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Autonomie locali, decentramento e pubblica amministrazione

La Repubblica italiana è una e indivisibile, ma riconosce e promuove le autonomie locali e attua il più ampio decentramento amministrativo (art. 5 Cost.). Questo argomento studia l'articolazione territoriale della Repubblica disegnata dal Titolo V della Parte II (Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato), il riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni (artt. 117 e 118) dopo la riforma costituzionale del 2001, e i principi che governano l'azione della pubblica amministrazione (art. 97: legalità, buon andamento e imparzialità). L'obiettivo è comprendere come autonomia, decentramento e sussidiarietà rendano l'amministrazione più vicina al cittadino senza intaccare l'unità dello Stato.

4 sezioni·~22 min di lettura·4 competenze·Livello Base 1 · Standard 2 · Approfondimento 1·Verificato · 07/2026

T·0555 / 14
Profilo d’esame
Comprendere l'articolazione territoriale della Repubblica e il rapporto tra unità dello Stato e autonomie localiDistinguere i concetti di autonomia, decentramento e sussidiarietà (verticale e orizzontale)Ricostruire il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni alla luce del Titolo V riformatoRiconoscere e applicare i principi costituzionali che regolano la Pubblica Amministrazione (art. 97)
Operatori:spiegaanalizzadistinguiclassificaconfrontaillustragiustificadescrivi

livello base

È richiesto a tutti il riconoscimento dell'articolazione territoriale della Repubblica, del principio autonomistico (art. 5), della distinzione tra competenze esclusive e concorrenti (art. 117) e dei principi dell'art. 97.

livello avanzato

L'indirizzo del Liceo delle Scienze Umane (e l'opzione economico-sociale) approfondisce il nesso tra sussidiarietà, partecipazione e governance multilivello, valutando criticamente effetti e limiti della riforma del Titolo V del 2001 sul rapporto Stato-Regioni.

Profondità

Profondità di lettura: Approfondimento

Testo

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Contenuti · 4 sezioni▾
  1. Autonomie locali, decentramento e pubblica amministrazione
    • 01Il principio autonomistico e il decentramento (art. 5)○
    • 02Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni (Titolo V)◐
    • 03Il riparto di competenze Stato-Regioni (art. 117)●
    • 04La Pubblica Amministrazione e i principi dell'art. 97◐
§ 01

Il principio autonomistico e il decentramento (art. 5)#

●○○BaseLPOSA-diritto-economia-quinto-anno-autonomie-paLPCostituzione, art. 5

Art. 5: i tre pilastri del modello autonomistico

Art. 5: i pilastri del modello autonomisticoGrafo, Art. 5 — Repubblica una e indivisibile → Autonomia (regole proprie di un ente distinto), Art. 5 — Repubblica una e indivisibile → Decentramento (poteri dal centro alla periferia), Art. 5 — Repubblica una e indivisibile → Sussidiarietà (livello più vicino al cittadino)Art. 5 —Repubblica una eindivisibileAutonomia(regole propriedi un ente dist…Decentramento(poteri dalcentro alla per…Sussidiarietà(livello πùvicino al citta…
Fig. 1Sussidiarietà verticale e orizzontale (art. 118). L’amministrazione è vicina al cittadino, ma l’unità della Repubblica resta salva.

