EuraStudy
Appunti/Educazione civica/Diritti umani e Carte internazionali
Appunti · Educazione civicaIT · Maturità

Diritti umani e Carte internazionali

I diritti umani sono le pretese fondamentali che spettano a ogni persona per il solo fatto di esistere: universali, inviolabili, indivisibili e inalienabili. Questo appunto ne ricostruisce il fondamento filosofico-giuridico, ne ripercorre la codificazione a partire dalla Dichiarazione universale del 1948 e analizza le principali Carte e convenzioni internazionali (CEDU, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia), insieme alle «generazioni» di diritti e ai meccanismi di tutela. Il tema è interno al curricolo di Educazione civica (nucleo «Costituzione, diritto, legalità e solidarietà») e rientra a pieno titolo nel profilo dell'Esame di Stato, soprattutto come nodo trasversale del colloquio.

4 sezioni·~22 min di lettura·4 competenze·Livello Base 1 · Standard 2 · Approfondimento 1·Verificato · 07/2026

T·0222 / 14
Profilo d’esame
Riconoscere il valore universale dei diritti della persona e i principali strumenti di tutela internazionaleCollegare i diritti sanciti dalla Costituzione italiana con le Carte internazionali e sovranazionaliDistinguere le diverse categorie di diritti (civili, politici, sociali, di nuova generazione) e comprenderne l'evoluzione storicaComprendere i meccanismi di garanzia dei diritti umani e riflettere criticamente sulle loro violazioni
Operatori:spiegaanalizzaconfrontaclassificaillustragiustificainterpretacommentadescrivi

livello base

A tutti gli indirizzi di Liceo si richiede di conoscere la Dichiarazione universale del 1948, la distinzione fra le categorie di diritti, le principali Carte (CEDU e Carta UE) e il legame con la Costituzione italiana.

livello avanzato

Negli indirizzi a vocazione giuridico-sociale (in particolare il LES) e umanistica (Scienze Umane, Classico, Linguistico) si approfondiscono il fondamento filosofico dei diritti, il funzionamento della Corte europea dei diritti dell'uomo e l'analisi critica delle violazioni e dei meccanismi di tutela.

Profondità

Profondità di lettura: Approfondimento

Testo

Dimensione del testo: Standard

Contenuti · 4 sezioni▾
  1. Diritti umani e Carte internazionali
    • 01Origine e fondamento dei diritti umani○
    • 02La Dichiarazione universale dei diritti umani (1948)◐
    • 03Carte e convenzioni internazionali (CEDU, Carta UE, diritti dell'infanzia)◐
    • 04Generazioni di diritti e meccanismi di tutela●
§ 01

Origine e fondamento dei diritti umani#

●○○BaseLPOSA-educazione-civica-nucleo-1-diritti-umani

I quattro caratteri dei diritti umani

I caratteri dei diritti umaniruota segmentata, 4 segmenti, Dati: Dignità, Universali, Inviolabili, Inalienabili, IndivisibiliUniversaliInviolabiliInalienabiliIndivisibiliDignità

