EuraStudy
Appunti/Educazione civica/La Costituzione italiana e l'ordinamento dello Stato
Appunti · Educazione civicaIT · Maturità

La Costituzione italiana e l'ordinamento dello Stato

La Costituzione repubblicana, entrata in vigore il 1° gennaio 1948, è la norma fondamentale dell'ordinamento italiano: nata dall'Assemblea Costituente, essa fissa i principi fondamentali (artt. 1-12), i diritti e i doveri dei cittadini (Parte I) e l'organizzazione dei poteri (Parte II). Questo appunto ne ricostruisce la genesi storica e la struttura, illustra il principio della separazione dei poteri e gli organi costituzionali (Parlamento, Governo, Presidente della Repubblica, Magistratura), spiega passo per passo l'iter di formazione delle leggi e descrive le garanzie del sistema, con la Corte costituzionale e la revisione dell'art. 138. Il nucleo « Costituzione » dell'educazione civica rientra a pieno titolo nell'Esame di Stato, sia nel colloquio sia come quadro di riferimento trasversale.

5 sezioni·~26 min di lettura·4 competenze·Livello Base 1 · Standard 2 · Approfondimento 2·Verificato · 07/2026

T·0111 / 14
Profilo d’esame
Collocare l'esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla CostituzioneRiconoscere i caratteri della forma di Stato e di governo della Repubblica italiana e i meccanismi di garanzia costituzionaleComprendere il principio della separazione dei poteri e i rapporti tra gli organi costituzionaliUtilizzare con proprietà il lessico giuridico-costituzionale (sovranità, rigidità, fiducia, promulgazione, sindacato di legittimità)
Operatori:analizzaspiegadescriviconfrontaclassificaillustragiustificainterpretacommenta

livello base

È richiesta la conoscenza sicura della genesi e della struttura della Costituzione, del contenuto essenziale dei principi fondamentali (artt. 1-12), dei diritti e doveri principali e del ruolo dei quattro organi costituzionali fondamentali.

livello avanzato

L'indirizzo delle Scienze Umane — opzione Economico-Sociale (LES) e, più in generale, gli studenti che approfondiscono l'area giuridico-sociale analizzano criticamente i bilanciamenti tra i poteri, le fasi dell'iter legislativo e il ruolo della Corte costituzionale come garante della rigidità della Carta.

Profondità

Profondità di lettura: Approfondimento

Testo

Dimensione del testo: Standard

Contenuti · 5 sezioni▾
  1. La Costituzione italiana e l'ordinamento dello Stato
    • 01Genesi storica e struttura della Costituzione○
    • 02I principi fondamentali (artt. 1-12)◐
    • 03Diritti e doveri dei cittadini (Parte I)◐
    • 04L'ordinamento dello Stato e la separazione dei poteri●
    • 05L'iter legislativo e le garanzie costituzionali●
§ 01

Genesi storica e struttura della Costituzione#

●○○BaseLPOSA-educazione-civica-nucleo-1-costituzione

Punti chiave

La Costituzione repubblicana non nasce nel vuoto: per comprenderne il significato occorre confrontarla con la Carta che la precedette, lo Statuto Albertino, concesso da Carlo Alberto di Savoia il 4 marzo 1848 al Regno di Sardegna e poi esteso all'intero Regno d'Italia dopo l'unificazione del 1861.
Lo Statuto Albertino era una Costituzione « ottriata » (cioè concessa unilateralmente dal sovrano, dal francese octroyée) e « flessibile »: poteva essere modificato con una semplice legge ordinaria, senza alcun procedimento aggravato. Questa flessibilità si rivelò il suo punto debole, perché permise al regime fascista di svuotarne i contenuti senza mai abrogarlo formalmente. Proprio per evitare il ripetersi di una simile vicenda i Costituenti scelsero per la nuova Carta il carattere della « rigidità ».
La caduta del fascismo, la Seconda guerra mondiale e la Resistenza aprirono la stagione costituente. Il 2 giugno 1946 gli italiani — per la prima volta anche le donne — furono chiamati a un duplice voto: il referendum istituzionale, che scelse la Repubblica contro la monarchia, e l'elezione dell'Assemblea Costituente, incaricata di redigere la nuova Carta. L'Assemblea lavorò dal 1946 al 1947 tramite una Commissione dei 75; la Costituzione fu approvata il 22 dicembre 1947, promulgata dal Capo provvisorio dello Stato Enrico De Nicola ed entrò in vigore il 1° gennaio 1948 (Fig. 1).

