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Unione Europea, organismi internazionali e diritto internazionale

L'argomento ricostruisce il cammino che ha trasformato sei Stati uniti dal carbone e dall'acciaio in un'Unione di ventisette membri dotata di istituzioni proprie, di un ordinamento giuridico autonomo e di una moneta comune. Si analizzano le tappe dell'integrazione (dalla CECA ai Trattati di Roma, Maastricht e Lisbona), l'architettura istituzionale dell'Unione, le fonti del diritto europeo con il principio del primato e dell'effetto diretto, e infine la dimensione più ampia del diritto internazionale, dell'ONU e della tutela dei diritti umani. Il filo conduttore costituzionale è dato dagli articoli 10 e 11 della Costituzione, che disciplinano l'apertura dell'ordinamento italiano alla comunità internazionale e le limitazioni di sovranità necessarie a una pace fondata sul diritto.

4 sezioni·~21 min di lettura·4 competenze·Livello Standard 3 · Approfondimento 1·Verificato · 07/2026

T·0666 / 14
Profilo d’esame
Comprendere il processo di integrazione sovranazionale e i suoi effetti sull'ordinamento italianoRiconoscere il ruolo dell'Italia nella comunità internazionale alla luce degli artt. 10-11 Cost.Distinguere le fonti del diritto dell'Unione e coglierne i rapporti con il diritto internoValutare la dimensione globale della cittadinanza e la tutela internazionale dei diritti umani
Operatori:descrivianalizzadistinguiclassificaspiegaconfrontaillustragiustificainterpretacommenta

livello base

È richiesta la conoscenza sicura delle tappe dell'integrazione, delle principali istituzioni dell'UE, della differenza fra regolamento e direttiva e del ruolo dell'ONU nella tutela della pace e dei diritti umani.

livello avanzato

Nel Liceo delle Scienze Umane, e in particolare nell'opzione Economico-Sociale (LES), si approfondiscono il fondamento costituzionale (artt. 10-11), il primato e l'effetto diretto del diritto UE e l'analisi critica dei rapporti fra sovranità nazionale e ordinamenti sovranazionali.

Profondità

Profondità di lettura: Approfondimento

Testo

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Contenuti · 4 sezioni▾
  1. Unione Europea, organismi internazionali e diritto internazionale
    • 01Il processo di integrazione europea e i Trattati◐
    • 02Le istituzioni dell'Unione Europea◐
    • 03Le fonti del diritto dell'Unione e il primato●
    • 04Il diritto internazionale, l'ONU e la tutela dei diritti umani◐
§ 01

Il processo di integrazione europea e i Trattati#

●●○StandardLPOSA-diritto-economia-quinto-anno-ue-diritto-internazionaleLPTrattato di Maastricht (1992), Trattato di Lisbona (2009)

Linea del tempo dell'integrazione europea

L’integrazione europeaLinea del tempo da 1948 a 2012, 1951: CECA, 1957: Roma (CEE), 1992: Maastricht (UE), 2002: euro, 2009: Lisbona19482012anno1951CECA1957Roma (CEE)1992Maastricht (UE)2002euro2009Lisbona
Fig. 1Dalla Dichiarazione Schuman (1950): da 6 Stati fondatori a 27 membri.