Punti chiave

I diritti umani sono le facoltà e le pretese fondamentali che spettano a ogni essere umano per il solo fatto di appartenere alla specie umana, indipendentemente da nazionalità, sesso, origine, religione, opinione politica o condizione sociale: capire questa idea significa cogliere il filo che attraversa l'intero argomento, perché tutte le Carte internazionali non «concedono» diritti, ma «riconoscono» qualcosa che si ritiene preesistente al potere statale.
I diritti umani possiedono quattro caratteri tradizionalmente indicati come essenziali. Sono «universali», perché valgono per tutti gli uomini senza distinzioni; «inviolabili», perché nessun potere può legittimamente sopprimerli; «inalienabili», perché la persona non può cederli o rinunciarvi; «indivisibili e interdipendenti», perché i diritti civili, politici, sociali ed economici formano un insieme unitario in cui la violazione di uno indebolisce la tutela degli altri. A questi si aggiunge spesso il carattere dell'«imprescrittibilità»: il tempo non li estingue.
Sul piano storico e filosofico la nozione moderna di diritto soggettivo nasce con il giusnaturalismo dei secoli XVII e XVIII: pensatori come John Locke, Montesquieu, Rousseau e Kant elaborano l'idea che esistano diritti «naturali» dell'uomo (vita, libertà, proprietà) anteriori allo Stato, che il potere politico deve riconoscere e proteggere. Da questa matrice culturale derivano i grandi documenti delle rivoluzioni: il «Bill of Rights» inglese (1689), la «Dichiarazione di indipendenza» americana (1776) e la «Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino» della Rivoluzione francese (1789).
Il passaggio decisivo dal piano nazionale a quello internazionale avviene però solo nel Novecento, come reazione alle atrocità delle due guerre mondiali e in particolare ai crimini contro l'umanità del nazismo. La consapevolezza che le sovranità statali, lasciate a se stesse, potevano calpestare la dignità della persona spinse la comunità internazionale, dopo il 1945, a costruire un sistema di tutela «al di sopra» degli Stati: è in questo contesto che nascono l'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU, 1945) e, tre anni dopo, la Dichiarazione universale dei diritti umani.
Esempio svolto

Distinguere diritti umani e diritti del cittadino

Spiega, con esempi, la differenza tra «diritti umani» e «diritti del cittadino», chiarendo perché la distinzione è rilevante per la tutela internazionale.

  1. 01Definire i diritti umani

    Sono le pretese fondamentali che spettano alla persona in quanto essere umano, a prescindere dall'appartenenza a uno Stato: per esempio il diritto alla vita, alla libertà personale, a non essere torturato.

  2. 02Definire i diritti del cittadino

    Sono i diritti che l'ordinamento riconosce a chi possiede lo status di cittadino di un determinato Stato: per esempio il diritto di voto (art. 48 Cost.) o il diritto di accesso ai pubblici uffici (art. 51 Cost.).

  3. 03Individuare la conseguenza pratica

    Poiché i diritti umani prescindono dalla cittadinanza, anche uno straniero o un apolide può invocarli; la tutela internazionale serve proprio a garantirli quando uno Stato li nega ai propri cittadini o a chi si trova sul suo territorio.

  4. 04Concludere

    I due insiemi si intersecano (un cittadino è anche un essere umano) ma non coincidono: la dignità umana è il fondamento comune, la cittadinanza aggiunge prerogative di partecipazione politica.

Risultato: I diritti umani hanno una portata universale e prescindono dalla cittadinanza; i diritti del cittadino presuppongono il legame con uno Stato. La distinzione giustifica l'esistenza di un sistema internazionale di tutela che protegga la persona anche contro lo Stato di cui è cittadino.

Obiettivo Maturità

  • Focus Esame di Stato: sapere definire con precisione i quattro caratteri dei diritti umani (universalità, inviolabilità, inalienabilità, indivisibilità) ed esemplificarli è un punto di forza al colloquio.
  • Focus Esame di Stato: collega sempre la nascita della tutela internazionale dei diritti al contesto storico del secondo dopoguerra — è il nesso causa-effetto più richiesto e più premiato perché rende il tema «trasversale» fra Storia, Filosofia e Diritto.

Errori frequenti

  • Confondere «diritti umani» e «diritti del cittadino»: i primi spettano a ogni persona in quanto tale, i secondi presuppongono il legame di cittadinanza con uno Stato (per esempio il diritto di voto).
  • Affermare che i diritti umani siano «creati» dalle Carte internazionali: le Carte li riconoscono e li proteggono, ma il loro fondamento è considerato anteriore e indipendente dall'atto normativo.