Linea del tempo: dalla Costituente all'entrata in vigore (1946-1948)

Dalla Costituente all’entrata in vigore (1946–1948)Linea del tempo da 1946 a 1948, 1946.4: Referendum, 1947: Lavori, 1948: In vigore19461948anno1946.4Referendum1947Lavori1948In vigore
La Costituzione si compone di 139 articoli più 18 disposizioni transitorie e finali, organizzati secondo una precisa gerarchia di valori in cui la persona precede l'organizzazione dei poteri: i Principi fondamentali (artt. 1-12), la Parte I dedicata ai Diritti e doveri dei cittadini (artt. 13-54) e la Parte II dedicata all'Ordinamento della Repubblica (artt. 55-139). La dottrina ne riassume i caratteri in cinque aggettivi: scritta, rigida, lunga, votata e compromissoria (cioè frutto della sintesi tra le culture cattolica, marxista e liberale).
Esempio svolto

Confronto guidato tra lo Statuto Albertino e la Costituzione

Confronta lo Statuto Albertino e la Costituzione repubblicana del 1948 con riferimento a tre aspetti: l'origine, la modificabilità e l'ampiezza dei contenuti.

  1. 01Origine

    Lo Statuto è « ottriato », cioè concesso unilateralmente dal re Carlo Alberto (1848); la Costituzione è « votata », approvata da un'Assemblea Costituente eletta dal popolo (1946-47): la differenza riflette il passaggio dalla sovranità del monarca a quella popolare (art. 1).

  2. 02Modificabilità

    Lo Statuto è « flessibile », modificabile con legge ordinaria; la Costituzione è « rigida », modificabile solo con il procedimento aggravato dell'art. 138 e con i limiti dell'art. 139.

  3. 03Ampiezza

    Lo Statuto è « breve » (poche disposizioni, soprattutto sull'organizzazione dello Stato); la Costituzione è « lunga » (139 articoli, con un'ampia parte dedicata ai diritti).

Risultato: Lo Statuto Albertino era ottriato, flessibile e breve; la Costituzione del 1948 è votata, rigida e lunga: il mutamento dei caratteri esprime il passaggio dalla monarchia costituzionale alla repubblica democratica fondata sulla sovranità popolare.

Obiettivo Maturità

  • Saper distinguere con precisione i caratteri opposti dello Statuto Albertino (ottriato, flessibile, breve) e della Costituzione del 1948 (votato, rigido, lungo): è un confronto ricorrente al colloquio e nelle prove di educazione civica.
  • Conoscere e collocare correttamente le date-chiave: 2 giugno 1946 (referendum ed elezione della Costituente), 22 dicembre 1947 (approvazione), 1° gennaio 1948 (entrata in vigore).

Errori frequenti

  • Confondere la data del referendum istituzionale (2 giugno 1946) con quella dell'entrata in vigore della Costituzione (1° gennaio 1948): sono due momenti distinti, a oltre un anno e mezzo di distanza.
  • Definire lo Statuto Albertino una Costituzione « democratica »: era invece una Carta concessa dal sovrano, espressione di una monarchia costituzionale e non della sovranità popolare.

Approfondimento

Approfondimento — La Costituzione è il frutto di un « compromesso costituzionale »: nell'Assemblea Costituente nessuna delle tre grandi culture politiche — quella cattolica della Democrazia Cristiana, quella marxista di socialisti e comunisti, quella liberal-azionista — disponeva da sola della maggioranza, sicché la Carta nacque dalla loro sintesi e non dalla vittoria di una parte. Il lavoro fu organizzato nella « Commissione dei 75 », articolata in tre Sottocommissioni (diritti e doveri, ordinamento della Repubblica, rapporti economico-sociali) e in un Comitato di redazione, e il testo veniva poi discusso in aula articolo per articolo. Da qui la compresenza, solo apparentemente eterogenea, di tutele liberali delle libertà e di diritti sociali di ispirazione cattolica e socialista. La scelta della « rigidità » — la Carta si modifica solo con il procedimento aggravato dell'« art. 138 Cost. » — non è un dettaglio tecnico, ma la garanzia strutturale che una maggioranza politica contingente non possa smantellare i diritti fondamentali con legge ordinaria, come era invece accaduto allo Statuto Albertino svuotato dal fascismo senza mai essere formalmente abrogato. Chiudono il testo le « Disposizioni transitorie e finali »: fra esse la XII, che vieta la riorganizzazione del disciolto partito fascista, testimonia il legame diretto fra la nuova Carta e la volontà di non ripetere l'esperienza del regime.

Ripasso attivo

Spiega perché i Costituenti scelsero per la Costituzione del 1948 il carattere della rigidità, mettendolo in relazione con la sorte dello Statuto Albertino durante il fascismo, e descrivi la struttura della Carta nelle sue tre partizioni con i relativi articoli.

Richiamo attivo

Ricorda i punti chiave — poi rivela.