Punti chiave

L'articolo 5 della Costituzione contiene una delle scelte di fondo dei Costituenti: «La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento». La norma compone così due esigenze apparentemente opposte: l'unità e indivisibilità della Repubblica da un lato, il riconoscimento delle autonomie territoriali dall'altro. Si parla per questo di Stato regionale, una via intermedia fra lo Stato accentrato e lo Stato federale.
Occorre distinguere con precisione tre concetti spesso confusi. L'autonomia è la capacità di un ente territoriale di darsi proprie regole e di amministrare i propri interessi: si articola in autonomia politica, normativa (statutaria e, per le Regioni, legislativa), amministrativa, finanziaria e organizzativa. Il decentramento è invece un fenomeno organizzativo interno allo Stato, per cui funzioni e compiti vengono trasferiti dagli organi centrali a organi periferici o ad altri enti, così da avvicinare l'amministrazione ai cittadini. L'autonomia riguarda dunque enti distinti dallo Stato, il decentramento la distribuzione del potere amministrativo.
Il decentramento può assumere forme diverse. Il decentramento burocratico (o gerarchico) sposta i compiti agli uffici periferici dello stesso ente statale, che restano sottoposti al potere gerarchico del centro (per esempio le prefetture). Il decentramento autarchico affida invece le funzioni a enti distinti, dotati di propria personalità giuridica e di propri organi (Regioni, Comuni). Il principio del «più ampio decentramento amministrativo» impone al legislatore di preferire, ove possibile, il livello di governo più vicino al cittadino.
A completare il disegno interviene il principio di sussidiarietà, introdotto in Costituzione con la riforma del 2001 (art. 118). Nella sua dimensione verticale, esso stabilisce che le funzioni amministrative spettano in via di principio ai Comuni, salvo conferirle a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato quando occorra assicurarne l'esercizio unitario: il livello superiore interviene solo se quello inferiore non è in grado di provvedere adeguatamente. Nella sua dimensione orizzontale, lo Stato e gli enti locali favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale. Autonomia, decentramento e sussidiarietà sono perciò i tre pilastri del modello di amministrazione disegnato dalla Costituzione.
Esempio svolto

Analisi guidata dell'art. 5

Leggi l'art. 5 della Costituzione e spiega, frase per frase, come esso realizzi un equilibrio tra unità e autonomia.

  1. 01Prima proposizione

    «La Repubblica, una e indivisibile»: si afferma il principio unitario; la sovranità appartiene al popolo nell'ambito di un unico Stato, le Regioni non possono separarsi né diventare Stati indipendenti.

  2. 02Seconda proposizione

    «riconosce e promuove le autonomie locali»: il verbo «riconosce» presuppone che le autonomie preesistano allo Stato come valore; «promuove» impegna la Repubblica a svilupparle attivamente.

  3. 03Terza proposizione

    «attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo»: anche nelle materie statali si deve preferire la gestione periferica, più vicina al cittadino.

  4. 04Quarta proposizione

    «adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento»: è un vincolo per il legislatore, che deve orientare le leggi in senso autonomistico (attuato pienamente con la riforma del Titolo V).

Risultato: L'art. 5 conferma che unità e autonomia non si escludono: l'autonomia è esercizio di libertà entro il quadro unitario, e l'unità è il limite invalicabile delle autonomie. È il fondamento dello Stato regionale italiano.

Obiettivo Maturità

  • Saper citare e commentare l'art. 5: la formula «una e indivisibile» non contraddice il riconoscimento delle autonomie, ma ne è il limite. All'orale è la chiave di volta dell'intero argomento.
  • Distinguere con esattezza autonomia, decentramento e sussidiarietà (verticale/orizzontale): è la richiesta-tipo della prova e del colloquio, perché misura la padronanza del lessico giuridico.

Errori frequenti

  • Confondere lo Stato regionale italiano con uno Stato federale: in Italia la sovranità resta unitaria e le Regioni non sono Stati membri, ma enti autonomi all'interno di un'unica Repubblica.
  • Usare «autonomia» e «decentramento» come sinonimi: l'autonomia è capacità propria di un ente distinto, il decentramento è la distribuzione interna del potere amministrativo dello Stato.