Approfondimento

Approfondimento — Sul fondamento dei diritti umani si confrontano da secoli due grandi concezioni. Per il « giusnaturalismo » i diritti sono « naturali », inerenti alla persona e anteriori allo Stato, che può solo riconoscerli; per il « positivismo giuridico » esistono come diritti soltanto quelli posti (« positi ») da una norma dell'ordinamento, sicché una pretesa priva di garanzia legale non è ancora un diritto. La tutela novecentesca supera l'alternativa « positivizzando » i diritti naturali: le Carte internazionali danno veste giuridica a un patrimonio ritenuto pregiuridico. Resta aperto il dibattito sull'« universalismo »: alcune culture non occidentali hanno contestato la pretesa universale dei diritti come proiezione di valori occidentali (la controversia sui cosiddetti « valori asiatici »), opponendo il « relativismo culturale ». La comunità internazionale ha risposto con la Conferenza mondiale di Vienna del 1993, la cui Dichiarazione ha riaffermato solennemente che tutti i diritti umani sono « universali, indivisibili, interdipendenti e interrelati » e che, pur nel rispetto delle particolarità nazionali e culturali, spetta agli Stati proteggerli. Al centro di tutto sta la « dignità » della persona: non un diritto fra gli altri, ma il loro fondamento comune, come afferma l'« art. 1 » della Dichiarazione universale e, sul piano interno, la « pari dignità sociale » dell'« art. 3 Cost. ».

Ripasso attivo

Spiega in un paragrafo argomentativo (10-12 righe) perché i diritti umani sono definiti «universali» e «inalienabili», illustrando ciascun carattere con un esempio concreto e indicando il contesto storico in cui è maturata la loro tutela internazionale.

Richiamo attivo

Ricorda i punti chiave — poi rivela.

Fonti: Indicazioni Nazionali per i Licei (DPR 89/2010, DM 211/2010) — Obiettivi Specifici di Apprendimento (Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM))

§ 02

La Dichiarazione universale dei diritti umani (1948)#

●●○StandardLPOSA-educazione-civica-nucleo-1-diritti-umani

Dalla Dichiarazione del 1948 alla Carta internazionale dei diritti

Dalla Dichiarazione alla Carta internazionaleGrafo, Dichiarazione universale 1948 → Patto 1966 · civili e politici, Dichiarazione universale 1948 → Patto 1966 · econ., soc., cult., Patto 1966 · civili e politici → Carta internazionale dei diritti, Patto 1966 · econ., soc., cult. → Carta internazionale dei dirittiDichiarazioneuniversale 1948Patto 1966 ·civili epoliticiPatto 1966 ·econ., soc.,cult.Cartainternazionaledei diritti
Fig. 2La Dichiarazione è soft law (30 articoli); i due Patti del 1966 sono vincolanti. Insieme formano la Carta internazionale dei diritti umani.

Punti chiave

La Dichiarazione universale dei diritti umani (in inglese «Universal Declaration of Human Rights») fu adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a Parigi il 10 dicembre 1948 con la risoluzione 217 A (III): è il documento fondativo del sistema internazionale di tutela e, non a caso, ogni anno il 10 dicembre si celebra la Giornata mondiale dei diritti umani. Alla sua redazione contribuì in modo determinante una commissione presieduta da Eleanor Roosevelt.
La Dichiarazione si compone di un Preambolo e di 30 articoli. Il Preambolo afferma che «il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana» è il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo; l'art. 1 proclama che «tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti». Gli articoli successivi enunciano i diritti civili e politici (vita, libertà, sicurezza, uguaglianza davanti alla legge, libertà di pensiero e di religione) e i diritti economici, sociali e culturali (lavoro, istruzione, sicurezza sociale).
Il punto giuridicamente più delicato riguarda il valore della Dichiarazione: essa è una «dichiarazione di princìpi» dell'Assemblea generale e, di per sé, non è un trattato giuridicamente vincolante per gli Stati (non è «hard law» ma «soft law»). Il suo enorme peso deriva dall'autorità morale e politica e dal fatto che molti dei suoi princìpi sono poi diventati vincolanti attraverso i trattati successivi e si ritiene siano entrati nel diritto internazionale consuetudinario.
Per dare forza giuridica vincolante ai princìpi del 1948, le Nazioni Unite adottarono nel 1966 due Patti internazionali: il «Patto internazionale sui diritti civili e politici» e il «Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali» (entrati in vigore nel 1976). La Dichiarazione del 1948 e i due Patti del 1966 formano insieme quella che viene chiamata la «Carta internazionale dei diritti umani» (International Bill of Human Rights).
Esempio svolto

Soft law e hard law: il valore della Dichiarazione

Un compagno sostiene che «la Dichiarazione universale del 1948 obbliga giuridicamente tutti gli Stati a rispettare i diritti umani». Commenta criticamente questa affermazione, precisando in che senso è inesatta e in che senso contiene una parte di verità.