Fonti: Indicazioni Nazionali per i Licei (DPR 89/2010, DM 211/2010) — Obiettivi Specifici di Apprendimento (Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM))

§ 02

I principi fondamentali (artt. 1-12)#

●●○StandardLPOSA-educazione-civica-nucleo-1-costituzione

Punti chiave

I primi dodici articoli enunciano i valori-cardine su cui si regge la Repubblica: non sono semplici dichiarazioni di intenti, ma norme giuridiche che orientano l'interpretazione di tutte le altre disposizioni e l'azione dei poteri pubblici. Per questo si parla di principi « fondamentali » e non si trovano in una Parte numerata, ma in apertura della Carta (Fig. 2).

Mappa concettuale dei principi fondamentali (artt. 1-12)

I principi fondamentali (artt. 1–12)ruota segmentata, 6 segmenti, Dati: Artt. 1–12, Art. 1, Art. 2, Art. 3, Artt. 7–8, Art. 9, Art. 11Art. 1democrazia, lavoroArt. 2diritti, solidarietàArt. 3uguaglianzaArtt. 7–8laicitàArt. 9cultura, ambienteArt. 11ripudio guerraArtt. 1–12
L'art. 1 stabilisce che « L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro » e che « la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione »: democrazia, centralità del lavoro e sovranità popolare. L'art. 2 riconosce e garantisce i « diritti inviolabili dell'uomo », sia come singolo sia nelle formazioni sociali, e richiede l'adempimento dei « doveri inderogabili di solidarietà » politica, economica e sociale (principio personalista e solidarista).
L'art. 3 è il cardine del principio di uguaglianza: il primo comma sancisce l'uguaglianza « formale » (tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzioni di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali); il secondo comma introduce l'uguaglianza « sostanziale », impegnando la Repubblica a rimuovere gli ostacoli economici e sociali che limitano di fatto la libertà e l'uguaglianza. Seguono l'art. 4 (diritto-dovere al lavoro) e l'art. 5 (autonomie e decentramento).
Gli articoli successivi completano il quadro dei valori: l'art. 6 tutela le minoranze linguistiche; gli artt. 7 e 8 regolano i rapporti con la Chiesa cattolica e con le altre confessioni (laicità e libertà religiosa); l'art. 9 promuove cultura e ricerca e — dalla riforma del 2022 — la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi anche nell'interesse delle future generazioni; gli artt. 10 e 11 disciplinano i rapporti con l'ordinamento internazionale, con il celebre « ripudio della guerra » come strumento di offesa e l'apertura alle limitazioni di sovranità a favore della pace; l'art. 12 descrive infine il tricolore.
Esempio svolto

Analisi guidata dell'articolo 3 della Costituzione

Leggi l'art. 3 della Costituzione e analizzalo: individua i due commi, spiega la differenza tra uguaglianza formale e sostanziale e indica un esempio di attuazione del secondo comma.

  1. 01Primo comma — uguaglianza formale

    « Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. » Vieta ogni discriminazione: la legge si applica a tutti allo stesso modo.

  2. 02Secondo comma — uguaglianza sostanziale

    « È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana. » Impone allo Stato un intervento attivo per correggere le disuguaglianze reali.

  3. 03Esempio di attuazione

    Le borse di studio e la gratuità dei libri per gli studenti meno abbienti (collegate al diritto allo studio dell'art. 34) attuano l'uguaglianza sostanziale: rimuovono l'ostacolo economico che impedirebbe di proseguire gli studi.

Risultato: L'art. 3 unisce il divieto di discriminazione (uguaglianza formale, comma 1) all'impegno della Repubblica a rimuovere gli ostacoli economici e sociali (uguaglianza sostanziale, comma 2); le borse di studio sono un tipico esempio di attuazione del secondo comma.

Obiettivo Maturità

  • Conoscere, anche nella formulazione, i contenuti degli articoli 1, 2, 3 e 11: sono i più richiesti al colloquio e nei percorsi di educazione civica.
  • Saper distinguere con chiarezza l'uguaglianza « formale » (art. 3, comma 1) dall'uguaglianza « sostanziale » (art. 3, comma 2), illustrando con un esempio il compito di rimozione degli ostacoli affidato alla Repubblica.

Errori frequenti

  • Ridurre l'art. 11 a un generico « ripudio della guerra »: la Costituzione ripudia la guerra come strumento di « offesa » e di risoluzione delle controversie internazionali, ma consente le limitazioni di sovranità necessarie a un ordinamento di pace (fondamento dell'adesione all'ONU e all'UE).
  • Confondere uguaglianza formale e sostanziale: la prima vieta le discriminazioni davanti alla legge, la seconda impone interventi attivi per rimuovere le disuguaglianze di fatto; non sono sinonimi.

