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I diritti umani sono le pretese fondamentali che spettano a ogni persona per il solo fatto di esistere: universali, inviolabili, indivisibili e inalienabili. Questo appunto ne ricostruisce il fondamento filosofico-giuridico, ne ripercorre la codificazione a partire dalla Dichiarazione universale del 1948 e analizza le principali Carte e convenzioni internazionali (CEDU, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia), insieme alle «generazioni» di diritti e ai meccanismi di tutela. Il tema è interno al curricolo di Educazione civica (nucleo «Costituzione, diritto, legalità e solidarietà») e rientra a pieno titolo nel profilo dell'Esame di Stato, soprattutto come nodo trasversale del colloquio.
4 sezioni~22 min di lettura4 competenzeLivello Base 1 · Standard 2 · Approfondimento 1Verificato · 07/2026
livello base
A tutti gli indirizzi di Liceo si richiede di conoscere la Dichiarazione universale del 1948, la distinzione fra le categorie di diritti, le principali Carte (CEDU e Carta UE) e il legame con la Costituzione italiana.
livello avanzato
Negli indirizzi a vocazione giuridico-sociale (in particolare il LES) e umanistica (Scienze Umane, Classico, Linguistico) si approfondiscono il fondamento filosofico dei diritti, il funzionamento della Corte europea dei diritti dell'uomo e l'analisi critica delle violazioni e dei meccanismi di tutela.
Profondità di lettura: Approfondimento
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I quattro caratteri dei diritti umani
Spiega, con esempi, la differenza tra «diritti umani» e «diritti del cittadino», chiarendo perché la distinzione è rilevante per la tutela internazionale.
Sono le pretese fondamentali che spettano alla persona in quanto essere umano, a prescindere dall'appartenenza a uno Stato: per esempio il diritto alla vita, alla libertà personale, a non essere torturato.
Sono i diritti che l'ordinamento riconosce a chi possiede lo status di cittadino di un determinato Stato: per esempio il diritto di voto (art. 48 Cost.) o il diritto di accesso ai pubblici uffici (art. 51 Cost.).
Poiché i diritti umani prescindono dalla cittadinanza, anche uno straniero o un apolide può invocarli; la tutela internazionale serve proprio a garantirli quando uno Stato li nega ai propri cittadini o a chi si trova sul suo territorio.
I due insiemi si intersecano (un cittadino è anche un essere umano) ma non coincidono: la dignità umana è il fondamento comune, la cittadinanza aggiunge prerogative di partecipazione politica.
Risultato: I diritti umani hanno una portata universale e prescindono dalla cittadinanza; i diritti del cittadino presuppongono il legame con uno Stato. La distinzione giustifica l'esistenza di un sistema internazionale di tutela che protegga la persona anche contro lo Stato di cui è cittadino.
Errori frequenti
Approfondimento
Approfondimento — Sul fondamento dei diritti umani si confrontano da secoli due grandi concezioni. Per il « giusnaturalismo » i diritti sono « naturali », inerenti alla persona e anteriori allo Stato, che può solo riconoscerli; per il « positivismo giuridico » esistono come diritti soltanto quelli posti (« positi ») da una norma dell'ordinamento, sicché una pretesa priva di garanzia legale non è ancora un diritto. La tutela novecentesca supera l'alternativa « positivizzando » i diritti naturali: le Carte internazionali danno veste giuridica a un patrimonio ritenuto pregiuridico. Resta aperto il dibattito sull'« universalismo »: alcune culture non occidentali hanno contestato la pretesa universale dei diritti come proiezione di valori occidentali (la controversia sui cosiddetti « valori asiatici »), opponendo il « relativismo culturale ». La comunità internazionale ha risposto con la Conferenza mondiale di Vienna del 1993, la cui Dichiarazione ha riaffermato solennemente che tutti i diritti umani sono « universali, indivisibili, interdipendenti e interrelati » e che, pur nel rispetto delle particolarità nazionali e culturali, spetta agli Stati proteggerli. Al centro di tutto sta la « dignità » della persona: non un diritto fra gli altri, ma il loro fondamento comune, come afferma l'« art. 1 » della Dichiarazione universale e, sul piano interno, la « pari dignità sociale » dell'« art. 3 Cost. ».
Ripasso attivo
Spiega in un paragrafo argomentativo (10-12 righe) perché i diritti umani sono definiti «universali» e «inalienabili», illustrando ciascun carattere con un esempio concreto e indicando il contesto storico in cui è maturata la loro tutela internazionale.
Richiamo attivo
Ricorda i punti chiave — poi rivela.
Fonti: Indicazioni Nazionali per i Licei (DPR 89/2010, DM 211/2010) — Obiettivi Specifici di Apprendimento (Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM))
Dalla Dichiarazione del 1948 alla Carta internazionale dei diritti
Un compagno sostiene che «la Dichiarazione universale del 1948 obbliga giuridicamente tutti gli Stati a rispettare i diritti umani». Commenta criticamente questa affermazione, precisando in che senso è inesatta e in che senso contiene una parte di verità.