Approfondimento

Approfondimento indirizzo — Il modello autonomistico dell'« art. 5 Cost. » ha conosciuto uno sviluppo importante con la possibilità del « regionalismo differenziato » (o « autonomia differenziata »): l'« art. 116, comma 3 Cost. », introdotto nel 2001, consente alle Regioni a statuto ordinario di ottenere, con legge dello Stato approvata a maggioranza assoluta e sulla base di un'intesa, « ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia » in una serie di materie. Si tratta di un regionalismo « a geometria variabile », che permette a ciascuna Regione di modulare le proprie competenze: un tema oggi al centro del dibattito, perché apre la questione di come conciliare la maggiore autonomia con l'uniformità dei diritti garantita dai « livelli essenziali delle prestazioni » (LEP). Strettamente collegato è il « federalismo fiscale » dell'« art. 119 Cost. », che riconosce agli enti territoriali « autonomia finanziaria di entrata e di spesa », tributi propri e compartecipazioni al gettito erariale, e istituisce un « fondo perequativo » per i territori con minore capacità fiscale, senza vincoli di destinazione. L'autonomia, per essere reale, deve infatti poggiare su risorse proprie: senza autonomia finanziaria l'autogoverno resterebbe teorico. Il punto di equilibrio del sistema sta dunque nel bilanciare l'« art. 5 Cost. » (autonomia e decentramento) con l'« art. 3 Cost. » (uguaglianza) e con l'unità della Repubblica: più autonomia, ma non al prezzo di cittadini con diritti diseguali a seconda della Regione di residenza.

Ripasso attivo

Spiega il significato dell'art. 5 della Costituzione e illustra come esso concili l'unità della Repubblica con il riconoscimento delle autonomie locali, distinguendo i concetti di autonomia, decentramento e sussidiarietà.

Richiamo attivo

Ricorda i punti chiave — poi rivela.

Fonti: Indicazioni Nazionali per i Licei (DPR 89/2010, DM 211/2010) — Obiettivi Specifici di Apprendimento (Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM))

§ 02

Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni (Titolo V)#

●●○StandardLPOSA-diritto-economia-quinto-anno-autonomie-paLPCostituzione, Titolo V Parte II, artt. 114-133

L'articolazione territoriale della Repubblica (art. 114)

L’articolazione territoriale (art. 114)Diagramma ad albero, 6 percorsi, Dati: Stato; Regioni → a statuto ordinario; Regioni → a statuto speciale (5); Città metropolitane; Province; ComuniRegioniRepubblicaStatoa statuto ordinarioa statuto speciale (5)Città metropolitaneProvinceComuni
Fig. 2Art. 114: enti equiordinati. Organi: Regione (Consiglio, Giunta, Presidente); Comune (Consiglio, Giunta, Sindaco); Provincia = ente di area vasta di II grado; Città metropolitana = pianificazione strategica.

Punti chiave

Il Titolo V della Parte II della Costituzione (artt. 114-133), profondamente riformato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, disegna l'articolazione territoriale della Repubblica. L'art. 114, primo comma, riformulato, recita: «La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato». L'elenco parte significativamente dal basso, dai Comuni, e colloca lo Stato sullo stesso piano formale degli altri enti: tutti sono «enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione». È il cosiddetto principio di equiordinazione, che supera la vecchia visione gerarchica.
Il Comune è l'ente locale di base, titolare generale delle funzioni amministrative in virtù del principio di sussidiarietà. I suoi organi di governo sono il Sindaco (eletto direttamente dai cittadini), il Consiglio comunale (organo di indirizzo e controllo) e la Giunta comunale (organo esecutivo, nominata dal Sindaco). Il Comune cura i servizi più vicini alla vita quotidiana: anagrafe e stato civile, edilizia e urbanistica locale, servizi sociali, trasporto locale, raccolta dei rifiuti.
La Provincia, dopo la riforma operata dalla legge n. 56 del 2014 (legge Delrio), è diventata ente di area vasta di secondo grado, con organi non più eletti direttamente dai cittadini ma dai sindaci e dai consiglieri dei Comuni del territorio (Presidente, Consiglio provinciale, Assemblea dei sindaci). Esercita funzioni di coordinamento sovracomunale: viabilità e strade provinciali, edilizia scolastica delle scuole superiori, tutela ambientale di area vasta. La Città metropolitana, anch'essa istituita dalla legge Delrio, è subentrata alla Provincia nelle quattordici grandi aree urbane (Roma, Milano, Napoli, Torino, ecc.) con funzioni di pianificazione strategica del territorio metropolitano.
La Regione è l'ente di livello più elevato dotato di autonomia legislativa. La Costituzione distingue le Regioni a statuto ordinario, che adottano il proprio statuto con legge regionale (art. 123), dalle cinque Regioni a statuto speciale (Sicilia, Sardegna, Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia), il cui statuto è approvato con legge costituzionale e che godono di forme e condizioni particolari di autonomia (art. 116). Gli organi della Regione sono il Consiglio regionale (potere legislativo), la Giunta regionale (potere esecutivo) e il Presidente della Giunta (di norma eletto a suffragio universale diretto), come stabilisce l'art. 121.
Esempio svolto