Approfondimento

Approfondimento — I Principi fondamentali non si modificano come le altre norme: la giurisprudenza costituzionale, a partire dalla celebre sentenza « n. 1146 del 1988 », ha affermato l'esistenza di « principi supremi » dell'ordinamento che non possono essere sovvertiti nemmeno con legge di revisione, perché costituiscono l'identità stessa della Costituzione. Accanto al limite esplicito della forma repubblicana (« art. 139 Cost. ») vi sono quindi limiti « impliciti »: la sovranità popolare, i diritti inviolabili, l'uguaglianza, la laicità dello Stato. L'« art. 2 Cost. » alimenta un classico dibattito dottrinale: la formula « riconosce e garantisce i diritti inviolabili » va letta come « fattispecie chiusa » (i soli diritti nominati nella Carta) o come « fattispecie aperta », cioè una clausola capace di accogliere nuovi diritti emersi con l'evoluzione sociale, come la riservatezza o l'identità personale? La tesi della clausola aperta, oggi prevalente, ha permesso alla Corte di tutelare situazioni non previste nel 1948. Vanno inoltre distinti tre principi che si intrecciano nell'« art. 2 »: quello « personalista » (la persona prima dello Stato), quello « pluralista » (le « formazioni sociali » in cui si svolge la personalità: famiglia, scuola, associazioni) e quello « solidarista » (i doveri inderogabili di solidarietà). Insieme all'uguaglianza sostanziale dell'« art. 3, comma 2 » formano la matrice assiologica che orienta l'interpretazione dell'intera Carta.

Ripasso attivo

Analizza l'articolo 3 della Costituzione distinguendo i due commi: spiega che cosa si intende per uguaglianza formale e per uguaglianza sostanziale e proponi un esempio concreto di misura con cui la Repubblica attua il secondo comma.

Richiamo attivo

Ricorda i punti chiave — poi rivela.

Fonti: Indicazioni Nazionali per i Licei (DPR 89/2010, DM 211/2010) — Obiettivi Specifici di Apprendimento (Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM))

§ 03

Diritti e doveri dei cittadini (Parte I)#

●●○StandardLPOSA-educazione-civica-nucleo-1-costituzione

Punti chiave

La Parte I della Costituzione (artt. 13-54) traduce i principi fondamentali in un catalogo concreto di diritti e doveri. La dottrina distingue tradizionalmente quattro grandi famiglie di rapporti: i rapporti civili (le libertà classiche), i rapporti etico-sociali (famiglia, salute, istruzione), i rapporti economici (lavoro e iniziativa economica) e i rapporti politici (voto e partecipazione), cui si aggiungono i doveri inderogabili (Fig. 3).

Schema dei diritti e doveri dei cittadini (Parte I)

Diritti e doveri dei cittadini (Parte I)Diagramma ad albero, 5 percorsi, Dati: Diritti civili · artt. 13–28; Rapporti etico-sociali · artt. 29–34; Rapporti economici · artt. 35–47; Rapporti politici · artt. 48–51; Doveri inderogabili · artt. 52–54Parte I · artt. 13–54Diritti civili · artt. 13–28Rapporti etico-sociali · artt. 29–34Rapporti economici · artt. 35–47Rapporti politici · artt. 48–51Doveri inderogabili · artt. 52–54
I rapporti civili tutelano le libertà fondamentali della persona: la libertà personale (art. 13), inviolabile e limitabile solo per atto motivato dell'autorità giudiziaria; la libertà di domicilio (art. 14); la libertà e segretezza della corrispondenza (art. 15); la libertà di circolazione (art. 16); le libertà di riunione (art. 17) e di associazione (art. 18); la libertà religiosa (art. 19) e, soprattutto, la libertà di manifestazione del pensiero (art. 21), pilastro di ogni democrazia.
I rapporti etico-sociali, economici e politici completano il quadro: la tutela della famiglia (artt. 29-31), il diritto alla salute (art. 32, « fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività »), il diritto all'istruzione e la libertà di insegnamento (artt. 33-34); la tutela del lavoro in tutte le sue forme (artt. 35-40), tra cui il diritto a una retribuzione proporzionata e sufficiente (art. 36) e il diritto di sciopero (art. 40); il diritto di voto, « personale ed eguale, libero e segreto » (art. 48), e il diritto di associarsi in partiti (art. 49).
Ai diritti la Costituzione affianca i doveri inderogabili di solidarietà richiamati dall'art. 2 e specificati nella Parte I: il dovere di difesa della Patria (art. 52), il dovere tributario di concorrere alle spese pubbliche secondo la capacità contributiva e in base a un sistema progressivo (art. 53) e il dovere di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione e delle leggi (art. 54). Diritti e doveri sono così le due facce della cittadinanza.
Esempio svolto

Bilanciamento tra un diritto e i suoi limiti

Un gruppo di cittadini organizza una manifestazione in una piazza. Spiega, richiamando gli articoli pertinenti, su quale diritto si fonda l'iniziativa e quali limiti incontra.

