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Istituzioni, enti locali e cittadinanza attiva

Questo appunto ricostruisce l'architettura delle autonomie territoriali della Repubblica italiana — Comune, Città metropolitana, Provincia e Regione — alla luce del Titolo V della Parte II della Costituzione (artt. 114-133) e del Testo unico degli enti locali (d.lgs. 267/2000). Ne illustra il funzionamento, il riparto delle competenze fra Stato e Regioni e il principio di sussidiarietà (art. 118), per arrivare al cuore civico del tema: le forme della cittadinanza attiva, dalla partecipazione democratica al volontariato e al Terzo settore (d.lgs. 117/2017). L'argomento rientra a pieno titolo nei nuclei dell'Esame di Stato per l'Educazione civica e può essere richiesto al colloquio in chiave interdisciplinare.

4 sezioni·~19 min di lettura·3 competenze·Livello Base 1 · Standard 3·Verificato · 07/2026

T·0444 / 14
Profilo d’esame
Partecipare consapevolmente alla vita della comunità e alle sue istituzioni, riconoscendo i livelli di governo del territorioRiconoscere il ruolo degli enti locali e padroneggiare gli strumenti di partecipazione civica e democraticaComprendere il riparto di competenze Stato-Regioni e il principio di sussidiarietà come chiave dell'organizzazione delle autonomie
Operatori:spiegadescrivianalizzaconfrontaclassificaillustragiustificainterpreta

livello base

A tutti gli indirizzi di liceo si richiede di conoscere gli enti locali, gli organi del Comune e della Regione, il significato del principio di sussidiarietà e le principali forme di partecipazione e volontariato.

livello avanzato

Gli indirizzi a vocazione giuridico-sociale (in particolare il Liceo delle Scienze Umane — opzione Economico-Sociale, LES) approfondiscono il riparto di competenze del Titolo V, il rapporto tra autonomia e principio unitario e l'analisi economico-sociale del Terzo settore.

Profondità

Profondità di lettura: Approfondimento

Testo

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Contenuti · 4 sezioni▾
  1. Istituzioni, enti locali e cittadinanza attiva
    • 01Gli enti locali e il loro funzionamento○
    • 02Il Titolo V e il riparto di competenze Stato-Regioni◐
    • 03Sussidiarietà e democrazia partecipativa◐
    • 04Cittadinanza attiva, volontariato e terzo settore◐
§ 01

Gli enti locali e il loro funzionamento#

●○○BaseLPOSA-educazione-civica-nucleo-1-istituzioni-localiLPCostituzione art. 114; TUEL d.lgs. 267/2000

I livelli di governo della Repubblica (art. 114 Cost.)

I livelli di governo della Repubblica (art. 114)piramide, 4 livelli, Dati: Comune, Provincia / Città metrop., Regione, StatoComunevicino al cittadinoProvincia / Città metrop.Regionepotestà legislativaStato
Fig. 1Art. 114 Cost. Organi del Comune: Sindaco, Consiglio, Giunta. Organi della Regione: Presidente, Consiglio (legislativo), Giunta.

Punti chiave

La Repubblica italiana non si esaurisce nello Stato centrale: l'art. 114 della Costituzione stabilisce che «La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato». Si tratta di una formulazione di grande peso, perché elenca per primi gli enti più vicini al cittadino e colloca lo Stato in fondo: tutti questi enti sono «autonomi con propri statuti, poteri e funzioni», cioè non sono semplici uffici periferici del governo centrale ma soggetti dotati di autonomia politica e amministrativa.
Il Comune è l'ente locale fondamentale, il più vicino alla vita quotidiana dei cittadini (anagrafe, servizi sociali, urbanistica, raccolta dei rifiuti, scuola dell'infanzia). I suoi organi di governo sono tre: il Sindaco, eletto direttamente dai cittadini e capo dell'amministrazione; il Consiglio comunale, organo elettivo di indirizzo e controllo politico-amministrativo; la Giunta comunale, organo esecutivo composto dagli assessori nominati dal Sindaco. Questa tripartizione (un vertice monocratico eletto, un'assemblea rappresentativa, un organo esecutivo) si ritrova, con i dovuti adattamenti, anche negli altri enti territoriali.
La Regione è l'ente territoriale di livello più ampio e dispone di potestà legislativa, cioè può approvare vere e proprie leggi nelle materie di sua competenza. I suoi organi sono il Presidente della Regione (di norma eletto direttamente, dirige la Giunta e rappresenta la Regione), il Consiglio regionale (organo legislativo elettivo) e la Giunta regionale (organo esecutivo). Le Regioni a statuto speciale (Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige/Südtirol, Friuli-Venezia Giulia, Sicilia e Sardegna) godono di forme particolari di autonomia previste dall'art. 116 della Costituzione.
La Città metropolitana, introdotta a livello costituzionale dalla riforma del Titolo V del 2001 e attuata con la legge 56/2014 (cosiddetta «legge Delrio»), è un ente di area vasta che governa i grandi agglomerati urbani (ad esempio Roma, Milano, Napoli, Torino) e ha sostituito la Provincia nei territori corrispondenti; le Province, riformate dalla stessa legge come enti di secondo livello con organi non più eletti direttamente dai cittadini, conservano funzioni di coordinamento di area vasta. La disciplina dettagliata di organi, funzioni e finanze degli enti locali è raccolta nel Testo unico degli enti locali (TUEL, d.lgs. 267/2000).
Esempio svolto