Punti chiave

L'integrazione europea nasce dalle macerie della Seconda guerra mondiale come progetto di pace costruito attraverso l'economia: legare gli Stati con interessi comuni così stretti da rendere la guerra «materialmente impossibile». La prima pietra è la Dichiarazione Schuman del 9 maggio 1950, ispirata da Jean Monnet, che propone di mettere in comune le produzioni strategiche di carbone e acciaio; per questo il 9 maggio è celebrato come Giornata dell'Europa.
Nel 1951, con il Trattato di Parigi, sei Stati fondatori (Italia, Francia, Germania Ovest, Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo) istituiscono la CECA, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio. Il successo del metodo «funzionalista» — integrare un settore per volta — conduce nel 1957 ai Trattati di Roma, che istituiscono la CEE (Comunità economica europea) e l'EURATOM. La CEE punta a un mercato comune fondato sulle quattro libertà di circolazione: merci, persone, servizi e capitali.
Il Trattato di Maastricht del 1992 (in vigore dal 1° novembre 1993) segna il salto di qualità: nasce l'Unione Europea, articolata nei tre «pilastri» (Comunità europee; politica estera e di sicurezza comune; cooperazione in materia di giustizia e affari interni). Introduce la cittadinanza europea, che si aggiunge a quella nazionale, e avvia il percorso verso la moneta unica, l'euro, fondato sui parametri di convergenza. L'euro entra in circolazione come moneta contante il 1° gennaio 2002.
Il Trattato di Lisbona del 2007 (in vigore dal 1° dicembre 2009) riforma il funzionamento dell'Unione dopo il fallito progetto di Costituzione europea: supera la struttura a pilastri, attribuisce all'UE personalità giuridica unica, rende vincolante la Carta dei diritti fondamentali di Nizza, rafforza il Parlamento europeo come colegislatore e introduce l'articolo 50, che disciplina il recesso volontario di uno Stato (procedura applicata per la prima volta dal Regno Unito con la Brexit, perfezionata il 31 gennaio 2020). L'allargamento ha portato l'Unione dai 6 fondatori agli attuali 27 membri.
Esempio svolto

Da «Comunità» a «Unione»: ricostruire un passaggio

Spiega in un paragrafo argomentativo perché il Trattato di Maastricht rappresenta una svolta rispetto ai Trattati di Roma, individuando almeno tre elementi di novità.

  1. 01Inquadramento

    Si parte dal punto di arrivo dei Trattati di Roma del 1957: una «Comunità economica» orientata al mercato comune e alle quattro libertà di circolazione, a vocazione prevalentemente economica.

  2. 02Individuazione delle novità

    Si elencano gli elementi nuovi di Maastricht (1992): la nascita dell'«Unione» con i tre pilastri (non solo economia, ma anche politica estera e giustizia); l'introduzione della cittadinanza europea; l'avvio dell'Unione economica e monetaria verso l'euro.

  3. 03Argomentazione del «perché» è una svolta

    Si mostra che con questi tre elementi l'integrazione travalica il piano economico e assume una dimensione politica e di diritti, fondando un legame diretto fra l'Unione e i cittadini.

  4. 04Conclusione

    Si chiude osservando che Lisbona (2009) completerà questo disegno con la personalità giuridica unica e il superamento dei pilastri.

Risultato: Un paragrafo che dimostra come Maastricht trasformi una comunità di mercato in un'unione politica di cittadini, anticipando gli sviluppi di Lisbona.

Obiettivo Maturità

  • Focus Esame di Stato: saper collocare in ordine cronologico le quattro tappe-cardine (CECA 1951 · Trattati di Roma 1957 · Maastricht 1992 · Lisbona 2009) e indicare per ciascuna l'apporto specifico.
  • Focus Esame di Stato: spiegare perché Maastricht è il vero atto di nascita dell'«Unione» (cittadinanza europea, tre pilastri, percorso verso l'euro), distinguendolo dalla precedente «Comunità» economica.

Errori frequenti

  • Confondere la firma del trattato con la sua entrata in vigore: Maastricht è firmato nel 1992 ma opera dal 1993; Lisbona è firmato nel 2007 ma opera dal 2009.
  • Identificare l'Unione Europea con il Consiglio d'Europa (organizzazione distinta, sede a Strasburgo, autrice della CEDU): sono due organismi diversi, da non sovrapporre.