  1. 01Individuare il diritto

    L'iniziativa si fonda sulla libertà di riunione (art. 17), che riconosce ai cittadini il diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.

  2. 02Distinguere il tipo di luogo

    Per le riunioni in luogo pubblico l'art. 17 richiede il preavviso all'autorità (questore), che può vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica; nessun preavviso è invece dovuto per le riunioni in luogo privato o aperto al pubblico.

  3. 03Riconoscere i limiti

    Il diritto non è assoluto: i limiti sono il carattere pacifico, il divieto di armi e la tutela della sicurezza e dell'incolumità pubblica. Il bilanciamento tra libertà e ordine pubblico è tipico dei rapporti civili.

Risultato: La manifestazione è espressione della libertà di riunione (art. 17); trattandosi di luogo pubblico è richiesto il preavviso e l'autorità può vietarla solo per comprovati motivi di sicurezza o incolumità pubblica: il diritto esiste ma va esercitato pacificamente e senz'armi, nel rispetto dei limiti costituzionali.

Obiettivo Maturità

  • Saper classificare un diritto nella sua « famiglia » (rapporti civili, etico-sociali, economici, politici) e citare l'articolo corrispondente, in particolare per gli artt. 13, 21, 32 e 48.
  • Conoscere i tre doveri inderogabili degli artt. 52, 53 e 54 e saper spiegare il principio di progressività del sistema tributario (art. 53).

Errori frequenti

  • Presentare i diritti come assoluti e illimitati: quasi tutte le libertà incontrano limiti costituzionali (ordine pubblico, buon costume, diritti altrui) e riserve di legge e di giurisdizione; per l'art. 13, ad esempio, la limitazione della libertà personale richiede un atto motivato dell'autorità giudiziaria.
  • Dimenticare i doveri: l'educazione civica non riguarda solo i diritti, ma anche i doveri inderogabili di solidarietà (fiscali, di difesa, di fedeltà) che rendono possibile la convivenza.

Approfondimento

Approfondimento — Le libertà costituzionali non sono affidate « in bianco » al legislatore: la Carta le protegge con due tecniche garantiste. La « riserva di legge » impone che solo il Parlamento, con legge, possa disciplinarne o limitarne l'esercizio, sottraendo la materia all'arbitrio dell'esecutivo; la « riserva di giurisdizione » esige, per gli atti più incisivi, l'intervento del giudice. L'« art. 13 Cost. » le combina entrambe: la libertà personale è inviolabile e ogni restrizione richiede « atto motivato dell'autorità giudiziaria » e « nei soli casi e modi previsti dalla legge »; solo in casi eccezionali di necessità e urgenza l'autorità di pubblica sicurezza può agire, ma deve comunicare l'atto al giudice entro quarantotto ore per la convalida. Nessun diritto è però assoluto: quando due diritti confliggono — per esempio la libertà di manifestazione del pensiero dell'« art. 21 » e la reputazione altrui, o la salute individuale e quella collettiva dell'« art. 32 » — il giudice opera un « bilanciamento », cercando la soluzione che sacrifichi il meno possibile ciascun valore. Ai diritti fanno da contrappeso i doveri inderogabili: il servizio militare obbligatorio dell'« art. 52 » è stato sospeso dal 2005, ma resta il dovere di difesa della Patria, che oggi si esprime anche in forme civili di solidarietà, di protezione civile e di servizio civile universale.

Ripasso attivo

Classifica i seguenti diritti indicando per ciascuno la famiglia di appartenenza e l'articolo: la libertà di manifestazione del pensiero, il diritto alla salute, il diritto di voto e il diritto di sciopero. Spiega poi perché ai diritti la Costituzione affianca i doveri inderogabili di solidarietà.

Richiamo attivo

Ricorda i punti chiave — poi rivela.

Fonti: Indicazioni Nazionali per i Licei (DPR 89/2010, DM 211/2010) — Obiettivi Specifici di Apprendimento (Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM))

§ 04

L'ordinamento dello Stato e la separazione dei poteri#

●●●ApprofondimentoLPOSA-educazione-civica-nucleo-1-costituzione

Punti chiave

La Parte II della Costituzione (artt. 55-139) organizza i poteri dello Stato secondo il principio della separazione dei poteri, teorizzato da Montesquieu: per evitare la concentrazione e l'abuso, le tre funzioni fondamentali — legislativa, esecutiva e giudiziaria — sono affidate a organi distinti che si controllano reciprocamente attraverso un sistema di « pesi e contrappesi » (Fig. 4).