Distinguere gli organi comunali

Un cittadino vuole sapere a quale organo del Comune rivolgersi per contestare l'indirizzo politico dell'amministrazione e a quale per l'attuazione concreta delle delibere. Illustra la struttura degli organi comunali e rispondi.

  1. 01Individuare gli organi

    Il Comune ha tre organi: Sindaco (vertice monocratico, eletto direttamente), Consiglio comunale (assemblea elettiva), Giunta comunale (organo esecutivo nominato dal Sindaco).

  2. 02Attribuire le funzioni

    Il Consiglio è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo; la Giunta è l'organo esecutivo che attua gli indirizzi; il Sindaco rappresenta il Comune e dirige l'amministrazione.

  3. 03Applicare al caso

    Per contestare l'indirizzo politico ci si rivolge al Consiglio comunale (sede del dibattito e del controllo); per l'attuazione concreta delle delibere l'organo competente è la Giunta.

Risultato: Per l'indirizzo politico: il Consiglio comunale; per l'esecuzione delle delibere: la Giunta comunale.

Obiettivo Maturità

  • Focus Esame di Stato: sapere elencare con esattezza i cinque enti dell'art. 114 nell'ordine costituzionale (Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni, Stato) e spiegare perché l'ordine è significativo.
  • Focus Esame di Stato: distinguere con sicurezza gli organi del Comune (Sindaco, Consiglio, Giunta) da quelli della Regione (Presidente, Consiglio, Giunta), indicando per ciascuno se è elettivo, di indirizzo o esecutivo.

Errori frequenti

  • Confondere il Consiglio (organo di indirizzo e controllo, eletto) con la Giunta (organo esecutivo, di nomina): sono due organi distinti con funzioni diverse.
  • Affermare che le Province sono state «abolite»: la legge 56/2014 le ha riformate in enti di secondo livello, non soppresse, e restano nominate dall'art. 114 della Costituzione.

Approfondimento

Approfondimento — L'autonomia degli enti locali non è solo politica ma anche « finanziaria »: l'« art. 119 Cost. » riconosce a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni autonomia di entrata e di spesa, risorse proprie e la compartecipazione a tributi erariali, secondo il modello del « federalismo fiscale » — un ente che raccoglie e spende in prossimità è più responsabile davanti ai suoi cittadini. Perché il decentramento non generi disuguaglianze, lo stesso articolo prevede un « fondo perequativo » per i territori con minore capacità fiscale. Sul piano della forma di governo, dopo la legge 81 del 1993 il Sindaco e il Presidente della Regione sono di norma eletti « direttamente » dai cittadini, il che li rende politicamente forti; a garanzia della stabilità vige la regola « simul stabunt, simul cadent »: se il Consiglio approva una mozione di sfiducia al vertice eletto non cade solo l'esecutivo, ma si scioglie anche l'assemblea e si torna al voto. Restano poi figure di raccordo con lo Stato: il « segretario comunale », garante della legalità dell'azione amministrativa, e il « Prefetto », che rappresenta il Governo sul territorio provinciale. Conoscere questi meccanismi aiuta a capire perché il livello locale, pur autonomo, resti parte di una Repubblica « una e indivisibile » (« art. 5 Cost. »).