Approfondimento

Approfondimento indirizzo — Tra le grandi tappe conviene collocare anche alcuni passaggi spesso trascurati ma decisivi. L'« Atto Unico Europeo » del 1986 rilanciò l'integrazione fissando l'obiettivo del « mercato unico » entro il 1992 ed estendendo il voto a maggioranza qualificata in Consiglio, per superare la paralisi dell'unanimità. Gli « accordi di Schengen » (firmati nel 1985 e via via estesi) hanno abolito i controlli alle frontiere interne, realizzando in concreto la libera circolazione delle persone. Con Maastricht prese avvio l'« Unione economica e monetaria » (UEM), culminata nell'euro. Sul piano teorico l'integrazione procede con due « metodi » diversi: il « metodo comunitario » (o sovranazionale), in cui gli Stati trasferiscono competenze a istituzioni comuni che decidono a maggioranza e producono norme direttamente vincolanti (tipico del mercato interno), e il « metodo intergovernativo », in cui gli Stati cooperano mantenendo il diritto di veto e decidendo all'unanimità (tipico della politica estera e di difesa). Il progetto europeo resta segnato da una tensione di fondo, quella tra la sua origine « economica » (un mercato) e la sua vocazione « politica » (un'unione di popoli), e dal dibattito sul « deficit democratico », cioè sulla distanza percepita tra i cittadini e le istituzioni: è anche per ridurla che il Trattato di Lisbona ha rafforzato i poteri del Parlamento europeo, l'unica istituzione eletta direttamente dai cittadini.

Ripasso attivo

Descrivi le tappe fondamentali dell'integrazione europea dalla CECA al Trattato di Lisbona, spiegando per ciascuna tappa quale obiettivo perseguiva e in che modo ha ampliato le competenze dell'Unione.

Richiamo attivo

Ricorda i punti chiave — poi rivela.

Fonti: Indicazioni Nazionali per i Licei (DPR 89/2010, DM 211/2010) — Obiettivi Specifici di Apprendimento (Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM))

§ 02

Le istituzioni dell'Unione Europea#

●●○StandardLPOSA-diritto-economia-quinto-anno-ue-diritto-internazionaleLPIstituzioni UE e fonti del diritto dell'Unione

Organigramma delle istituzioni dell'Unione Europea

Le istituzioni dell’Unione EuropeaGrafo, Consiglio europeo → Commissione, Commissione → Parlamento europeo, Commissione → Consiglio UE, Parlamento europeo → Consiglio UEConsiglioeuropeoCommissioneParlamentoeuropeoConsiglio UEindirizzopoliticoiniziativainiziativacolegislatori
Fig. 2Consiglio europeo: indirizzo politico. Commissione: esecutivo e iniziativa. Parlamento (eletto) e Consiglio UE (i ministri): colegislatori. Corte di giustizia: garanzia del diritto; BCE: politica monetaria dell’euro.

Punti chiave

L'Unione Europea è governata da un sistema istituzionale originale, che non coincide né con quello di uno Stato federale né con quello di una semplice organizzazione internazionale: convivono organi che rappresentano gli Stati e organi che rappresentano i cittadini e l'interesse comune. Comprendere «chi fa che cosa» è la chiave per orientarsi nel processo decisionale europeo.
Il Parlamento europeo rappresenta direttamente i cittadini dell'Unione: i suoi membri sono eletti a suffragio universale ogni cinque anni e ha sede a Strasburgo (con lavori anche a Bruxelles). Esercita, insieme al Consiglio, la funzione legislativa secondo la procedura ordinaria, approva il bilancio dell'Unione e svolge un controllo politico, potendo votare la mozione di censura contro la Commissione. Il Consiglio europeo, invece, riunisce i Capi di Stato e di governo, è presieduto da un Presidente stabile e definisce gli orientamenti e le priorità politiche generali, senza esercitare funzioni legislative.
Il Consiglio dell'Unione Europea (detto anche Consiglio dei ministri) riunisce un ministro per ciascuno Stato membro, in composizioni diverse a seconda della materia, e condivide con il Parlamento il potere legislativo e di bilancio. La Commissione europea è l'organo esecutivo e «custode dei Trattati»: rappresenta l'interesse generale dell'Unione, detiene il potere di iniziativa legislativa (è essa a proporre gli atti), dà attuazione alle politiche e vigila sul rispetto del diritto europeo, potendo aprire procedure d'infrazione contro gli Stati inadempienti.
Completano l'architettura due organi di garanzia. La Corte di giustizia dell'Unione Europea (sede in Lussemburgo) assicura il rispetto e l'interpretazione uniforme del diritto dell'Unione; centrale è il rinvio pregiudiziale, con cui i giudici nazionali le chiedono di chiarire il significato di una norma europea. La Banca centrale europea (BCE, sede a Francoforte) gestisce la politica monetaria dell'area euro con l'obiettivo primario della stabilità dei prezzi e gode di indipendenza dai governi.
Esempio svolto