Schema dei poteri dello Stato e dei loro rapporti

I poteri dello Stato e i loro rapportiGrafo, Presidente della Repubblica → Parlamento · legislativo, Presidente della Repubblica → Governo · esecutivo, Presidente della Repubblica → Magistratura · giudiziario, Parlamento · legislativo → Governo · esecutivoPresidente dellaRepubblicaParlamento ·legislativoGoverno ·esecutivoMagistratura ·giudiziariopromulga,scioglienominapresiede ilCSMfiducia
Il potere legislativo spetta al Parlamento (artt. 55-82), composto da due Camere — la Camera dei deputati (400 membri) e il Senato della Repubblica (200 membri elettivi più i senatori a vita) — che esercitano la funzione legislativa in modo paritario (bicameralismo perfetto). Il potere esecutivo spetta al Governo (artt. 92-96), formato dal Presidente del Consiglio e dai ministri, che deve ottenere e mantenere la fiducia di entrambe le Camere (rapporto fiduciario, art. 94).
Il potere giudiziario è affidato alla Magistratura (artt. 101-113), che amministra la giustizia « in nome del popolo » ed è soggetta soltanto alla legge: i giudici sono autonomi e indipendenti, garantiti dal Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), presieduto dal Presidente della Repubblica. Al di sopra delle parti si colloca il Presidente della Repubblica (artt. 83-91), capo dello Stato e garante dell'unità nazionale, eletto dal Parlamento in seduta comune con i delegati regionali per sette anni.
I poteri non sono separati in modo rigido, ma collegati da reciproci controlli: il Parlamento dà e revoca la fiducia al Governo e ne controlla l'operato; il Governo può porre la questione di fiducia ed esercita poteri normativi (decreti-legge e decreti legislativi, artt. 76-77); il Presidente della Repubblica nomina il Governo, promulga le leggi, può sciogliere le Camere e nomina cinque giudici della Corte costituzionale. Questo intreccio è la garanzia dell'equilibrio costituzionale.
P=C+SP = C + SP=C+S

Parlamento in seduta comune

Il Parlamento è formato dalla Camera dei deputati (C = 400 membri) e dal Senato (S = 200 membri elettivi, oltre ai senatori a vita); riunito in seduta comune dei suoi membri elegge, tra l'altro, il Presidente della Repubblica.

Esempio svolto

Riconoscere il potere e l'organo competente

Per ciascuna delle seguenti attività, indica a quale potere dello Stato appartiene e quale organo la esercita: approvare una legge, emanare un regolamento attuativo, pronunciare una sentenza, promulgare una legge.

  1. 01Approvare una legge

    Funzione legislativa, esercitata dal Parlamento (le due Camere), che approva il testo articolo per articolo e con votazione finale (art. 72).

  2. 02Emanare un regolamento attuativo

    Funzione esecutiva: spetta al Governo, che dà attuazione alle leggi mediante atti normativi secondari (regolamenti).

  3. 03Pronunciare una sentenza

    Funzione giudiziaria: spetta alla Magistratura, che amministra la giustizia in nome del popolo (art. 101) ed è soggetta soltanto alla legge.

  4. 04Promulgare una legge

    Atto di garanzia del Presidente della Repubblica (art. 87), che promulga le leggi approvate dal Parlamento entro un mese; è una funzione di controllo, non di produzione della legge.

Risultato: Approvare la legge = legislativo (Parlamento); emanare un regolamento = esecutivo (Governo); pronunciare la sentenza = giudiziario (Magistratura); promulgare la legge = atto di garanzia del Presidente della Repubblica: l'esempio mostra come le funzioni siano distribuite tra organi distinti e collegati.

Obiettivo Maturità

  • Saper associare ciascun potere al proprio organo e alla funzione: legislativo-Parlamento, esecutivo-Governo, giudiziario-Magistratura, con il Presidente della Repubblica come organo di garanzia super partes.
  • Conoscere il significato di « bicameralismo perfetto » e del « rapporto fiduciario » tra Parlamento e Governo (art. 94).

Errori frequenti

  • Collocare il Presidente della Repubblica nel potere esecutivo: il Capo dello Stato è un organo di garanzia super partes, distinto dal Governo, che rappresenta l'unità nazionale.
  • Pensare che i tre poteri siano separati in modo assoluto: in una democrazia parlamentare essi sono collegati da reciproci controlli (fiducia, promulgazione, scioglimento, nomine), secondo la logica dei pesi e contrappesi.

