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La Costituzione repubblicana, entrata in vigore il 1° gennaio 1948, è la norma fondamentale dell'ordinamento italiano: nata dall'Assemblea Costituente, essa fissa i principi fondamentali (artt. 1-12), i diritti e i doveri dei cittadini (Parte I) e l'organizzazione dei poteri (Parte II). Questo appunto ne ricostruisce la genesi storica e la struttura, illustra il principio della separazione dei poteri e gli organi costituzionali (Parlamento, Governo, Presidente della Repubblica, Magistratura), spiega passo per passo l'iter di formazione delle leggi e descrive le garanzie del sistema, con la Corte costituzionale e la revisione dell'art. 138. Il nucleo « Costituzione » dell'educazione civica rientra a pieno titolo nell'Esame di Stato, sia nel colloquio sia come quadro di riferimento trasversale.
5 sezioni~26 min di lettura4 competenzeLivello Base 1 · Standard 2 · Approfondimento 2Verificato · 07/2026
livello base
È richiesta la conoscenza sicura della genesi e della struttura della Costituzione, del contenuto essenziale dei principi fondamentali (artt. 1-12), dei diritti e doveri principali e del ruolo dei quattro organi costituzionali fondamentali.
livello avanzato
L'indirizzo delle Scienze Umane — opzione Economico-Sociale (LES) e, più in generale, gli studenti che approfondiscono l'area giuridico-sociale analizzano criticamente i bilanciamenti tra i poteri, le fasi dell'iter legislativo e il ruolo della Corte costituzionale come garante della rigidità della Carta.
Profondità di lettura: Approfondimento
Dimensione del testo: Standard
Linea del tempo: dalla Costituente all'entrata in vigore (1946-1948)
Confronta lo Statuto Albertino e la Costituzione repubblicana del 1948 con riferimento a tre aspetti: l'origine, la modificabilità e l'ampiezza dei contenuti.
Lo Statuto è « ottriato », cioè concesso unilateralmente dal re Carlo Alberto (1848); la Costituzione è « votata », approvata da un'Assemblea Costituente eletta dal popolo (1946-47): la differenza riflette il passaggio dalla sovranità del monarca a quella popolare (art. 1).
Lo Statuto è « flessibile », modificabile con legge ordinaria; la Costituzione è « rigida », modificabile solo con il procedimento aggravato dell'art. 138 e con i limiti dell'art. 139.
Lo Statuto è « breve » (poche disposizioni, soprattutto sull'organizzazione dello Stato); la Costituzione è « lunga » (139 articoli, con un'ampia parte dedicata ai diritti).
Risultato: Lo Statuto Albertino era ottriato, flessibile e breve; la Costituzione del 1948 è votata, rigida e lunga: il mutamento dei caratteri esprime il passaggio dalla monarchia costituzionale alla repubblica democratica fondata sulla sovranità popolare.
Errori frequenti
Approfondimento
Approfondimento — La Costituzione è il frutto di un « compromesso costituzionale »: nell'Assemblea Costituente nessuna delle tre grandi culture politiche — quella cattolica della Democrazia Cristiana, quella marxista di socialisti e comunisti, quella liberal-azionista — disponeva da sola della maggioranza, sicché la Carta nacque dalla loro sintesi e non dalla vittoria di una parte. Il lavoro fu organizzato nella « Commissione dei 75 », articolata in tre Sottocommissioni (diritti e doveri, ordinamento della Repubblica, rapporti economico-sociali) e in un Comitato di redazione, e il testo veniva poi discusso in aula articolo per articolo. Da qui la compresenza, solo apparentemente eterogenea, di tutele liberali delle libertà e di diritti sociali di ispirazione cattolica e socialista. La scelta della « rigidità » — la Carta si modifica solo con il procedimento aggravato dell'« art. 138 Cost. » — non è un dettaglio tecnico, ma la garanzia strutturale che una maggioranza politica contingente non possa smantellare i diritti fondamentali con legge ordinaria, come era invece accaduto allo Statuto Albertino svuotato dal fascismo senza mai essere formalmente abrogato. Chiudono il testo le « Disposizioni transitorie e finali »: fra esse la XII, che vieta la riorganizzazione del disciolto partito fascista, testimonia il legame diretto fra la nuova Carta e la volontà di non ripetere l'esperienza del regime.