  1. 01Individuare l'errore

    La Dichiarazione è una risoluzione (n. 217 A III) dell'Assemblea generale dell'ONU: per sua natura giuridica non è un trattato e non crea, di per sé, obblighi vincolanti azionabili davanti a un giudice.

  2. 02Riconoscere la parte di verità

    L'affermazione coglie però la straordinaria autorità del documento: i suoi princìpi hanno ispirato costituzioni e trattati e molti di essi sono oggi considerati diritto internazionale consuetudinario, dunque vincolante per altra via.

  3. 03Citare gli strumenti vincolanti

    La forza giuridica piena ai princìpi del 1948 è stata data dai due Patti del 1966 (diritti civili e politici; diritti economici, sociali e culturali) e, in ambito regionale, da convenzioni come la CEDU del 1950.

  4. 04Formulare il giudizio

    L'affermazione è imprecisa nella forma ma fondata nella sostanza: la Dichiarazione non «obbliga» direttamente, ma è la matrice morale e politica di un sistema di obblighi giuridici costruito negli anni successivi.

Risultato: L'affermazione va corretta: la Dichiarazione universale è «soft law», non un trattato vincolante; tuttavia il suo valore morale e la sua influenza l'hanno resa la base di un sistema di norme vincolanti (Patti del 1966, CEDU) e di princìpi consuetudinari.

Obiettivo Maturità

  • Focus Esame di Stato: memorizza con esattezza la data (10 dicembre 1948), la sede (Parigi), l'organo (Assemblea generale ONU) e la struttura (Preambolo + 30 articoli) — sono dati factuali che il colloquio premia.
  • Focus Esame di Stato: spiega la natura non vincolante («soft law») della Dichiarazione e il modo in cui i Patti del 1966 le hanno dato forza giuridica: distinguere «valore morale» e «valore giuridico» è la finezza che distingue una risposta da manuale.

Errori frequenti

  • Datare la Dichiarazione al 1945 (anno dello Statuto dell'ONU) o al 1950 (anno della CEDU): la data corretta è il 10 dicembre 1948.
  • Sostenere che la Dichiarazione universale sia un trattato vincolante: è una risoluzione dell'Assemblea generale; la forza giuridica vincolante è venuta con i Patti del 1966 e con le convenzioni successive.

Approfondimento

Approfondimento — La Dichiarazione fu approvata con 48 voti a favore, nessun contrario e 8 astensioni: si astennero i sei Stati del blocco sovietico (che lamentavano lo scarso rilievo dei diritti sociali e la mancata condanna esplicita del fascismo), l'Arabia Saudita (contraria alla libertà di cambiare religione dell'« art. 18 ») e il Sudafrica dell'apartheid (ostile al principio di uguaglianza). Il giurista francese René Cassin, poi premio Nobel per la pace, ne concepì la struttura come un « tempio »: il Preambolo e gli articoli fondativi fanno da base, quattro « colonne » raccolgono i diritti (della persona; dei rapporti fra gli individui; delle libertà pubbliche e politiche; economici, sociali e culturali) e gli ultimi articoli formano il « frontone » che lega la persona alla comunità. Sul piano giuridico la Dichiarazione, pur essendo « soft law », ha acquistato forza per due vie: molti dei suoi princìpi sono entrati nel « diritto internazionale consuetudinario », vincolante a prescindere dalla firma di un trattato, e alcuni sono considerati « jus cogens », norme inderogabili come il divieto di tortura, di schiavitù e di genocidio. La forza pattizia è invece venuta dai due Patti del 1966, con una differenza importante: il Patto sui diritti civili e politici istituisce un Comitato che può ricevere anche comunicazioni individuali, mentre i diritti economici e sociali sono soggetti al criterio della « realizzazione progressiva » in base alle risorse disponibili di ciascuno Stato.