Classificare le istituzioni per funzione

Classifica le istituzioni dell'UE (Parlamento, Consiglio europeo, Consiglio dell'Unione, Commissione, Corte di giustizia, BCE) in base alla funzione prevalente: rappresentanza/indirizzo, legislativa, esecutiva, di garanzia.

  1. 01Funzione di indirizzo politico

    Il Consiglio europeo (Capi di Stato e di governo) definisce gli orientamenti generali, senza legiferare.

  2. 02Funzione legislativa

    Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione sono i due colegislatori che approvano gli atti secondo la procedura ordinaria.

  3. 03Funzione esecutiva e di iniziativa

    La Commissione propone gli atti, attua le politiche e vigila sul rispetto dei Trattati (custode dei Trattati).

  4. 04Funzione di garanzia

    La Corte di giustizia garantisce l'interpretazione uniforme del diritto UE; la BCE assicura la stabilità dei prezzi nell'area euro.

Risultato: Un quadro ordinato che mostra come nell'UE le funzioni di indirizzo, legislazione, esecuzione e garanzia siano distribuite fra istituzioni diverse, in un sistema di equilibri originale.

Obiettivo Maturità

  • Focus Esame di Stato: distinguere con precisione il Consiglio europeo (Capi di Stato e di governo, indirizzo politico) dal Consiglio dell'Unione (ministri, colegislatore) dal Consiglio d'Europa (organizzazione esterna all'UE).
  • Focus Esame di Stato: saper individuare i due colegislatori (Parlamento europeo e Consiglio dell'UE) e attribuire correttamente alla Commissione il potere di iniziativa legislativa.

Errori frequenti

  • Sovrapporre Consiglio europeo, Consiglio dell'Unione Europea e Consiglio d'Europa, che hanno nome simile ma composizione e funzioni del tutto diverse.
  • Attribuire l'iniziativa delle leggi al Parlamento europeo: nell'UE la proposta legislativa spetta in via di regola alla Commissione, mentre Parlamento e Consiglio approvano.

Approfondimento

Approfondimento indirizzo — Il funzionamento dell'Unione ruota attorno al « triangolo istituzionale » Commissione-Parlamento-Consiglio, che si esprime nella « procedura legislativa ordinaria » (un tempo detta « codecisione »): la Commissione, titolare quasi esclusiva dell'iniziativa, propone l'atto; il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione lo esaminano e devono approvarlo nel medesimo testo, su un piano di parità, eventualmente attraverso più letture e negoziati informali (i « triloghi »). Questo meccanismo riflette la doppia legittimazione dell'Unione: il Parlamento rappresenta i « cittadini », il Consiglio gli « Stati ». Ancora più rivelatore è il sistema di voto in Consiglio: per le decisioni si richiede di regola la « maggioranza qualificata », definita dopo Lisbona come « doppia maggioranza », cioè almeno il 55% degli Stati membri che rappresentino almeno il 65% della popolazione dell'Unione. La regola fonde così il principio « uno Stato, un voto » con il principio « una persona, un voto », bilanciando i Paesi grandi e quelli piccoli. Va infine tenuta ferma la distinzione, spesso fonte di errori, tra il « Consiglio europeo » (i Capi di Stato e di governo, che danno l'indirizzo politico), il « Consiglio dell'Unione » (i ministri, colegislatore) e il « Consiglio d'Europa », che non è affatto un organo dell'Unione ma una distinta organizzazione internazionale (oltre quaranta Stati, sede a Strasburgo) nata per la tutela dei diritti umani, cui fanno capo la CEDU e la sua Corte.