Ripasso attivo

Spiega in un paragrafo argomentativo quali sono gli organi del Comune e quale funzione svolge ciascuno, chiarendo la differenza tra organo di indirizzo e organo esecutivo.

Richiamo attivo

Ricorda i punti chiave — poi rivela.

Fonti: Indicazioni Nazionali per i Licei (DPR 89/2010, DM 211/2010) — Obiettivi Specifici di Apprendimento (Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM))

§ 02

Il Titolo V e il riparto di competenze Stato-Regioni#

●●○StandardLPOSA-educazione-civica-nucleo-1-istituzioni-localiLPCostituzione Titolo V Parte II artt. 114-133; art. 117

Punti chiave

Il Titolo V della Parte II della Costituzione (artt. 114-133), profondamente riformato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, disciplina i rapporti tra Stato e autonomie territoriali. La riforma del 2001 ha capovolto la logica precedente: prima la Costituzione elencava le materie di competenza regionale (tutto il resto era statale), mentre oggi l'art. 117 elenca le materie dello Stato e delle competenze concorrenti, lasciando alle Regioni una competenza «residuale» (o generale) su tutto ciò che non è espressamente riservato allo Stato.
L'art. 117 distingue tre tipi di competenza. La competenza legislativa esclusiva dello Stato riguarda materie di interesse nazionale e unitario, come la politica estera, la difesa, la moneta, l'ordine pubblico e la sicurezza, la giurisdizione, l'immigrazione, la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (i cosiddetti LEP). Su queste materie solo lo Stato può legiferare.
La competenza legislativa concorrente riguarda materie in cui lo Stato fissa i «principi fondamentali» con legge-cornice e le Regioni dettano la disciplina di dettaglio: ne sono esempi la tutela della salute, l'istruzione (salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche), il governo del territorio, la valorizzazione dei beni culturali e ambientali, la produzione e distribuzione dell'energia. La competenza residuale (o esclusiva regionale) copre invece ogni materia non riservata allo Stato né indicata come concorrente: spetta dunque alla legge regionale.
La riforma del 2001 ha anche eliminato il vecchio controllo preventivo dello Stato sulle leggi regionali: oggi i conflitti di competenza tra Stato e Regioni sono risolti dalla Corte costituzionale. È fondamentale, infine, distinguere la potestà legislativa (potere di fare leggi, propria di Stato e Regioni) dalla potestà regolamentare e dalle funzioni amministrative, che si distribuiscono secondo il principio di sussidiarietà dell'art. 118 (vedi Fig. 2 e la sezione seguente).

Il riparto di competenze dell'art. 117 Cost.

Il riparto di competenze (art. 117)Tabella con 3 colonne e 3 righe, Dati: Competenza · Legifera · Materie (esempi); Esclusiva · Stato · estera, difesa, moneta, ordine pubblico, immigrazione; Concorrente · Stato + Reg. · salute, istruzione, governo del territorio, energia; Residuale · Regione · artigianato, agricoltura, commercio, trasporti, cella evidenziata: ResidualeCOMPETENZALEGIFERAMATERIE (ESEMPI)EsclusivaStatoestera, difesa, moneta,ordine pubblico,immigrazioneConcorrenteStato + Reg.salute, istruzione, governodel territorio, energiaResidualeRegioneartigianato, agricoltura,commercio, trasporti
Fig. 2Art. 117 Cost. Nella competenza concorrente lo Stato fissa i principi, la Regione la disciplina di dettaglio; i conflitti sono risolti dalla Corte costituzionale.
Esempio svolto

Classificare le competenze (art. 117)

Una Regione intende approvare una legge sulla tutela della salute e un'altra sulla difesa nazionale. Analizza, alla luce dell'art. 117 Cost., se può farlo e a quali condizioni.

  1. 01Inquadrare la prima materia

    La tutela della salute è materia di competenza concorrente: lo Stato fissa i principi fondamentali con legge-cornice, la Regione può approvare la disciplina di dettaglio.

  2. 02Inquadrare la seconda materia

    La difesa e le Forze armate sono materia di competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma): solo lo Stato può legiferare.