La Dichiarazione è una risoluzione (n. 217 A III) dell'Assemblea generale dell'ONU: per sua natura giuridica non è un trattato e non crea, di per sé, obblighi vincolanti azionabili davanti a un giudice.
L'affermazione coglie però la straordinaria autorità del documento: i suoi princìpi hanno ispirato costituzioni e trattati e molti di essi sono oggi considerati diritto internazionale consuetudinario, dunque vincolante per altra via.
La forza giuridica piena ai princìpi del 1948 è stata data dai due Patti del 1966 (diritti civili e politici; diritti economici, sociali e culturali) e, in ambito regionale, da convenzioni come la CEDU del 1950.
L'affermazione è imprecisa nella forma ma fondata nella sostanza: la Dichiarazione non «obbliga» direttamente, ma è la matrice morale e politica di un sistema di obblighi giuridici costruito negli anni successivi.
Risultato: L'affermazione va corretta: la Dichiarazione universale è «soft law», non un trattato vincolante; tuttavia il suo valore morale e la sua influenza l'hanno resa la base di un sistema di norme vincolanti (Patti del 1966, CEDU) e di princìpi consuetudinari.
Errori frequenti
Approfondimento
Approfondimento — La Dichiarazione fu approvata con 48 voti a favore, nessun contrario e 8 astensioni: si astennero i sei Stati del blocco sovietico (che lamentavano lo scarso rilievo dei diritti sociali e la mancata condanna esplicita del fascismo), l'Arabia Saudita (contraria alla libertà di cambiare religione dell'« art. 18 ») e il Sudafrica dell'apartheid (ostile al principio di uguaglianza). Il giurista francese René Cassin, poi premio Nobel per la pace, ne concepì la struttura come un « tempio »: il Preambolo e gli articoli fondativi fanno da base, quattro « colonne » raccolgono i diritti (della persona; dei rapporti fra gli individui; delle libertà pubbliche e politiche; economici, sociali e culturali) e gli ultimi articoli formano il « frontone » che lega la persona alla comunità. Sul piano giuridico la Dichiarazione, pur essendo « soft law », ha acquistato forza per due vie: molti dei suoi princìpi sono entrati nel « diritto internazionale consuetudinario », vincolante a prescindere dalla firma di un trattato, e alcuni sono considerati « jus cogens », norme inderogabili come il divieto di tortura, di schiavitù e di genocidio. La forza pattizia è invece venuta dai due Patti del 1966, con una differenza importante: il Patto sui diritti civili e politici istituisce un Comitato che può ricevere anche comunicazioni individuali, mentre i diritti economici e sociali sono soggetti al criterio della « realizzazione progressiva » in base alle risorse disponibili di ciascuno Stato.
Ripasso attivo
Illustra contenuto e valore giuridico della Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948, distinguendo tra la sua portata morale e la sua efficacia giuridica, e indica quali strumenti successivi le hanno conferito carattere vincolante.
Richiamo attivo
Ricorda i punti chiave — poi rivela.
Fonti: Indicazioni Nazionali per i Licei (DPR 89/2010, DM 211/2010) — Obiettivi Specifici di Apprendimento (Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM))
Tre sistemi di tutela a confronto
Un cittadino italiano ritiene di aver subito una violazione del diritto a un equo processo. Spiega, passo per passo, a quali condizioni e davanti a quale organo internazionale può far valere la presunta violazione, indicando la fonte normativa.
Il diritto a un equo processo è tutelato dall'art. 6 della CEDU (Convenzione europea dei diritti dell'uomo, 1950), ratificata dall'Italia con la legge 848/1955.
Prima di rivolgersi all'organo internazionale il cittadino deve aver esaurito i ricorsi interni, cioè aver percorso tutti i gradi di giudizio previsti dall'ordinamento italiano (condizione del previo esaurimento).
Esaurite le vie interne, può presentare ricorso individuale alla Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) di Strasburgo, organo del Consiglio d'Europa, entro il termine previsto dalla Convenzione.
Se la Corte accerta la violazione, la sua sentenza è vincolante per lo Stato, che è tenuto a conformarsi e, se previsto, a corrispondere un'equa soddisfazione (risarcimento) alla vittima.
Risultato: Il cittadino, dopo aver esaurito i gradi di giudizio interni, può ricorrere alla Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo lamentando la violazione dell'art. 6 CEDU; l'eventuale sentenza di condanna vincola lo Stato italiano.