Ripasso attivo

Analizza la composizione e le funzioni delle principali istituzioni dell'Unione Europea, distinguendo gli organi che rappresentano i cittadini da quelli che rappresentano gli Stati e da quelli di garanzia.

Richiamo attivo

Ricorda i punti chiave — poi rivela.

Fonti: Indicazioni Nazionali per i Licei (DPR 89/2010, DM 211/2010) — Obiettivi Specifici di Apprendimento (Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM))

§ 03

Le fonti del diritto dell'Unione e il primato#

●●●ApprofondimentoLPOSA-diritto-economia-quinto-anno-ue-diritto-internazionaleLPArticoli 10-11 della Costituzione (limitazioni di sovranità)

Schema delle fonti del diritto dell'Unione

Le fonti del diritto dell’UnioneDiagramma ad albero, 4 percorsi, Dati: Diritto primario → i Trattati; Diritto derivato → Regolamento (subito e uguale); Diritto derivato → Direttiva (vincola nel risultato); Diritto derivato → Decisione (per i destinatari)Diritto primarioDiritto derivatoFonti del diritto UEi TrattatiRegolamento (subito e uguale)Direttiva (vincola nel risultato)Decisione (per i destinatari)
Fig. 3Art. 11 Cost.: le limitazioni di sovranità sono il fondamento del primato del diritto dell’Unione. Raccomandazioni e pareri: atti non vincolanti.

Punti chiave

Il diritto dell'Unione Europea costituisce un ordinamento giuridico autonomo, distinto sia dal diritto internazionale sia dai diritti nazionali, capace di produrre norme direttamente applicabili nei territori degli Stati membri. Si distingue il diritto primario — i Trattati, che sono la «costituzione» dell'Unione — dal diritto derivato, cioè gli atti adottati dalle istituzioni per attuare i Trattati.
Gli atti del diritto derivato hanno natura diversa. Il regolamento ha portata generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro, senza bisogno di alcuna legge nazionale di recepimento: vale subito ed è uguale dappertutto. La direttiva, invece, vincola lo Stato destinatario quanto al risultato da raggiungere, lasciandogli la scelta della forma e dei mezzi: richiede di norma un atto interno di recepimento entro un termine. La decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi ma solo per i destinatari che indica; raccomandazioni e pareri non sono vincolanti.
Due principi, elaborati dalla Corte di giustizia, danno forza a questo ordinamento. Il primato (o supremazia) del diritto dell'Unione comporta che, in caso di contrasto, la norma europea prevale sulla norma interna incompatibile, che il giudice nazionale deve disapplicare. L'effetto diretto consente ai singoli di invocare direttamente davanti ai giudici le norme europee chiare, precise e incondizionate: pieno per i regolamenti, più limitato per le direttive (di regola solo «verticale», nei confronti dello Stato, e dopo la scadenza del termine di recepimento).
Nel nostro ordinamento il fondamento costituzionale di questa apertura è l'articolo 11 della Costituzione, che consente, «in condizioni di parità con gli altri Stati», le limitazioni di sovranità necessarie a un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni: è la «porta» attraverso cui l'Italia ha potuto aderire all'Unione e accettarne il primato. L'articolo 10, primo comma, stabilisce inoltre che l'ordinamento si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute (adattamento automatico).
Esempio svolto

Quale fonte? Un caso pratico

L'Unione vuole imporre subito e in modo identico in tutti gli Stati membri un limite massimo di emissioni per un certo prodotto. Quale atto deve adottare e perché? E se invece volesse lasciare a ciascuno Stato la scelta dei mezzi per ridurre le emissioni del 30% entro cinque anni?

  1. 01Analisi del primo obiettivo

    Serve una norma immediata e uniforme in tutti gli Stati, senza margini nazionali: la fonte adatta è il regolamento, perché è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile, senza recepimento.

  2. 02Conseguenza giuridica

    Il regolamento entra in vigore e vincola subito imprese e cittadini, in modo identico in ogni Stato membro.