Costruzione di un paragrafo argomentativo sull'equiordinazione

Argomenta in un paragrafo perché l'art. 114, ponendo lo Stato accanto agli altri enti, segna un cambiamento rispetto alla concezione precedente.

  1. 01Tesi

    Affermare che la nuova formulazione dell'art. 114 introduce il principio di equiordinazione fra gli enti territoriali.

  2. 02Confronto col passato

    Ricordare che prima del 2001 il sistema era piramidale: lo Stato al vertice, le Regioni e gli enti locali in posizione subordinata e controllata.

  3. 03Prova testuale

    Citare l'elenco «Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni, Stato»: l'ordine parte dal basso e tutti gli enti sono definiti «autonomi con propri statuti, poteri e funzioni».

  4. 04Conseguenza

    Dedurre che lo Stato non è più sovraordinato sul piano formale, anche se conserva funzioni di garanzia dell'unità (potere sostitutivo dell'art. 120, competenze esclusive dell'art. 117).

Risultato: Il paragrafo dimostra che l'art. 114 esprime una Repubblica «policentrica», in cui i livelli di governo sono distinti per funzioni ma equiordinati per dignità costituzionale, pur restando lo Stato il garante ultimo dell'unità.

Obiettivo Maturità

  • Conoscere l'art. 114 e l'ordine «dal basso» degli enti (Comuni → Stato): è la prova del superamento della concezione gerarchica e dell'equiordinazione introdotta nel 2001.
  • Distinguere Regioni ordinarie e a statuto speciale (le cinque, con statuto adottato per legge costituzionale): domanda ricorrente all'orale che richiede precisione su fonte e fondamento dell'autonomia.

Errori frequenti

  • Affermare che dopo la riforma Delrio la Provincia è stata «abolita»: la Provincia non è stata soppressa, ma trasformata in ente di area vasta di secondo grado a elezione indiretta (l'abolizione costituzionale, prevista dal referendum del 2016, fu respinta).
  • Attribuire alle Province o ai Comuni il potere legislativo: solo lo Stato e le Regioni (e, per le materie statutarie, gli enti con autonomia statutaria) hanno potestà di emanare leggi; gli enti locali hanno potestà regolamentare e amministrativa, non legislativa.

Approfondimento

Approfondimento indirizzo — La formula dell'« art. 114 Cost. » — « La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato » — esprime dopo la riforma del 2001 un principio di « equiordinazione »: gli enti territoriali non sono più gerarchicamente subordinati allo Stato ma sono elementi costitutivi della Repubblica su un piano di pari dignità istituzionale. La Corte costituzionale ha però precisato che equiordinazione non significa identità: solo lo Stato e le Regioni hanno potestà « legislativa », mentre Comuni, Province e Città metropolitane hanno autonomia « statutaria, regolamentare, organizzativa e amministrativa », e allo Stato resta una posizione peculiare di garante dell'unità. Sul piano dell'organizzazione, la « legge Delrio » del 2014 ha profondamente riformato il livello intermedio: le Province sono diventate « enti di secondo livello », con organi non più eletti direttamente dai cittadini ma dai sindaci e consiglieri dei Comuni del territorio, e sono state istituite le « Città metropolitane » nelle aree urbane maggiori. Ogni Comune, infine, si dà un proprio « statuto », adotta regolamenti e ha come organi il Sindaco (eletto direttamente), il Consiglio e la Giunta comunale: è il livello di governo « più vicino al cittadino », coerente con il principio di sussidiarietà. Resta la specialità delle cinque Regioni a statuto speciale, i cui statuti sono adottati con « legge costituzionale » proprio in ragione della loro peculiare posizione storica, linguistica o geografica.