Approfondimento

Approfondimento — La forma di governo italiana è « parlamentare »: il Governo non è eletto direttamente dal popolo, ma deve ottenere e conservare la « fiducia » delle due Camere (« art. 94 Cost. »), che possono revocarla con una mozione di sfiducia motivata e votata per appello nominale. Si distingue dalla forma « presidenziale » — come negli Stati Uniti, dove il Presidente è eletto dal corpo elettorale e non risponde al Parlamento — e da quella « semipresidenziale » francese, con un Presidente eletto direttamente accanto a un Governo responsabile davanti all'Assemblea. Nel parlamentarismo la separazione dei poteri non è rigida ma « flessibile »: legislativo ed esecutivo collaborano, tanto che lo stesso Governo esercita poteri normativi. Su delega del Parlamento e nei limiti da esso fissati può adottare « decreti legislativi » (« art. 76 »), e, in casi straordinari di necessità e urgenza, « decreti-legge » immediatamente efficaci ma che decadono se non convertiti in legge entro sessanta giorni (« art. 77 »). La cronica instabilità degli esecutivi italiani alimenta il dibattito sulla « razionalizzazione » della forma di governo, fino alla proposta di « premierato » (elezione diretta del Presidente del Consiglio) in discussione in Parlamento: una riforma che, se approvata, inciderebbe sull'equilibrio fra gli organi disegnato dai Costituenti e sul ruolo di garanzia del Presidente della Repubblica.

Ripasso attivo

Illustra il principio della separazione dei poteri associando a ciascuna funzione (legislativa, esecutiva, giudiziaria) l'organo costituzionale corrispondente, e spiega con due esempi concreti come questi poteri si controllano reciprocamente.

Richiamo attivo

Ricorda i punti chiave — poi rivela.

Fonti: Indicazioni Nazionali per i Licei (DPR 89/2010, DM 211/2010) — Obiettivi Specifici di Apprendimento (Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM))

§ 05

L'iter legislativo e le garanzie costituzionali#

●●●ApprofondimentoLPOSA-educazione-civica-nucleo-1-costituzione

Punti chiave

La formazione delle leggi ordinarie è disciplinata dagli artt. 70-74. Il procedimento si apre con l'iniziativa legislativa, che spetta al Governo, a ciascun parlamentare, al popolo (con almeno cinquantamila elettori), ai Consigli regionali e al CNEL; il disegno o la proposta di legge è poi assegnato a una Camera, dove viene esaminato prima in commissione e poi in aula (Fig. 5).

Diagramma di flusso dell'iter legislativo ordinario

L’iter legislativo ordinarioGrafo, 1. Iniziativa → 2. Esame · commissione e aula, 2. Esame · commissione e aula → 3. Approvazione · due Camere, 3. Approvazione · due Camere → 4. Promulgazione · Presidente, 4. Promulgazione · Presidente → 5. Pubblicazione · Gazzetta1. Iniziativa2. Esame ·commissione eaula3. Approvazione· due Camere4. Promulgazione· Presidente5. Pubblicazione· Gazzetta
Fig. 5Navetta tra le Camere finché il testo è identico; il Presidente può rinviare (art. 74). In vigore dopo 15 giorni (vacatio); controllo di costituzionalità: Corte cost. (artt. 134–135), revisione art. 138.
Segue l'approvazione: per il bicameralismo perfetto il medesimo testo deve essere approvato in modo identico da entrambe le Camere. Se una Camera modifica il testo, esso torna all'altra (la cosiddetta « navetta »), finché le due Camere non convergono su un testo identico. L'approvazione avviene di norma articolo per articolo e con una votazione finale (art. 72).
Approvata dal Parlamento, la legge passa alla fase integrativa dell'efficacia: il Presidente della Repubblica la promulga entro un mese (art. 73); prima della promulgazione, con messaggio motivato, può chiedere alle Camere una nuova deliberazione (rinvio, art. 74), ma se le Camere riapprovano la legge deve promulgarla. Infine la legge è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore, salvo diverso termine, dopo quindici giorni (vacatio legis).
Poiché la Costituzione è « rigida », l'ordinamento prevede garanzie a sua tutela. La principale è la Corte costituzionale (artt. 134-137), composta da quindici giudici (cinque nominati dal Presidente della Repubblica, cinque dal Parlamento in seduta comune, cinque dalle supreme magistrature), che giudica sulla legittimità costituzionale delle leggi, sui conflitti di attribuzione tra i poteri e sulle accuse contro il Presidente della Repubblica. Accanto a essa, la revisione costituzionale segue il procedimento aggravato dell'art. 138, con il limite invalicabile della forma repubblicana (art. 139).
Massoluta=⌊N2⌋+1M_{\text{assoluta}} = \left\lfloor \frac{N}{2} \right\rfloor + 1Massoluta​=⌊2N​⌋+1

Maggioranza assoluta (revisione, art. 138)

Nella seconda deliberazione di una legge di revisione costituzionale (art. 138) occorre almeno la maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, pari alla metà di N più uno. Per la Camera a 400 membri sono necessari almeno 201 voti.

Esempio svolto

Distinguere illegittimità costituzionale e abrogazione

Una legge ordinaria viene ritenuta in contrasto con l'art. 21 della Costituzione. Spiega quale organo può intervenire, con quale effetto, e distingui questa ipotesi dall'abrogazione della legge.