Ripasso attivo
Spiega perché i Costituenti scelsero per la Costituzione del 1948 il carattere della rigidità, mettendolo in relazione con la sorte dello Statuto Albertino durante il fascismo, e descrivi la struttura della Carta nelle sue tre partizioni con i relativi articoli.
Richiamo attivo
Ricorda i punti chiave — poi rivela.
Fonti: Indicazioni Nazionali per i Licei (DPR 89/2010, DM 211/2010) — Obiettivi Specifici di Apprendimento (Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM))
Mappa concettuale dei principi fondamentali (artt. 1-12)
Leggi l'art. 3 della Costituzione e analizzalo: individua i due commi, spiega la differenza tra uguaglianza formale e sostanziale e indica un esempio di attuazione del secondo comma.
« Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. » Vieta ogni discriminazione: la legge si applica a tutti allo stesso modo.
« È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana. » Impone allo Stato un intervento attivo per correggere le disuguaglianze reali.
Le borse di studio e la gratuità dei libri per gli studenti meno abbienti (collegate al diritto allo studio dell'art. 34) attuano l'uguaglianza sostanziale: rimuovono l'ostacolo economico che impedirebbe di proseguire gli studi.
Risultato: L'art. 3 unisce il divieto di discriminazione (uguaglianza formale, comma 1) all'impegno della Repubblica a rimuovere gli ostacoli economici e sociali (uguaglianza sostanziale, comma 2); le borse di studio sono un tipico esempio di attuazione del secondo comma.
Errori frequenti
Approfondimento
Approfondimento — I Principi fondamentali non si modificano come le altre norme: la giurisprudenza costituzionale, a partire dalla celebre sentenza « n. 1146 del 1988 », ha affermato l'esistenza di « principi supremi » dell'ordinamento che non possono essere sovvertiti nemmeno con legge di revisione, perché costituiscono l'identità stessa della Costituzione. Accanto al limite esplicito della forma repubblicana (« art. 139 Cost. ») vi sono quindi limiti « impliciti »: la sovranità popolare, i diritti inviolabili, l'uguaglianza, la laicità dello Stato. L'« art. 2 Cost. » alimenta un classico dibattito dottrinale: la formula « riconosce e garantisce i diritti inviolabili » va letta come « fattispecie chiusa » (i soli diritti nominati nella Carta) o come « fattispecie aperta », cioè una clausola capace di accogliere nuovi diritti emersi con l'evoluzione sociale, come la riservatezza o l'identità personale? La tesi della clausola aperta, oggi prevalente, ha permesso alla Corte di tutelare situazioni non previste nel 1948. Vanno inoltre distinti tre principi che si intrecciano nell'« art. 2 »: quello « personalista » (la persona prima dello Stato), quello « pluralista » (le « formazioni sociali » in cui si svolge la personalità: famiglia, scuola, associazioni) e quello « solidarista » (i doveri inderogabili di solidarietà). Insieme all'uguaglianza sostanziale dell'« art. 3, comma 2 » formano la matrice assiologica che orienta l'interpretazione dell'intera Carta.
Ripasso attivo
Analizza l'articolo 3 della Costituzione distinguendo i due commi: spiega che cosa si intende per uguaglianza formale e per uguaglianza sostanziale e proponi un esempio concreto di misura con cui la Repubblica attua il secondo comma.
Richiamo attivo
Ricorda i punti chiave — poi rivela.
Fonti: Indicazioni Nazionali per i Licei (DPR 89/2010, DM 211/2010) — Obiettivi Specifici di Apprendimento (Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM))
Schema dei diritti e doveri dei cittadini (Parte I)
Un gruppo di cittadini organizza una manifestazione in una piazza. Spiega, richiamando gli articoli pertinenti, su quale diritto si fonda l'iniziativa e quali limiti incontra.
L'iniziativa si fonda sulla libertà di riunione (art. 17), che riconosce ai cittadini il diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.
Per le riunioni in luogo pubblico l'art. 17 richiede il preavviso all'autorità (questore), che può vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica; nessun preavviso è invece dovuto per le riunioni in luogo privato o aperto al pubblico.
Il diritto non è assoluto: i limiti sono il carattere pacifico, il divieto di armi e la tutela della sicurezza e dell'incolumità pubblica. Il bilanciamento tra libertà e ordine pubblico è tipico dei rapporti civili.
Risultato: La manifestazione è espressione della libertà di riunione (art. 17); trattandosi di luogo pubblico è richiesto il preavviso e l'autorità può vietarla solo per comprovati motivi di sicurezza o incolumità pubblica: il diritto esiste ma va esercitato pacificamente e senz'armi, nel rispetto dei limiti costituzionali.