  3. 03Analisi del secondo obiettivo

    Qui l'Unione fissa solo il risultato (ridurre del 30% entro cinque anni) lasciando agli Stati la scelta di forma e mezzi: la fonte adatta è la direttiva.

  4. 04Conseguenza giuridica

    Ogni Stato dovrà recepire la direttiva con propri atti interni entro il termine; solo allora la disciplina sarà operativa, eventualmente con strumenti diversi da Stato a Stato.

Risultato: Primo caso: regolamento (immediato e uniforme). Secondo caso: direttiva (vincola nel risultato, libertà di mezzi, recepimento entro il termine).

Obiettivo Maturità

  • Focus Esame di Stato: distinguere con sicurezza regolamento (direttamente applicabile, uguale ovunque) e direttiva (vincola nel risultato, richiede recepimento), che è la domanda più ricorrente sull'argomento.
  • Focus Esame di Stato: collegare il primato del diritto UE all'art. 11 Cost. («limitazioni di sovranità»), mostrando il fondamento costituzionale dell'adesione e della prevalenza della norma europea.

Errori frequenti

  • Affermare che la direttiva è «direttamente applicabile» come il regolamento: la direttiva di regola richiede una legge nazionale di recepimento e produce effetto diretto solo in casi limitati.
  • Confondere primato ed effetto diretto: il primato riguarda la prevalenza in caso di conflitto; l'effetto diretto riguarda la possibilità per il singolo di invocare la norma davanti al giudice.

Approfondimento

Approfondimento indirizzo — Il rapporto tra diritto dell'Unione e diritto interno è stato costruito da un dialogo tra la Corte di giustizia e la Corte costituzionale. La Corte di giustizia ha affermato il primato e l'effetto diretto fin dalle storiche sentenze « Van Gend en Loos » (1963) e « Costa contro ENEL » (1964). La Corte costituzionale italiana, muovendo da una concezione « dualista » (due ordinamenti distinti), è giunta con la sentenza « Granital » n. 170 del 1984 a una soluzione elegante: in caso di contrasto tra norma interna e regolamento europeo il giudice comune non deve sollevare la questione di costituzionalità, ma semplicemente « non applicare » la norma interna, dando prevalenza a quella europea. Il primato incontra però un limite: la teoria dei « controlimiti », per cui l'Italia accetta le limitazioni di sovranità dell'« art. 11 Cost. » salvo che il diritto dell'Unione pretenda di violare i « principi supremi » dell'ordinamento costituzionale e i diritti inviolabili della persona — nel qual caso la Corte potrebbe reagire (dottrina affermata già con la sentenza Frontini del 1973 e riemersa nella recente vicenda « Taricco »). Sul versante delle direttive, la Corte di giustizia ne ha ammesso l'« effetto diretto verticale » (invocabilità contro lo Stato inadempiente dopo la scadenza del termine di recepimento) ma non « orizzontale » (tra privati), temperandolo con l'obbligo di « interpretazione conforme » e con la « responsabilità dello Stato » per il danno da mancato recepimento (sentenza « Francovich » del 1991, che riguardò proprio l'Italia).

Ripasso attivo

Distingui regolamento, direttiva e decisione come fonti del diritto dell'Unione e spiega, richiamando l'art. 11 della Costituzione, il significato del principio del primato del diritto UE.

Richiamo attivo

Ricorda i punti chiave — poi rivela.

Fonti: Indicazioni Nazionali per i Licei (DPR 89/2010, DM 211/2010) — Obiettivi Specifici di Apprendimento (Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM))

§ 04

Il diritto internazionale, l'ONU e la tutela dei diritti umani#

●●○StandardLPOSA-diritto-economia-quinto-anno-ue-diritto-internazionaleLPCarta delle Nazioni Unite e Dichiarazione universale dei diritti umani (1948)LPArticoli 10-11 della Costituzione