Ripasso attivo

Illustra contenuto e valore giuridico della Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948, distinguendo tra la sua portata morale e la sua efficacia giuridica, e indica quali strumenti successivi le hanno conferito carattere vincolante.

Richiamo attivo

Ricorda i punti chiave — poi rivela.

Fonti: Indicazioni Nazionali per i Licei (DPR 89/2010, DM 211/2010) — Obiettivi Specifici di Apprendimento (Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM))

§ 03

Carte e convenzioni internazionali (CEDU, Carta UE, diritti dell'infanzia)#

●●○StandardLPOSA-educazione-civica-nucleo-1-diritti-umani

Tre sistemi di tutela a confronto

Tre sistemi di tutela a confrontoTabella con 3 colonne e 3 righe, Dati: Carta · Ambito · Garanzia; CEDU 1950 · Cons. d’Europa · Corte EDU; Carta UE 2000 · Unione europea · Corte giustizia UE; Infanzia 1989 · ONU · globale · Comitato ONUCARTAAMBITOGARANZIACEDU 1950Cons. d’EuropaCorte EDUCarta UE 2000Unione europeaCorte giustizia UEInfanzia 1989ONU · globaleComitato ONU
Fig. 3CEDU: Corte di Strasburgo; Carta UE: Corte di giustizia di Lussemburgo; Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia (1989): Comitato ONU.

Punti chiave

Accanto al sistema universale delle Nazioni Unite si è sviluppato un robusto sistema «regionale» europeo, che offre la tutela più avanzata al mondo. Il suo pilastro è la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950 nell'ambito del Consiglio d'Europa (organizzazione distinta dall'Unione europea) ed entrata in vigore nel 1953. L'Italia l'ha ratificata nel 1955.
L'elemento che rende la CEDU realmente efficace è la Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU), con sede a Strasburgo: a essa, dopo aver esaurito i ricorsi interni («previo esaurimento delle vie di ricorso interne»), può rivolgersi qualsiasi persona, organizzazione o gruppo che si ritenga vittima di una violazione della Convenzione da parte di uno Stato membro. Le sentenze della Corte sono vincolanti per lo Stato condannato: è il primo caso storico in cui l'individuo può agire direttamente contro uno Stato davanti a un tribunale internazionale.
Nell'ambito specifico dell'Unione europea opera invece la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza nel 2000. Con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona (1° dicembre 2009) la Carta ha acquistato lo «stesso valore giuridico dei trattati», divenendo pienamente vincolante per le istituzioni dell'UE e per gli Stati membri quando applicano il diritto dell'Unione. È organizzata in sei titoli che richiamano grandi valori: Dignità, Libertà, Uguaglianza, Solidarietà, Cittadinanza, Giustizia.
Sul versante della tutela delle categorie più vulnerabili spicca la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (Convention on the Rights of the Child), approvata dall'Assemblea generale il 20 novembre 1989 e ratificata dall'Italia con la legge 176/1991. È il trattato sui diritti umani più ratificato al mondo e si fonda su quattro princìpi-cardine: la non discriminazione, il superiore interesse del minore, il diritto alla vita e allo sviluppo, l'ascolto delle opinioni del minore.
Esempio svolto

Il ricorso alla Corte di Strasburgo

Un cittadino italiano ritiene di aver subito una violazione del diritto a un equo processo. Spiega, passo per passo, a quali condizioni e davanti a quale organo internazionale può far valere la presunta violazione, indicando la fonte normativa.

  1. 01Individuare la fonte

    Il diritto a un equo processo è tutelato dall'art. 6 della CEDU (Convenzione europea dei diritti dell'uomo, 1950), ratificata dall'Italia con la legge 848/1955.