Ripasso attivo

Descrivi l'articolazione territoriale della Repubblica secondo l'art. 114 e classifica i diversi enti (Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni) indicandone organi e funzioni principali; distingui inoltre le Regioni a statuto ordinario da quelle a statuto speciale.

Richiamo attivo

Ricorda i punti chiave — poi rivela.

Fonti: Indicazioni Nazionali per i Licei (DPR 89/2010, DM 211/2010) — Obiettivi Specifici di Apprendimento (Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM))

§ 03

Il riparto di competenze Stato-Regioni (art. 117)#

●●●ApprofondimentoLPOSA-diritto-economia-quinto-anno-autonomie-paLPCostituzione, artt. 117-118

Il riparto di competenze legislative dell'art. 117

Il riparto delle competenze legislativeTabella con 3 colonne e 1 righe, Dati: Esclusiva · Stato (c. 2) · Concorrente (c. 3) · Residuale · Regioni (c. 4); politica estera, difesa, moneta, ordine civile e penale, immigrazione, ambiente, LEP · tutela della salute, istruzione, governo del territorio, tutela del lavoro, energia · agricoltura, commercio, artigianato, turismo — tutto ciò che non è elencatoESCLUSIVA · STATO (C.2)CONCORRENTE (C. 3)RESIDUALE · REGIONI(C. 4)politica estera, difesa,moneta, ordine civile epenale, immigrazione,ambiente, LEPtutela della salute,istruzione, governo delterritorio, tutela dellavoro, energiaagricoltura, commercio,artigianato, turismo — tuttociò che non è elencato
Fig. 3Art. 117. Nelle materie concorrenti lo Stato fissa i principi, la Regione il dettaglio. Limite comune (c. 1): la Costituzione, i vincoli dell’UE e gli obblighi internazionali.

Punti chiave

Il cuore della riforma del 2001 è il nuovo art. 117, che ribalta il criterio di riparto della potestà legislativa fra Stato e Regioni. Prima della riforma valeva il criterio dell'elenco delle materie regionali: la Regione poteva legiferare solo nelle materie espressamente elencate, mentre tutto il resto spettava allo Stato. Dopo la riforma vale il criterio opposto, detto «della competenza residuale a favore delle Regioni»: la Costituzione elenca le materie dello Stato e quelle a legislazione concorrente, e tutto ciò che non è elencato spetta alla potestà legislativa residuale (o esclusiva) delle Regioni (art. 117, quarto comma).
Il secondo comma dell'art. 117 elenca le materie di competenza esclusiva dello Stato: tra le principali, politica estera e rapporti con l'Unione europea, immigrazione, difesa e forze armate, moneta e tutela del risparmio, ordinamento civile e penale, giurisdizione, determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (i cosiddetti LEP), tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. In queste materie soltanto lo Stato può emanare leggi.
Il terzo comma dell'art. 117 individua le materie di legislazione concorrente: tra le altre, tutela e sicurezza del lavoro, istruzione (salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche), tutela della salute, governo del territorio, porti e aeroporti civili, produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, valorizzazione dei beni culturali. Nelle materie concorrenti lo Stato fissa i principi fondamentali con legge-cornice e la Regione legifera nel dettaglio: è una potestà condivisa, non sovrapposta.
Il primo comma dell'art. 117 fissa un limite comune sia allo Stato sia alle Regioni: la potestà legislativa è esercitata «nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali». Le funzioni amministrative seguono invece il criterio della sussidiarietà dell'art. 118: sono attribuite ai Comuni, salvo conferirle ai livelli superiori per assicurarne l'esercizio unitario. La distribuzione delle funzioni amministrative non coincide quindi automaticamente con quella delle competenze legislative: è il principio del parallelismo «attenuato».
Esempio svolto

Classificazione di una materia per fascia di competenza

Una Regione vuole disciplinare con legge la «valorizzazione del turismo» sul proprio territorio. In quale fascia di competenza rientra? Lo può fare? E se invece volesse disciplinare l'«ordinamento penale»?