Gli organi principali dell'ONU

Gli organi principali dell’ONUGrafo, ONU (1945) → Assemblea generale (tutti gli Stati), ONU (1945) → Consiglio di sicurezza (5 permanenti, veto), ONU (1945) → Segretariato (Segretario generale), ONU (1945) → ECOSOC (cooperazione economica e sociale), ONU (1945) → Corte int. di giustizia (Aia)ONU (1945)Assembleagenerale (tuttigli Stati)Consiglio disicurezza (5permanenti, vet…Segretariato(Segretariogenerale)ECOSOC(cooperazioneeconomica e soc…Corte int. digiustizia (Aia)
Fig. 4Fini: pace e diritti umani. Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo: 10 dicembre 1948. Italia: artt. 10–11 Cost. In ambito europeo: CEDU 1950, Corte di Strasburgo.

Punti chiave

Il diritto internazionale è l'insieme delle norme che regolano i rapporti tra gli Stati e gli altri soggetti della comunità internazionale. A differenza del diritto interno, non esiste un legislatore unico né un'autorità superiore agli Stati: il diritto internazionale si fonda sul principio di sovranità e di uguaglianza degli Stati e nasce essenzialmente da due fonti, la consuetudine (comportamenti ripetuti nel tempo con la convinzione di doverli osservare) e i trattati internazionali (accordi scritti che vincolano gli Stati che li ratificano).
L'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), fondata nel 1945 con la Carta di San Francisco dopo la tragedia della Seconda guerra mondiale, è la principale organizzazione internazionale a vocazione universale. I suoi fini sono il mantenimento della pace e della sicurezza, lo sviluppo di relazioni amichevoli tra le Nazioni, la cooperazione internazionale e la promozione dei diritti umani. I suoi organi principali sono l'Assemblea generale (tutti gli Stati membri, un voto ciascuno), il Consiglio di sicurezza (responsabile della pace, con cinque membri permanenti dotati di diritto di veto), il Segretariato, il Consiglio economico e sociale e la Corte internazionale di giustizia dell'Aja.
La tutela internazionale dei diritti umani nasce con la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, proclamata dall'Assemblea generale dell'ONU il 10 dicembre 1948. Essa afferma la dignità e i diritti inalienabili di ogni essere umano «senza distinzione alcuna»; pur essendo nata come documento non giuridicamente vincolante, ha ispirato numerosi trattati successivi. In ambito europeo opera la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU, 1950) del Consiglio d'Europa, la cui osservanza è garantita dalla Corte europea dei diritti dell'uomo con sede a Strasburgo.
La Costituzione italiana colloca l'Italia dentro questa comunità internazionale. L'articolo 10 stabilisce che l'ordinamento si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute e disciplina la condizione dello straniero e il diritto d'asilo; l'articolo 11 sancisce il ripudio della guerra come strumento di offesa e consente le limitazioni di sovranità funzionali alla pace e alla giustizia, fondando la partecipazione dell'Italia alle organizzazioni internazionali. Si delinea così una cittadinanza che, accanto alla dimensione nazionale ed europea, assume una responsabilità globale.
Esempio svolto

Dalla Dichiarazione del 1948 agli articoli 10-11

Commenta il legame tra la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (1948) e gli articoli 10 e 11 della Costituzione italiana, mostrando come l'ordinamento italiano si apra alla comunità internazionale.

  1. 01Il punto di partenza internazionale

    La Dichiarazione del 10 dicembre 1948 afferma la dignità e i diritti inalienabili di ogni essere umano, ponendo le basi morali della tutela internazionale dei diritti.

  2. 02L'art. 10 Cost.

    L'ordinamento italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute e tutela lo straniero e il diritto d'asilo: è la porta di ingresso del diritto internazionale nell'ordinamento.

  3. 03L'art. 11 Cost.

    Il ripudio della guerra come strumento di offesa e il consenso a limitazioni di sovranità per la pace fondano la partecipazione dell'Italia all'ONU e all'UE.

  4. 04Sintesi

    Si conclude che gli artt. 10-11 traducono in diritto costituzionale lo spirito della Dichiarazione del 1948, collocando l'Italia tra gli Stati che fondano i rapporti internazionali sul diritto e sui diritti.