  3. 03Trarre la conclusione

    Sulla salute la Regione può legiferare rispettando i principi statali; sulla difesa non può, pena l'illegittimità costituzionale della legge regionale, sindacabile dalla Corte costituzionale.

Risultato: Legge sulla salute: ammessa nei limiti dei principi statali (competenza concorrente). Legge sulla difesa: non ammessa (competenza esclusiva dello Stato).

Obiettivo Maturità

  • Focus Esame di Stato: spiegare la differenza tra competenza esclusiva statale, competenza concorrente (Stato fissa i principi, Regione la disciplina di dettaglio) e competenza residuale regionale, con almeno un esempio per ciascuna.
  • Focus Esame di Stato: ricordare che dopo la riforma del 2001 le materie sono elencate per lo Stato (art. 117), mentre alla Regione spetta la competenza residuale — l'inversione di logica rispetto al testo originario del 1948.

Errori frequenti

  • Pensare che le Regioni possano legiferare su tutto: nelle materie di competenza esclusiva statale (difesa, moneta, ordine pubblico, immigrazione, tutela dell'ambiente) la Regione non può intervenire.
  • Confondere la competenza concorrente con l'esclusiva: nella concorrente lo Stato fissa solo i principi fondamentali, la disciplina di dettaglio spetta alla Regione, non viceversa.

Approfondimento

Approfondimento — Il riparto dell'« art. 117 » è meno netto di quanto sembri, perché alcune competenze statali sono « trasversali »: materie come la « tutela della concorrenza », la « tutela dell'ambiente » o la determinazione dei « livelli essenziali delle prestazioni » (LEP) attraversano ambiti regionali e permettono allo Stato di incidere anche su di essi. La Corte costituzionale ha inoltre elaborato la « chiamata in sussidiarietà » (sentenza n. 303 del 2003): per esigenze unitarie lo Stato può attrarre a sé una funzione amministrativa e la relativa competenza legislativa, purché con una disciplina « proporzionata » e « concertata » con le Regioni mediante intese. Il tema è oggi al centro del dibattito sull'« autonomia differenziata » prevista dall'« art. 116, comma 3, Cost. », che consente di attribuire a singole Regioni « ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia »: la legge 86 del 2024 ne ha definito le procedure, ma la Corte costituzionale, con la sentenza n. 192 del 2024, ne ha dichiarato illegittime diverse disposizioni, subordinando ogni trasferimento alla previa definizione dei LEP e al principio di solidarietà. La stessa riforma del Titolo V del 2001 aveva del resto moltiplicato il contenzioso Stato-Regioni davanti alla Consulta, segno che il confine delle competenze è un cantiere sempre aperto.

Ripasso attivo

Classifica le seguenti materie indicando se rientrano nella competenza esclusiva statale, concorrente o residuale regionale, e giustifica: politica estera, tutela della salute, ordine pubblico, governo del territorio.

Richiamo attivo

Ricorda i punti chiave — poi rivela.

Fonti: Indicazioni Nazionali per i Licei (DPR 89/2010, DM 211/2010) — Obiettivi Specifici di Apprendimento (Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM))

§ 03

Sussidiarietà e democrazia partecipativa#

●●○StandardLPOSA-educazione-civica-nucleo-1-istituzioni-localiLPCostituzione art. 118; art. 5

Le due dimensioni della sussidiarietà (art. 118)

Le due dimensioni della sussidiarietà (art. 118)Diagramma ad albero, 2 percorsi, Dati: Verticale → tra i livelli di governo: prima il Comune, poi Regione, poi Stato; Orizzontale → iniziativa dei cittadini, singoli e associatiVerticaleOrizzontaleSussidiarietàtra i livelli di governo: prima il Comu…iniziativa dei cittadini, singoli e ass…
Fig. 3Principi connessi: differenziazione e adeguatezza (art. 5 Cost.).