  1. 01Verifica nell'elenco del comma 2

    Il turismo non figura tra le materie di competenza esclusiva dello Stato (c.2).

  2. 02Verifica nell'elenco del comma 3

    Il turismo non figura nemmeno tra le materie di legislazione concorrente (c.3).

  3. 03Applicazione della clausola residuale (c.4)

    Non essendo elencato, il turismo ricade nella potestà legislativa residuale della Regione: la Regione può quindi legiferare pienamente, nel rispetto del limite del comma 1.

  4. 04Secondo caso: ordinamento penale

    L'ordinamento penale è elencato al comma 2 fra le materie di competenza esclusiva dello Stato: la Regione non può legiferare; una sua legge in materia sarebbe incostituzionale.

Risultato: Sul turismo la Regione ha competenza piena (residuale); sull'ordinamento penale non ha alcuna competenza, riservata in via esclusiva allo Stato. Il metodo è sempre lo stesso: cercare la materia prima nel comma 2, poi nel comma 3; se non c'è, vale la clausola residuale a favore della Regione.

Obiettivo Maturità

  • Saper distinguere con esempi le tre fasce dell'art. 117 (competenza esclusiva statale, concorrente, residuale regionale): è il nucleo valutabile della sezione, richiesto sia nella prova scritta sia all'orale.
  • Spiegare il rovesciamento del criterio di riparto rispetto al sistema precedente al 2001 (dall'elenco delle materie regionali alla clausola residuale a favore delle Regioni): è la domanda che misura la comprensione storica della riforma.

Errori frequenti

  • Pensare che nelle materie concorrenti lo Stato e le Regioni legiferino sugli stessi punti: in realtà lo Stato fissa solo i principi fondamentali (legge-cornice) e la Regione dispone la disciplina di dettaglio.
  • Collocare la «tutela della salute» tra le competenze esclusive dello Stato: la tutela della salute è materia concorrente; allo Stato spetta soltanto la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP).

Approfondimento

Approfondimento indirizzo — Il riparto per « materie » dell'« art. 117 Cost. » si è rivelato all'atto pratico molto meno netto di quanto sembri, generando un contenzioso amplissimo davanti alla Corte costituzionale. Il motivo è che diverse competenze esclusive dello Stato sono in realtà « materie trasversali », cioè non delimitano un settore ma un fine che attraversa tutte le materie: così la « tutela della concorrenza », la « determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni » (LEP) e la « tutela dell'ambiente » consentono allo Stato di intervenire anche in ambiti altrimenti regionali, purché per quel fine. Per governare le sovrapposizioni la Corte ha elaborato due strumenti. Il primo è la « chiamata in sussidiarietà » (sentenza n. 303 del 2003): quando un interesse richiede un esercizio unitario, lo Stato può attrarre a sé non solo la funzione amministrativa ma anche quella legislativa, a condizione però di procedere « d'intesa » con le Regioni. Il secondo è il principio di « leale collaborazione », che impone allo Stato e alle Regioni di concertare le decisioni sui rispettivi ambiti, spesso attraverso la « Conferenza Stato-Regioni ». Va infine ricordato che la riforma del 2001 ha abolito il vecchio controllo preventivo statale sulle leggi regionali: oggi lo Stato può solo impugnarle « in via principale » davanti alla Corte, sullo stesso piano su cui la Regione impugna le leggi statali, coerentemente con l'equiordinazione dell'« art. 114 Cost. ».

Ripasso attivo

Analizza il riparto delle competenze legislative previsto dall'art. 117 della Costituzione dopo la riforma del 2001: distingui competenza esclusiva statale, concorrente e residuale regionale, con almeno un esempio di materia per ciascuna fascia, e spiega come si distribuiscono le funzioni amministrative (art. 118).

Richiamo attivo

Ricorda i punti chiave — poi rivela.