Risultato: Un commento che mostra la continuità tra la tutela internazionale dei diritti umani e l'apertura costituzionale italiana sancita dagli artt. 10-11.

Obiettivo Maturità

  • Focus Esame di Stato: conoscere fini e organi principali dell'ONU, in particolare la differenza fra Assemblea generale (universale, un voto a Stato) e Consiglio di sicurezza (pace, cinque membri permanenti con veto).
  • Focus Esame di Stato: collegare la tutela internazionale dei diritti umani (Dichiarazione del 1948) agli artt. 10-11 Cost. (conformità al diritto internazionale e ripudio della guerra).

Errori frequenti

  • Confondere la Dichiarazione universale del 1948 (atto dell'ONU, di valore inizialmente non vincolante) con la CEDU del 1950 (trattato del Consiglio d'Europa, tutelata dalla Corte di Strasburgo).
  • Ritenere che l'art. 11 Cost. vieti ogni uso della forza: esso ripudia la guerra «come strumento di offesa», ma non esclude la legittima difesa né la partecipazione a sistemi di sicurezza collettiva.

Approfondimento

Approfondimento indirizzo — Conviene distinguere due modi in cui il diritto internazionale entra nell'ordinamento italiano. Per il diritto internazionale « generale » (le consuetudini universalmente riconosciute, come il divieto di tortura o l'immunità degli Stati) opera l'« adattamento automatico » dell'« art. 10, comma 1 Cost. »: le norme consuetudinarie diventano parte dell'ordinamento senza bisogno di un atto interno, con rango costituzionale. Per il diritto internazionale « particolare » (i trattati) serve invece un « adattamento per rinvio »: il trattato è reso esecutivo con un apposito « ordine di esecuzione », e i trattati di natura politica o che comportano oneri finanziari richiedono la previa « ratifica » del Presidente della Repubblica, autorizzata con legge dal Parlamento (« artt. 80 e 87 Cost. »). Sul piano della tutela dei diritti umani, il limite storico del diritto internazionale è la debolezza dei meccanismi di applicazione: manca un potere coercitivo mondiale, e il Consiglio di sicurezza dell'ONU è paralizzabile dal « veto » dei cinque membri permanenti. Passi avanti si sono avuti con la « Corte penale internazionale » (istituita con lo Statuto di Roma del 1998, con sede all'Aja), che giudica i singoli individui per i crimini più gravi — genocidio, crimini contro l'umanità, crimini di guerra — superando il principio per cui solo gli Stati erano soggetti del diritto internazionale. Resta la tensione di fondo tra il principio di « sovranità » degli Stati e l'esigenza di proteggere i diritti fondamentali oltre i confini, che alimenta il dibattito sull'« intervento umanitario » e sulla « responsabilità di proteggere ».

Ripasso attivo

Spiega che cosa si intende per diritto internazionale e illustra fini e organi principali dell'ONU, collegando il ruolo dell'Italia nella comunità internazionale agli articoli 10 e 11 della Costituzione.

Richiamo attivo

Ricorda i punti chiave — poi rivela.

Fonti: Indicazioni Nazionali per i Licei (DPR 89/2010, DM 211/2010) — Obiettivi Specifici di Apprendimento (Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM)) · Esame di Stato del secondo ciclo — quadri di riferimento e griglie di valutazione (Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM))

Contenuti

Sezione -- / 04

    • 01Il processo di integrazione europea e i Trattati◐
    • 02Le istituzioni dell'Unione Europea◐
    • 03Le fonti del diritto dell'Unione e il primato●
    • 04Il diritto internazionale, l'ONU e la tutela dei diritti umani◐

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Unione Europea, organismi internazionali e diritto internazionale

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Competenze
Esercitati

Riferimenti e fonti

Fonti

Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM)

  • Indicazioni Nazionali per i Licei (DPR 89/2010, DM 211/2010) — Obiettivi Specifici di Apprendimento
  • Esame di Stato del secondo ciclo — quadri di riferimento e griglie di valutazione

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I soggetti economici e il sistema economico

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