Punti chiave

Il principio di sussidiarietà, sancito dall'art. 118 della Costituzione (introdotto con la riforma del 2001), è la chiave di volta dell'organizzazione delle autonomie. Stabilisce che le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni, salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. In altre parole, la regola generale è che le decisioni si prendano al livello più vicino al cittadino, salendo di livello solo quando il livello inferiore non sia adeguato.
La sussidiarietà ha due dimensioni complementari. La sussidiarietà verticale riguarda i rapporti tra i diversi livelli di governo (Comune, Regione, Stato) e afferma la preferenza per il livello più basso possibile. La sussidiarietà orizzontale, prevista dall'ultimo comma dell'art. 118, impegna le istituzioni a «favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale»: è il fondamento costituzionale del volontariato e del Terzo settore.
La sussidiarietà si lega al principio fondamentale dell'art. 5 Cost., per cui la Repubblica «è una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali». Si afferma così un equilibrio tra unità nazionale e autonomia: lo Stato resta uno, ma valorizza i livelli territoriali e la società civile. Insieme alla sussidiarietà operano la differenziazione (le funzioni si attribuiscono tenendo conto delle diverse caratteristiche degli enti) e l'adeguatezza (il livello di governo deve avere dimensioni idonee a svolgere la funzione).
Su questa base la partecipazione democratica si articola in due forme: la democrazia rappresentativa, in cui i cittadini eleggono organi (Consigli, Sindaci, Presidenti) che decidono in loro nome, e la democrazia partecipativa/diretta, in cui i cittadini intervengono direttamente attraverso istituti come il referendum, le petizioni, le consultazioni pubbliche, i bilanci partecipativi e le forme di consultazione previste dagli statuti comunali e regionali. A livello locale la partecipazione è particolarmente densa perché la vicinanza tra cittadino e istituzione rende possibili strumenti diretti e di prossimità.
Esempio svolto

Applicare la sussidiarietà a un caso concreto

Un gruppo di cittadini si organizza per gestire la manutenzione di un parco pubblico del quartiere e chiede il sostegno del Comune. Interpreta la vicenda alla luce dell'art. 118 Cost. e indica quale dimensione della sussidiarietà entra in gioco.

  1. 01Individuare la norma

    L'art. 118, ultimo comma, impegna le istituzioni a favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per attività di interesse generale.

  2. 02Qualificare la dimensione

    Si tratta di sussidiarietà orizzontale, perché riguarda il rapporto tra l'ente pubblico e l'iniziativa dei cittadini, non tra livelli di governo.

  3. 03Trarre la conseguenza

    Il Comune, anziché agire da solo, può e deve favorire l'iniziativa civica (ad esempio con un patto di collaborazione o un regolamento sui beni comuni), sostenendo la cura condivisa del parco.

Risultato: La vicenda è un'applicazione della sussidiarietà orizzontale (art. 118, ultimo comma): il Comune favorisce l'iniziativa dei cittadini per un'attività di interesse generale.

Obiettivo Maturità

  • Focus Esame di Stato: distinguere con precisione sussidiarietà verticale (rapporti tra livelli di governo) e sussidiarietà orizzontale (sostegno all'iniziativa dei cittadini, fondamento del volontariato), citando l'art. 118.
  • Focus Esame di Stato: collegare il principio di sussidiarietà all'art. 5 («unità e indivisibilità della Repubblica, riconoscimento delle autonomie») e spiegare l'equilibrio tra unità e autonomia.

Errori frequenti

  • Confondere sussidiarietà verticale e orizzontale: la prima riguarda i livelli di governo, la seconda il rapporto tra istituzioni e cittadini/associazioni.
  • Ridurre la democrazia alla sola forma rappresentativa, dimenticando gli istituti di partecipazione diretta (referendum, petizioni, consultazioni, bilanci partecipativi).

Approfondimento

Approfondimento — La democrazia partecipativa trova nella Costituzione istituti precisi di « democrazia diretta » che affiancano quella rappresentativa. Il più noto è il « referendum abrogativo » dell'« art. 75 Cost. »: cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali possono chiedere l'abrogazione, totale o parziale, di una legge, ma sono escluse le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali; l'esito è valido solo se partecipa la maggioranza degli aventi diritto (il « quorum » del cinquanta per cento più uno), requisito che negli ultimi anni ha spesso fatto fallire le consultazioni. Vi sono poi l'« iniziativa legislativa popolare » dell'« art. 71 » (un progetto di legge sottoscritto da almeno cinquantamila elettori) e il diritto di « petizione » dell'« art. 50 ». A livello locale la partecipazione si è arricchita di forme innovative di « amministrazione condivisa »: i « patti di collaborazione » fra Comuni e cittadini per la cura dei beni comuni urbani, nati con il regolamento adottato a Bologna nel 2014 e poi diffusi in molte città. Anche l'Unione Europea conosce la sussidiarietà: l'« art. 5 TUE » impone che essa agisca solo quando gli obiettivi non possano essere raggiunti meglio a livello nazionale o locale, e i Parlamenti nazionali ne vigilano il rispetto con il cosiddetto « allarme preventivo ».