  2. 02Esaurire le vie interne

    Prima di rivolgersi all'organo internazionale il cittadino deve aver esaurito i ricorsi interni, cioè aver percorso tutti i gradi di giudizio previsti dall'ordinamento italiano (condizione del previo esaurimento).

  3. 03Individuare l'organo competente

    Esaurite le vie interne, può presentare ricorso individuale alla Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) di Strasburgo, organo del Consiglio d'Europa, entro il termine previsto dalla Convenzione.

  4. 04Indicare l'effetto della decisione

    Se la Corte accerta la violazione, la sua sentenza è vincolante per lo Stato, che è tenuto a conformarsi e, se previsto, a corrispondere un'equa soddisfazione (risarcimento) alla vittima.

Risultato: Il cittadino, dopo aver esaurito i gradi di giudizio interni, può ricorrere alla Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo lamentando la violazione dell'art. 6 CEDU; l'eventuale sentenza di condanna vincola lo Stato italiano.

Obiettivo Maturità

  • Focus Esame di Stato: non confondere il Consiglio d'Europa (sede della CEDU e della Corte di Strasburgo, 46 Stati) con l'Unione europea (Carta di Nizza, Corte di giustizia di Lussemburgo): è la distinzione che separa una risposta sicura da una confusa.
  • Focus Esame di Stato: sii preciso sulle date e sui caratteri di ciascuna Carta — CEDU 1950 (Roma, Consiglio d'Europa), Carta UE 2000 (Nizza, vincolante dal 2009 con Lisbona), Convenzione sull'infanzia 1989 (ONU).

Errori frequenti

  • Attribuire la CEDU e la Corte di Strasburgo all'Unione europea: appartengono al Consiglio d'Europa, organizzazione più ampia e distinta dall'UE.
  • Ritenere che la Carta dei diritti fondamentali dell'UE sia stata vincolante fin dal 2000: ha acquistato il valore dei trattati solo dal 1° dicembre 2009 con il Trattato di Lisbona.

Approfondimento

Approfondimento — Il modo in cui la CEDU « entra » nell'ordinamento italiano è una delle questioni più fini del diritto costituzionale. Con le « sentenze gemelle » nn. 348 e 349 del 2007 la Corte costituzionale ha chiarito che la Convenzione non ha rango costituzionale né può essere disapplicata dal giudice comune come il diritto dell'Unione: essa opera come « norma interposta », un parametro intermedio che dà contenuto all'obbligo, sancito dall'« art. 117, comma 1, Cost. », di legiferare nel rispetto dei « vincoli derivanti dagli obblighi internazionali ». Se una legge contrasta con la CEDU, il giudice non la disapplica ma solleva questione di legittimità davanti alla Corte, che verifica al tempo stesso la compatibilità della norma convenzionale con la Costituzione. Nel giudicare, la Corte di Strasburgo riconosce agli Stati un « margine di apprezzamento », uno spazio di discrezionalità sui temi eticamente sensibili in cui non esiste ancora un consenso europeo consolidato. Va poi distinta la CEDU dalla « Carta dei diritti fondamentali dell'UE »: l'« art. 6 TUE » attribuisce alla Carta lo stesso valore giuridico dei trattati, prevede l'adesione dell'Unione alla CEDU (processo tuttora non compiuto) e richiama i diritti garantiti dalla Convenzione come « princìpi generali » del diritto dell'Unione. Due sistemi distinti, dunque, ma sempre più intrecciati in una tutela « multilivello » dei diritti.

Ripasso attivo

Confronta la CEDU e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea indicando, per ciascuna: l'anno e il luogo di adozione, l'organizzazione di riferimento, l'organo di garanzia e il valore giuridico attuale. Concludi spiegando perché è importante non confonderle.

Richiamo attivo

Ricorda i punti chiave — poi rivela.