Errori frequenti
Approfondimento
Approfondimento — Le libertà costituzionali non sono affidate « in bianco » al legislatore: la Carta le protegge con due tecniche garantiste. La « riserva di legge » impone che solo il Parlamento, con legge, possa disciplinarne o limitarne l'esercizio, sottraendo la materia all'arbitrio dell'esecutivo; la « riserva di giurisdizione » esige, per gli atti più incisivi, l'intervento del giudice. L'« art. 13 Cost. » le combina entrambe: la libertà personale è inviolabile e ogni restrizione richiede « atto motivato dell'autorità giudiziaria » e « nei soli casi e modi previsti dalla legge »; solo in casi eccezionali di necessità e urgenza l'autorità di pubblica sicurezza può agire, ma deve comunicare l'atto al giudice entro quarantotto ore per la convalida. Nessun diritto è però assoluto: quando due diritti confliggono — per esempio la libertà di manifestazione del pensiero dell'« art. 21 » e la reputazione altrui, o la salute individuale e quella collettiva dell'« art. 32 » — il giudice opera un « bilanciamento », cercando la soluzione che sacrifichi il meno possibile ciascun valore. Ai diritti fanno da contrappeso i doveri inderogabili: il servizio militare obbligatorio dell'« art. 52 » è stato sospeso dal 2005, ma resta il dovere di difesa della Patria, che oggi si esprime anche in forme civili di solidarietà, di protezione civile e di servizio civile universale.
Ripasso attivo
Classifica i seguenti diritti indicando per ciascuno la famiglia di appartenenza e l'articolo: la libertà di manifestazione del pensiero, il diritto alla salute, il diritto di voto e il diritto di sciopero. Spiega poi perché ai diritti la Costituzione affianca i doveri inderogabili di solidarietà.
Richiamo attivo
Ricorda i punti chiave — poi rivela.
Fonti: Indicazioni Nazionali per i Licei (DPR 89/2010, DM 211/2010) — Obiettivi Specifici di Apprendimento (Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM))
Schema dei poteri dello Stato e dei loro rapporti
Parlamento in seduta comune
Il Parlamento è formato dalla Camera dei deputati (C = 400 membri) e dal Senato (S = 200 membri elettivi, oltre ai senatori a vita); riunito in seduta comune dei suoi membri elegge, tra l'altro, il Presidente della Repubblica.
Per ciascuna delle seguenti attività, indica a quale potere dello Stato appartiene e quale organo la esercita: approvare una legge, emanare un regolamento attuativo, pronunciare una sentenza, promulgare una legge.
Funzione legislativa, esercitata dal Parlamento (le due Camere), che approva il testo articolo per articolo e con votazione finale (art. 72).
Funzione esecutiva: spetta al Governo, che dà attuazione alle leggi mediante atti normativi secondari (regolamenti).
Funzione giudiziaria: spetta alla Magistratura, che amministra la giustizia in nome del popolo (art. 101) ed è soggetta soltanto alla legge.
Atto di garanzia del Presidente della Repubblica (art. 87), che promulga le leggi approvate dal Parlamento entro un mese; è una funzione di controllo, non di produzione della legge.
Risultato: Approvare la legge = legislativo (Parlamento); emanare un regolamento = esecutivo (Governo); pronunciare la sentenza = giudiziario (Magistratura); promulgare la legge = atto di garanzia del Presidente della Repubblica: l'esempio mostra come le funzioni siano distribuite tra organi distinti e collegati.
Errori frequenti
Approfondimento
Approfondimento — La forma di governo italiana è « parlamentare »: il Governo non è eletto direttamente dal popolo, ma deve ottenere e conservare la « fiducia » delle due Camere (« art. 94 Cost. »), che possono revocarla con una mozione di sfiducia motivata e votata per appello nominale. Si distingue dalla forma « presidenziale » — come negli Stati Uniti, dove il Presidente è eletto dal corpo elettorale e non risponde al Parlamento — e da quella « semipresidenziale » francese, con un Presidente eletto direttamente accanto a un Governo responsabile davanti all'Assemblea. Nel parlamentarismo la separazione dei poteri non è rigida ma « flessibile »: legislativo ed esecutivo collaborano, tanto che lo stesso Governo esercita poteri normativi. Su delega del Parlamento e nei limiti da esso fissati può adottare « decreti legislativi » (« art. 76 »), e, in casi straordinari di necessità e urgenza, « decreti-legge » immediatamente efficaci ma che decadono se non convertiti in legge entro sessanta giorni (« art. 77 »). La cronica instabilità degli esecutivi italiani alimenta il dibattito sulla « razionalizzazione » della forma di governo, fino alla proposta di « premierato » (elezione diretta del Presidente del Consiglio) in discussione in Parlamento: una riforma che, se approvata, inciderebbe sull'equilibrio fra gli organi disegnato dai Costituenti e sul ruolo di garanzia del Presidente della Repubblica.