Ripasso attivo

Spiega che cosa stabilisce il principio di sussidiarietà (art. 118 Cost.), distinguendo la dimensione verticale da quella orizzontale, e illustra con un esempio concreto ciascuna delle due.

Richiamo attivo

Ricorda i punti chiave — poi rivela.

Fonti: Indicazioni Nazionali per i Licei (DPR 89/2010, DM 211/2010) — Obiettivi Specifici di Apprendimento (Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM))

§ 04

Cittadinanza attiva, volontariato e terzo settore#

●●○StandardLPOSA-educazione-civica-nucleo-1-istituzioni-localiLPCodice del Terzo settore d.lgs. 117/2017; Costituzione artt. 2, 4, 118

Cittadinanza attiva e Terzo settore

Cittadinanza attiva e fondamenti costituzionaliTabella con 2 colonne e 4 righe, Dati: Forma · Fondamento; Volontariato · art. 2 solidarietà; Associazioni · art. 18 associarsi; Partecipazione · art. 118 sussidiar.; Beni comuni · art. 4 contributoFORMAFONDAMENTOVolontariatoart. 2 solidarietàAssociazioniart. 18 associarsiPartecipazioneart. 118 sussidiar.Beni comuniart. 4 contributo
Fig. 4Il Terzo settore (d.lgs. 117/2017), tra Stato e mercato: enti no profit (ETS — ODV, APS, imprese sociali, fondazioni) iscritti al RUNTS, in co-programmazione con gli enti locali.

Punti chiave

La cittadinanza attiva è l'insieme dei comportamenti con cui le persone partecipano consapevolmente e responsabilmente alla vita della comunità, contribuendo al bene comune al di là dell'adempimento dei doveri minimi. Trova fondamento costituzionale nel principio di solidarietà dell'art. 2 («La Repubblica richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale»), nel dovere di concorrere al progresso della società dell'art. 4 e nella sussidiarietà orizzontale dell'art. 118.
Le forme della cittadinanza attiva sono molteplici: il volontariato (attività gratuita e solidale a favore di altri o della comunità), l'associazionismo (riunirsi in associazioni per perseguire scopi comuni, tutelato dall'art. 18 Cost.), la partecipazione ai processi decisionali locali (consultazioni, petizioni, bilanci partecipativi), l'impegno civico per i beni comuni e l'esercizio consapevole del voto. Sono tutte espressioni del passaggio dal cittadino «spettatore» al cittadino «protagonista» della vita democratica.
Il Terzo settore è l'ambito, distinto sia dallo Stato (primo settore) sia dal mercato (secondo settore), in cui operano gli enti senza scopo di lucro che perseguono finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È disciplinato dal Codice del Terzo settore (d.lgs. 117/2017), che ha riordinato la materia introducendo la categoria degli Enti del Terzo settore (ETS) — tra cui le organizzazioni di volontariato (ODV), le associazioni di promozione sociale (APS), le imprese sociali e le fondazioni — e il Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).
Il Terzo settore svolge una funzione essenziale: integra e talvolta supplisce all'azione pubblica nei servizi alla persona, nell'assistenza, nella cultura, nella tutela dell'ambiente, dando concretezza alla sussidiarietà orizzontale. Le istituzioni, in particolare gli enti locali, sostengono questi enti attraverso forme di collaborazione (co-programmazione e co-progettazione previste dal Codice), nel rispetto del principio per cui la cura dei beni comuni è una responsabilità condivisa tra pubblico e cittadinanza.
Esempio svolto

Analizzare una forma di cittadinanza attiva

Un'associazione di promozione sociale organizza corsi gratuiti di doposcuola per studenti in difficoltà. Analizza l'iniziativa, collocandola tra le forme di cittadinanza attiva e indicandone i fondamenti costituzionali e la collocazione nel Terzo settore.