  1. 01Organo competente

    Sul contrasto tra una legge e la Costituzione decide la Corte costituzionale (art. 134), normalmente investita in via incidentale dal giudice di un processo che solleva la questione di legittimità.

  2. 02Effetto della pronuncia

    Se accoglie la questione, la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale della norma, che cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza (art. 136): è un effetto generale, non limitato al singolo caso.

  3. 03Differenza con l'abrogazione

    L'abrogazione è invece l'eliminazione di una legge a opera del legislatore (con una legge successiva) o del corpo elettorale (referendum abrogativo, art. 75): non presuppone alcun vizio di costituzionalità, ma una scelta politica di non volere più quella norma.

Risultato: La legge in contrasto con l'art. 21 può essere dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale, con effetto generale dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza; l'abrogazione è invece l'eliminazione della legge da parte del legislatore o del referendum, senza alcun giudizio di costituzionalità.

Obiettivo Maturità

  • Saper ricostruire ordinatamente le fasi dell'iter legislativo ordinario: iniziativa, esame in commissione e in aula, doppia approvazione conforme (navetta), promulgazione (con eventuale rinvio dell'art. 74), pubblicazione ed entrata in vigore dopo la vacatio legis.
  • Conoscere la composizione e le principali funzioni della Corte costituzionale (artt. 134-135) e ricordare che la revisione segue l'art. 138 con il limite dell'art. 139.

Errori frequenti

  • Dimenticare la « navetta »: a causa del bicameralismo perfetto la legge deve essere approvata nello STESSO testo da entrambe le Camere; finché una Camera modifica, il testo torna all'altra.
  • Attribuire alla Corte costituzionale il potere di « abrogare » le leggi: la Corte ne dichiara l'illegittimità costituzionale, facendole cessare di avere efficacia; l'abrogazione è invece propria del legislatore o del referendum dell'art. 75.

Approfondimento

Approfondimento — La « rigidità » della Costituzione si misura nel procedimento di revisione dell'« art. 138 Cost. », volutamente « aggravato » rispetto a quello delle leggi ordinarie. La legge di revisione deve essere approvata due volte da ciascuna Camera, con un intervallo non inferiore a tre mesi fra la prima e la seconda deliberazione; nella seconda votazione occorre almeno la « maggioranza assoluta » dei componenti. Se in questa fase si raggiungono i « due terzi » dei componenti di ciascuna Camera la legge è promulgata; se invece si ottiene solo la maggioranza assoluta, entro tre mesi un quinto dei membri di una Camera, cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali possono chiedere il « referendum costituzionale », che è confermativo e non richiede un quorum di partecipazione. È accaduto realmente più volte: i referendum del 2001 (riforma del Titolo V) e del 2020 (riduzione del numero dei parlamentari) hanno confermato le riforme, mentre quelli del 2006 e del 2016 le hanno respinte. A questo limite « procedurale » si sommano quelli « sostanziali »: la forma repubblicana è sottratta a ogni revisione (« art. 139 »), e con essa i « principi supremi » individuati dalla Corte costituzionale, che nei giudizi di legittimità può emettere sentenze non solo di accoglimento o di rigetto, ma anche « interpretative » e « additive », plasmando il diritto vivente senza sostituirsi al legislatore.

Ripasso attivo

Descrivi le fasi del procedimento di formazione di una legge ordinaria, spiegando in che cosa consiste la « navetta » dovuta al bicameralismo perfetto e quale ruolo svolge il Presidente della Repubblica nella fase della promulgazione (art. 74).

Richiamo attivo

Ricorda i punti chiave — poi rivela.

Fonti: Indicazioni Nazionali per i Licei (DPR 89/2010, DM 211/2010) — Obiettivi Specifici di Apprendimento (Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM)) · Esame di Stato del secondo ciclo — quadri di riferimento e griglie di valutazione (Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM))

Contenuti

Sezione -- / 05

    • 01Genesi storica e struttura della Costituzione○
    • 02I principi fondamentali (artt. 1-12)◐
    • 03Diritti e doveri dei cittadini (Parte I)◐
    • 04L'ordinamento dello Stato e la separazione dei poteri●
    • 05L'iter legislativo e le garanzie costituzionali●

0/5 Letti

Dagli appunti all'allenamento

La Costituzione italiana e l'ordinamento dello Stato

Consolida questo argomento con domande dalla banca dati.

~26
min
4
Competenze
Esercitati

Riferimenti e fonti

Fonti

Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM)

  • Indicazioni Nazionali per i Licei (DPR 89/2010, DM 211/2010) — Obiettivi Specifici di Apprendimento
  • Esame di Stato del secondo ciclo — quadri di riferimento e griglie di valutazione

Argomento successivo

Diritti umani e Carte internazionali

EuraStudy·Appunti T·01·MMXXVI

Continua con l'argomento successivo: il percorso viene conservato.