Ripasso attivo
Illustra il principio della separazione dei poteri associando a ciascuna funzione (legislativa, esecutiva, giudiziaria) l'organo costituzionale corrispondente, e spiega con due esempi concreti come questi poteri si controllano reciprocamente.
Richiamo attivo
Ricorda i punti chiave — poi rivela.
Fonti: Indicazioni Nazionali per i Licei (DPR 89/2010, DM 211/2010) — Obiettivi Specifici di Apprendimento (Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM))
Diagramma di flusso dell'iter legislativo ordinario
Maggioranza assoluta (revisione, art. 138)
Nella seconda deliberazione di una legge di revisione costituzionale (art. 138) occorre almeno la maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, pari alla metà di N più uno. Per la Camera a 400 membri sono necessari almeno 201 voti.
Una legge ordinaria viene ritenuta in contrasto con l'art. 21 della Costituzione. Spiega quale organo può intervenire, con quale effetto, e distingui questa ipotesi dall'abrogazione della legge.
Sul contrasto tra una legge e la Costituzione decide la Corte costituzionale (art. 134), normalmente investita in via incidentale dal giudice di un processo che solleva la questione di legittimità.
Se accoglie la questione, la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale della norma, che cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza (art. 136): è un effetto generale, non limitato al singolo caso.
L'abrogazione è invece l'eliminazione di una legge a opera del legislatore (con una legge successiva) o del corpo elettorale (referendum abrogativo, art. 75): non presuppone alcun vizio di costituzionalità, ma una scelta politica di non volere più quella norma.
Risultato: La legge in contrasto con l'art. 21 può essere dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale, con effetto generale dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza; l'abrogazione è invece l'eliminazione della legge da parte del legislatore o del referendum, senza alcun giudizio di costituzionalità.
Errori frequenti
Approfondimento
Approfondimento — La « rigidità » della Costituzione si misura nel procedimento di revisione dell'« art. 138 Cost. », volutamente « aggravato » rispetto a quello delle leggi ordinarie. La legge di revisione deve essere approvata due volte da ciascuna Camera, con un intervallo non inferiore a tre mesi fra la prima e la seconda deliberazione; nella seconda votazione occorre almeno la « maggioranza assoluta » dei componenti. Se in questa fase si raggiungono i « due terzi » dei componenti di ciascuna Camera la legge è promulgata; se invece si ottiene solo la maggioranza assoluta, entro tre mesi un quinto dei membri di una Camera, cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali possono chiedere il « referendum costituzionale », che è confermativo e non richiede un quorum di partecipazione. È accaduto realmente più volte: i referendum del 2001 (riforma del Titolo V) e del 2020 (riduzione del numero dei parlamentari) hanno confermato le riforme, mentre quelli del 2006 e del 2016 le hanno respinte. A questo limite « procedurale » si sommano quelli « sostanziali »: la forma repubblicana è sottratta a ogni revisione (« art. 139 »), e con essa i « principi supremi » individuati dalla Corte costituzionale, che nei giudizi di legittimità può emettere sentenze non solo di accoglimento o di rigetto, ma anche « interpretative » e « additive », plasmando il diritto vivente senza sostituirsi al legislatore.
Ripasso attivo
Descrivi le fasi del procedimento di formazione di una legge ordinaria, spiegando in che cosa consiste la « navetta » dovuta al bicameralismo perfetto e quale ruolo svolge il Presidente della Repubblica nella fase della promulgazione (art. 74).
Richiamo attivo
Ricorda i punti chiave — poi rivela.
Fonti: Indicazioni Nazionali per i Licei (DPR 89/2010, DM 211/2010) — Obiettivi Specifici di Apprendimento (Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM)) · Esame di Stato del secondo ciclo — quadri di riferimento e griglie di valutazione (Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM))
Riferimenti e fonti