Fonti: Indicazioni Nazionali per i Licei (DPR 89/2010, DM 211/2010) — Obiettivi Specifici di Apprendimento (Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM))

§ 04

La Pubblica Amministrazione e i principi dell'art. 97#

●●○StandardLPOSA-diritto-economia-quinto-anno-autonomie-paLPCostituzione, artt. 97-98

I principi dell'azione amministrativa (art. 97)

I principi dell’azione amministrativaruota segmentata, 6 segmenti, Dati: Art. 97, Legalità, Buon andamento, Imparzialità, Trasparenza, Partecipazione, MotivazioneLegalitàBuon andamentoImparzialitàTrasparenzaPartecipazioneMotivazioneArt. 97
Fig. 4Principi costituzionali (art. 97): legalità, buon andamento, imparzialità. Principi della legge 241/1990: trasparenza, partecipazione, motivazione. Accesso agli impieghi per concorso.

Punti chiave

La Pubblica Amministrazione (P.A.) è l'insieme degli enti e degli uffici pubblici che curano in concreto gli interessi della collettività, dando attuazione alle leggi. Mentre la funzione legislativa pone le regole e quella giurisdizionale risolve le controversie, la funzione amministrativa provvede, cioè agisce per soddisfare bisogni pubblici (sicurezza, sanità, istruzione, servizi). La Costituzione dedica all'amministrazione gli artt. 97 e 98, collocandoli tra i principi che governano l'organizzazione dei pubblici uffici.
L'art. 97 fissa i principi cardine dell'azione amministrativa. Il principio di legalità (richiamato anche dal riformato primo comma: «Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico») impone che la P.A. agisca sempre in base e nei limiti della legge: nessun potere amministrativo può esercitarsi senza un fondamento legislativo. Il principio del buon andamento esige efficienza, efficacia ed economicità dell'azione: la P.A. deve raggiungere i suoi fini con il minor dispendio di risorse. Il principio di imparzialità impone parità di trattamento e divieto di favoritismi e discriminazioni: l'amministrazione deve essere equidistante rispetto a tutti i cittadini.
A questi principi costituzionali la legislazione ordinaria ne ha aggiunti altri, oggi imprescindibili, soprattutto con la legge n. 241 del 1990 sul procedimento amministrativo. Vi rientrano la trasparenza (l'attività amministrativa deve essere conoscibile, anche tramite il diritto di accesso agli atti), la pubblicità, la partecipazione degli interessati al procedimento e l'obbligo di motivazione dei provvedimenti. L'art. 97 prevede inoltre che agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si acceda mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge: il concorso pubblico è lo strumento che garantisce insieme imparzialità e buon andamento nella selezione del personale.
L'amministrazione agisce attraverso gli atti amministrativi, manifestazioni di volontà, di giudizio o di conoscenza degli organi della P.A. Tra essi spicca il provvedimento amministrativo, l'atto con cui l'amministrazione esercita il proprio potere incidendo unilateralmente sulle situazioni giuridiche dei destinatari (per esempio un'autorizzazione, una concessione, un'espropriazione). Il provvedimento gode di caratteri tipici quali l'autoritarietà (si impone anche senza il consenso del destinatario), l'esecutorietà e la presunzione di legittimità; ma resta sempre sindacabile davanti al giudice amministrativo, perché anche la P.A. è soggetta alla legge.
Esempio svolto

Riconoscere il principio violato

Un Comune assume un dipendente, parente del Sindaco, senza bandire alcun concorso e senza alcuna selezione comparativa. Quali principi dell'art. 97 risultano violati? Perché?

  1. 01Individuazione della regola

    L'art. 97 prevede che agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si acceda di norma mediante concorso pubblico.

  2. 02Violazione dell'imparzialità

    Assumere un parente senza selezione viola l'imparzialità: l'amministrazione favorisce un singolo a scapito della parità di trattamento di tutti i potenziali candidati.

  3. 03Violazione del buon andamento

    Saltare il concorso pregiudica anche il buon andamento, perché non garantisce la scelta del candidato più capace e quindi l'efficienza del servizio.