Errori frequenti
Approfondimento
Approfondimento — Il modo in cui la CEDU « entra » nell'ordinamento italiano è una delle questioni più fini del diritto costituzionale. Con le « sentenze gemelle » nn. 348 e 349 del 2007 la Corte costituzionale ha chiarito che la Convenzione non ha rango costituzionale né può essere disapplicata dal giudice comune come il diritto dell'Unione: essa opera come « norma interposta », un parametro intermedio che dà contenuto all'obbligo, sancito dall'« art. 117, comma 1, Cost. », di legiferare nel rispetto dei « vincoli derivanti dagli obblighi internazionali ». Se una legge contrasta con la CEDU, il giudice non la disapplica ma solleva questione di legittimità davanti alla Corte, che verifica al tempo stesso la compatibilità della norma convenzionale con la Costituzione. Nel giudicare, la Corte di Strasburgo riconosce agli Stati un « margine di apprezzamento », uno spazio di discrezionalità sui temi eticamente sensibili in cui non esiste ancora un consenso europeo consolidato. Va poi distinta la CEDU dalla « Carta dei diritti fondamentali dell'UE »: l'« art. 6 TUE » attribuisce alla Carta lo stesso valore giuridico dei trattati, prevede l'adesione dell'Unione alla CEDU (processo tuttora non compiuto) e richiama i diritti garantiti dalla Convenzione come « princìpi generali » del diritto dell'Unione. Due sistemi distinti, dunque, ma sempre più intrecciati in una tutela « multilivello » dei diritti.
Ripasso attivo
Confronta la CEDU e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea indicando, per ciascuna: l'anno e il luogo di adozione, l'organizzazione di riferimento, l'organo di garanzia e il valore giuridico attuale. Concludi spiegando perché è importante non confonderle.
Richiamo attivo
Ricorda i punti chiave — poi rivela.
Fonti: Indicazioni Nazionali per i Licei (DPR 89/2010, DM 211/2010) — Obiettivi Specifici di Apprendimento (Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM))
Le generazioni dei diritti: una linea del tempo
Analizza la differenza tra diritti di prima e di seconda generazione dal punto di vista dell'obbligo che impongono allo Stato, illustrando ciascuna categoria con due esempi e con il relativo riferimento costituzionale.
Sono i diritti civili e politici: per esempio la libertà personale (art. 13 Cost.) e la libertà di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.). Impongono allo Stato un obbligo negativo, cioè di astenersi dall'interferire.
Sono i diritti economici, sociali e culturali: per esempio il diritto alla salute (art. 32 Cost.) e il diritto all'istruzione (art. 34 Cost.). Impongono allo Stato un obbligo positivo, cioè di erogare prestazioni e servizi.
La prima generazione richiede una «libertà da» (dallo Stato), la seconda una «libertà di» o «libertà mediante» lo Stato: la prima limita il potere pubblico, la seconda ne sollecita l'intervento.
Le due generazioni non si oppongono: insieme realizzano una cittadinanza piena, perché la libertà formale (prima generazione) sarebbe vuota senza le condizioni materiali per esercitarla (seconda generazione).
Risultato: I diritti di prima generazione impongono allo Stato un dovere di astensione (es. artt. 13 e 21 Cost.), quelli di seconda generazione un dovere di prestazione (es. artt. 32 e 34 Cost.); pur distinti per struttura, sono complementari e ugualmente necessari.
Errori frequenti
Approfondimento
Approfondimento — La giustizia penale internazionale merita un chiarimento che al colloquio fa la differenza, perché è facile confondere tre organi diversi. La « Corte penale internazionale » (CPI), istituita con lo Statuto di Roma del 1998 ed entrata in funzione nel 2002, giudica « individui » responsabili dei quattro crimini più gravi — genocidio, crimini contro l'umanità, crimini di guerra e, dopo gli emendamenti di Kampala del 2010, crimine di aggressione — e opera secondo il principio di « complementarità »: interviene solo quando lo Stato competente non vuole o non può realmente perseguire i colpevoli. La sua efficacia è però limitata dalla mancata adesione di potenze come Stati Uniti, Cina e Russia e dalla dipendenza dagli Stati per l'esecuzione degli arresti. Va distinta dalla « Corte internazionale di giustizia » (CIG), organo dell'ONU con sede all'Aia che risolve le controversie « fra Stati » e rende pareri consultivi, e dalla « Corte europea dei diritti dell'uomo » (Strasburgo), che condanna « gli Stati » per violazione della CEDU. Anche la nozione di « generazioni » di diritti va usata con cautela: descrive una successione storica, non una gerarchia, perché il carattere « indivisibile » dei diritti, riaffermato a Vienna nel 1993, vieta di considerare i diritti sociali meno importanti di quelli civili.
Ripasso attivo
Classifica i diritti umani secondo la teoria delle «generazioni», assegnando a ciascuna almeno due esempi e il tipo di obbligo che impone allo Stato; collega poi ogni generazione a un articolo della Costituzione italiana e concludi riflettendo sul problema dell'effettività della tutela.
Richiamo attivo
Ricorda i punti chiave — poi rivela.
Fonti: Esame di Stato del secondo ciclo — quadri di riferimento e griglie di valutazione (Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM))
Riferimenti e fonti