Fonti: Indicazioni Nazionali per i Licei (DPR 89/2010, DM 211/2010) — Obiettivi Specifici di Apprendimento (Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM))

§ 04

Generazioni di diritti e meccanismi di tutela#

●●●ApprofondimentoLPOSA-educazione-civica-nucleo-1-diritti-umani

Le generazioni dei diritti: una linea del tempo

Le generazioni dei dirittiLinea del tempo da 1700 a 2000, 1789: civili, politici, 1919: sociali, 1700–1870: I generazione, 1870–1945: II generazione, 1945–2000: III generazione17002000annoI generazioneII generazioneIII generazione1789civili, politici1919sociali
Fig. 4I generazione: diritti civili e politici (dal XVIII sec.); II: sociali ed economici (XIX–XX sec.); III: solidarietà e nuovi diritti (dal secondo Novecento).

Punti chiave

Per ordinare la grande varietà dei diritti la dottrina (in particolare il giurista Karel Vasak) ha proposto la nozione di «generazioni di diritti», che ne descrive l'affermarsi storico progressivo. È una classificazione utile a fini didattici, purché non faccia dimenticare il carattere indivisibile dei diritti: nessuna «generazione» sostituisce la precedente, tutte coesistono.
I diritti di «prima generazione» sono i diritti civili e politici (le «libertà negative» e i diritti di partecipazione): libertà personale, di pensiero, di religione, di riunione, diritto di voto. Si affermano con le rivoluzioni del Settecento e impongono allo Stato un dovere di astensione (non interferire). I diritti di «seconda generazione» sono i diritti economici, sociali e culturali (le «libertà positive»): lavoro, salute, istruzione, previdenza. Maturano tra Ottocento e Novecento e richiedono allo Stato prestazioni attive.
I diritti di «terza generazione» sono i cosiddetti diritti di solidarietà o «nuovi diritti», emersi dalla seconda metà del Novecento: diritto a un ambiente salubre, alla pace, allo sviluppo, all'autodeterminazione dei popoli. Sono diritti «collettivi» o «diffusi», che riguardano l'intera comunità e le generazioni future. Si parla talvolta anche di una «quarta generazione» legata alle nuove tecnologie e alla bioetica (protezione dei dati, diritti digitali).
I diritti, per non restare proclamazioni vuote, hanno bisogno di meccanismi di tutela. A livello internazionale operano organi di controllo e comitati (per esempio il Consiglio dei diritti umani dell'ONU e i comitati istituiti dai trattati), corti regionali (la Corte EDU di Strasburgo) e la giustizia penale internazionale: la Corte penale internazionale dell'Aia, istituita con lo Statuto di Roma del 1998, giudica gli individui responsabili dei crimini più gravi (genocidio, crimini contro l'umanità, crimini di guerra). Resta tuttavia il nodo dell'effettività: la tutela dipende dalla volontà degli Stati di cooperare, e le violazioni dei diritti umani — guerre, discriminazioni, sfruttamento — restano purtroppo diffuse.
Esempio svolto

Le generazioni di diritti e il ruolo dello Stato

Analizza la differenza tra diritti di prima e di seconda generazione dal punto di vista dell'obbligo che impongono allo Stato, illustrando ciascuna categoria con due esempi e con il relativo riferimento costituzionale.

  1. 01Definire la prima generazione

    Sono i diritti civili e politici: per esempio la libertà personale (art. 13 Cost.) e la libertà di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.). Impongono allo Stato un obbligo negativo, cioè di astenersi dall'interferire.

  2. 02Definire la seconda generazione

    Sono i diritti economici, sociali e culturali: per esempio il diritto alla salute (art. 32 Cost.) e il diritto all'istruzione (art. 34 Cost.). Impongono allo Stato un obbligo positivo, cioè di erogare prestazioni e servizi.

  3. 03Confrontare il tipo di obbligo

    La prima generazione richiede una «libertà da» (dallo Stato), la seconda una «libertà di» o «libertà mediante» lo Stato: la prima limita il potere pubblico, la seconda ne sollecita l'intervento.

  4. 04Concludere sull'unitarietà

    Le due generazioni non si oppongono: insieme realizzano una cittadinanza piena, perché la libertà formale (prima generazione) sarebbe vuota senza le condizioni materiali per esercitarla (seconda generazione).