  4. 04Violazione della legalità

    L'omissione del concorso viola la legalità: la P.A. ha agito al di fuori della procedura prevista dalla legge.

Risultato: L'assunzione lede insieme legalità, imparzialità e buon andamento; l'atto è illegittimo e impugnabile davanti al giudice amministrativo. Il concorso pubblico è proprio lo strumento che attua quei tre principi nella scelta del personale.

Obiettivo Maturità

  • Memorizzare i tre principi dell'art. 97 — legalità, buon andamento, imparzialità — e saperli definire con un esempio concreto: è la richiesta più frequente sia nello scritto sia nel colloquio.
  • Collegare il principio di imparzialità e di buon andamento all'accesso per concorso e ai principi della legge 241/1990 (trasparenza, motivazione, partecipazione): mostra la capacità di passare dal dettato costituzionale alla disciplina del procedimento.

Errori frequenti

  • Confondere «buon andamento» con «imparzialità»: il buon andamento riguarda l'efficienza e l'efficacia dell'azione; l'imparzialità riguarda la parità di trattamento e l'assenza di favoritismi. Sono due principi distinti.
  • Ritenere che il provvedimento amministrativo, essendo autoritario, sia insindacabile: al contrario, in quanto soggetto al principio di legalità, può sempre essere impugnato davanti al giudice amministrativo (TAR e Consiglio di Stato).

Approfondimento

Approfondimento indirizzo — L'azione amministrativa può essere « vincolata », quando la legge predetermina il contenuto dell'atto senza margini di scelta, oppure « discrezionale », quando la legge lascia alla P.A. di ponderare l'interesse pubblico con gli altri interessi in gioco scegliendo la soluzione più opportuna. La discrezionalità non è arbitrio: se l'amministrazione ne abusa (per esempio con uno « sviamento di potere », perseguendo cioè un fine diverso da quello per cui il potere le è attribuito), il provvedimento è viziato da « eccesso di potere », uno dei tre vizi di legittimità insieme all'« incompetenza » e alla « violazione di legge ». Sul versante della tutela, il diritto amministrativo ruota attorno a una distinzione peculiare del nostro ordinamento: di fronte al potere della P.A. il cittadino è titolare non di un « diritto soggettivo » pieno ma, di regola, di un « interesse legittimo », cioè della pretesa a che l'amministrazione eserciti correttamente il proprio potere. Ne consegue un « riparto di giurisdizione »: le controversie su diritti soggettivi spettano di norma al giudice ordinario, quelle su interessi legittimi al giudice amministrativo (TAR in primo grado, Consiglio di Stato in appello), in attuazione degli « artt. 24, 103 e 113 Cost. ». La legislazione più recente ha infine puntato sulla « semplificazione »: istituti come il « silenzio-assenso » e la « SCIA » (segnalazione certificata di inizio attività) consentono al privato di avviare un'attività senza attendere un provvedimento espresso, spostando il controllo dell'amministrazione a una fase successiva.

Ripasso attivo

Illustra i principi costituzionali che regolano l'azione della Pubblica Amministrazione secondo l'art. 97 (legalità, buon andamento, imparzialità), spiega il significato del concorso pubblico e indica almeno due principi del procedimento amministrativo introdotti dalla legge 241/1990.

Richiamo attivo

Ricorda i punti chiave — poi rivela.

Fonti: Indicazioni Nazionali per i Licei (DPR 89/2010, DM 211/2010) — Obiettivi Specifici di Apprendimento (Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM))

Contenuti

Sezione -- / 04

    • 01Il principio autonomistico e il decentramento (art. 5)○
    • 02Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni (Titolo V)◐
    • 03Il riparto di competenze Stato-Regioni (art. 117)●
    • 04La Pubblica Amministrazione e i principi dell'art. 97◐

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Autonomie locali, decentramento e pubblica amministrazione

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Riferimenti e fonti

Fonti

Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM)

  • Indicazioni Nazionali per i Licei (DPR 89/2010, DM 211/2010) — Obiettivi Specifici di Apprendimento

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