  1. 01Classificare l'iniziativa

    Si tratta di una forma di volontariato e associazionismo: un'attività solidale e gratuita a favore della comunità, svolta da un'associazione di promozione sociale (APS).

  2. 02Indicare i fondamenti

    Trova base nel principio di solidarietà (art. 2), nel dovere di concorrere al progresso della società (art. 4) e nella sussidiarietà orizzontale (art. 118, ultimo comma).

  3. 03Collocare nel Terzo settore

    L'APS è un Ente del Terzo settore disciplinato dal d.lgs. 117/2017 e iscrivibile al RUNTS; persegue finalità civiche e di utilità sociale senza scopo di lucro.

Risultato: L'iniziativa è un esempio di cittadinanza attiva (volontariato/associazionismo) fondata sugli artt. 2, 4 e 118 Cost. e realizzata da un Ente del Terzo settore (APS, d.lgs. 117/2017).

Obiettivo Maturità

  • Focus Esame di Stato: collegare la cittadinanza attiva ai suoi fondamenti costituzionali (art. 2 solidarietà, art. 4 dovere di contribuire, art. 18 associazione, art. 118 sussidiarietà orizzontale).
  • Focus Esame di Stato: conoscere la definizione di Terzo settore e il Codice del Terzo settore (d.lgs. 117/2017), sapendo distinguere le principali categorie di ETS (ODV, APS, imprese sociali, fondazioni).

Errori frequenti

  • Identificare la cittadinanza attiva con il solo volontariato: essa comprende anche associazionismo, partecipazione ai processi decisionali e impegno per i beni comuni.
  • Confondere il Terzo settore (enti privati senza scopo di lucro) con il settore pubblico: il Terzo settore è distinto sia dallo Stato sia dal mercato.

Approfondimento

Approfondimento — Il rapporto fra pubblica amministrazione e Terzo settore ha ricevuto un avallo costituzionale di grande portata con la sentenza « n. 131 del 2020 » della Corte costituzionale, che ha riconosciuto nella « co-programmazione » e nella « co-progettazione » previste dal Codice (« art. 55, d.lgs. 117/2017 ») un modello di « amministrazione condivisa » fondato sulla sussidiarietà orizzontale dell'« art. 118 »: un rapporto di collaborazione, non di mercato, in cui pubblico ed enti non profit definiscono insieme gli interventi di interesse generale, alternativo alla logica competitiva degli appalti. Su questa base si sviluppano molti strumenti di partecipazione solidale: il « servizio civile universale », erede dell'obiezione di coscienza al servizio militare e oggi forma volontaria di « difesa della Patria » in senso civile (« art. 52 »), aperta ai giovani per progetti di utilità sociale; le forme di sostegno fiscale come il « cinque per mille », con cui il contribuente destina una quota dell'IRPEF a un ente del Terzo settore; e il volontariato di protezione civile. La cittadinanza attiva, così, non è un dovere astratto ma un insieme di pratiche riconosciute e organizzate dall'ordinamento, che traducono la solidarietà dell'« art. 2 Cost. » in azione quotidiana.

Ripasso attivo

Costruisci un paragrafo argomentativo in cui spieghi che cos'è la cittadinanza attiva, ne indichi i fondamenti costituzionali e illustri il ruolo del Terzo settore come espressione della sussidiarietà orizzontale.

Richiamo attivo

Ricorda i punti chiave — poi rivela.

Fonti: Indicazioni Nazionali per i Licei (DPR 89/2010, DM 211/2010) — Obiettivi Specifici di Apprendimento (Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM)) · Esame di Stato del secondo ciclo — quadri di riferimento e griglie di valutazione (Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM))

Contenuti

Sezione -- / 04

    • 01Gli enti locali e il loro funzionamento○
    • 02Il Titolo V e il riparto di competenze Stato-Regioni◐
    • 03Sussidiarietà e democrazia partecipativa◐
    • 04Cittadinanza attiva, volontariato e terzo settore◐

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Istituzioni, enti locali e cittadinanza attiva

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Esercitati

Riferimenti e fonti

Fonti

Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM)

  • Indicazioni Nazionali per i Licei (DPR 89/2010, DM 211/2010) — Obiettivi Specifici di Apprendimento
  • Esame di Stato del secondo ciclo — quadri di riferimento e griglie di valutazione

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