Risultato: I diritti di prima generazione impongono allo Stato un dovere di astensione (es. artt. 13 e 21 Cost.), quelli di seconda generazione un dovere di prestazione (es. artt. 32 e 34 Cost.); pur distinti per struttura, sono complementari e ugualmente necessari.

Obiettivo Maturità

  • Focus Esame di Stato: saper associare ogni generazione di diritti al suo periodo storico e al tipo di obbligo statale (astensione per i diritti civili, prestazione per i diritti sociali) è il modo più solido per impostare una risposta strutturata.
  • Focus Esame di Stato: collega le generazioni di diritti agli articoli della Costituzione italiana (libertà personali, artt. 13-21; diritti sociali, artt. 32, 34, 38; tutela dell'ambiente, art. 9 riformato nel 2022) per mostrare il legame tra ordinamento interno e Carte internazionali.

Errori frequenti

  • Presentare le «generazioni» come stadi che si escludono a vicenda: in realtà coesistono e i diritti sono indivisibili e interdipendenti.
  • Confondere la Corte europea dei diritti dell'uomo (Strasburgo, giudica gli Stati) con la Corte penale internazionale (L'Aia, giudica gli individui per i crimini più gravi).

Approfondimento

Approfondimento — La giustizia penale internazionale merita un chiarimento che al colloquio fa la differenza, perché è facile confondere tre organi diversi. La « Corte penale internazionale » (CPI), istituita con lo Statuto di Roma del 1998 ed entrata in funzione nel 2002, giudica « individui » responsabili dei quattro crimini più gravi — genocidio, crimini contro l'umanità, crimini di guerra e, dopo gli emendamenti di Kampala del 2010, crimine di aggressione — e opera secondo il principio di « complementarità »: interviene solo quando lo Stato competente non vuole o non può realmente perseguire i colpevoli. La sua efficacia è però limitata dalla mancata adesione di potenze come Stati Uniti, Cina e Russia e dalla dipendenza dagli Stati per l'esecuzione degli arresti. Va distinta dalla « Corte internazionale di giustizia » (CIG), organo dell'ONU con sede all'Aia che risolve le controversie « fra Stati » e rende pareri consultivi, e dalla « Corte europea dei diritti dell'uomo » (Strasburgo), che condanna « gli Stati » per violazione della CEDU. Anche la nozione di « generazioni » di diritti va usata con cautela: descrive una successione storica, non una gerarchia, perché il carattere « indivisibile » dei diritti, riaffermato a Vienna nel 1993, vieta di considerare i diritti sociali meno importanti di quelli civili.

Ripasso attivo

Classifica i diritti umani secondo la teoria delle «generazioni», assegnando a ciascuna almeno due esempi e il tipo di obbligo che impone allo Stato; collega poi ogni generazione a un articolo della Costituzione italiana e concludi riflettendo sul problema dell'effettività della tutela.

Richiamo attivo

Ricorda i punti chiave — poi rivela.

Fonti: Esame di Stato del secondo ciclo — quadri di riferimento e griglie di valutazione (Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM))

Contenuti

Sezione -- / 04

    • 01Origine e fondamento dei diritti umani○
    • 02La Dichiarazione universale dei diritti umani (1948)◐
    • 03Carte e convenzioni internazionali (CEDU, Carta UE, diritti dell'infanzia)◐
    • 04Generazioni di diritti e meccanismi di tutela●

0/4 Letti

Dagli appunti all'allenamento

Diritti umani e Carte internazionali

Consolida questo argomento con domande dalla banca dati.

~22
min
4
Competenze
Esercitati

Riferimenti e fonti

Fonti

Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM)

  • Indicazioni Nazionali per i Licei (DPR 89/2010, DM 211/2010) — Obiettivi Specifici di Apprendimento
  • Esame di Stato del secondo ciclo — quadri di riferimento e griglie di valutazione

Argomento precedente

La Costituzione italiana e l'ordinamento dello Stato

Argomento successivo

Unione Europea, ONU e organismi internazionali

EuraStudy·Appunti T·02·MMXXVI

Continua con l'argomento successivo: il percorso viene conservato.