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La Repubblica italiana è una e indivisibile, ma riconosce e promuove le autonomie locali e attua il più ampio decentramento amministrativo (art. 5 Cost.). Questo argomento studia l'articolazione territoriale della Repubblica disegnata dal Titolo V della Parte II (Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato), il riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni (artt. 117 e 118) dopo la riforma costituzionale del 2001, e i principi che governano l'azione della pubblica amministrazione (art. 97: legalità, buon andamento e imparzialità). L'obiettivo è comprendere come autonomia, decentramento e sussidiarietà rendano l'amministrazione più vicina al cittadino senza intaccare l'unità dello Stato.
4 sezioni~22 min di lettura4 competenzeLivello Base 1 · Standard 2 · Approfondimento 1Verificato · 07/2026
livello base
È richiesto a tutti il riconoscimento dell'articolazione territoriale della Repubblica, del principio autonomistico (art. 5), della distinzione tra competenze esclusive e concorrenti (art. 117) e dei principi dell'art. 97.
livello avanzato
L'indirizzo del Liceo delle Scienze Umane (e l'opzione economico-sociale) approfondisce il nesso tra sussidiarietà, partecipazione e governance multilivello, valutando criticamente effetti e limiti della riforma del Titolo V del 2001 sul rapporto Stato-Regioni.
Profondità di lettura: Approfondimento
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Art. 5: i tre pilastri del modello autonomistico
Leggi l'art. 5 della Costituzione e spiega, frase per frase, come esso realizzi un equilibrio tra unità e autonomia.
«La Repubblica, una e indivisibile»: si afferma il principio unitario; la sovranità appartiene al popolo nell'ambito di un unico Stato, le Regioni non possono separarsi né diventare Stati indipendenti.
«riconosce e promuove le autonomie locali»: il verbo «riconosce» presuppone che le autonomie preesistano allo Stato come valore; «promuove» impegna la Repubblica a svilupparle attivamente.
«attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo»: anche nelle materie statali si deve preferire la gestione periferica, più vicina al cittadino.
«adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento»: è un vincolo per il legislatore, che deve orientare le leggi in senso autonomistico (attuato pienamente con la riforma del Titolo V).
Risultato: L'art. 5 conferma che unità e autonomia non si escludono: l'autonomia è esercizio di libertà entro il quadro unitario, e l'unità è il limite invalicabile delle autonomie. È il fondamento dello Stato regionale italiano.
Errori frequenti
Approfondimento
Approfondimento indirizzo — Il modello autonomistico dell'« art. 5 Cost. » ha conosciuto uno sviluppo importante con la possibilità del « regionalismo differenziato » (o « autonomia differenziata »): l'« art. 116, comma 3 Cost. », introdotto nel 2001, consente alle Regioni a statuto ordinario di ottenere, con legge dello Stato approvata a maggioranza assoluta e sulla base di un'intesa, « ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia » in una serie di materie. Si tratta di un regionalismo « a geometria variabile », che permette a ciascuna Regione di modulare le proprie competenze: un tema oggi al centro del dibattito, perché apre la questione di come conciliare la maggiore autonomia con l'uniformità dei diritti garantita dai « livelli essenziali delle prestazioni » (LEP). Strettamente collegato è il « federalismo fiscale » dell'« art. 119 Cost. », che riconosce agli enti territoriali « autonomia finanziaria di entrata e di spesa », tributi propri e compartecipazioni al gettito erariale, e istituisce un « fondo perequativo » per i territori con minore capacità fiscale, senza vincoli di destinazione. L'autonomia, per essere reale, deve infatti poggiare su risorse proprie: senza autonomia finanziaria l'autogoverno resterebbe teorico. Il punto di equilibrio del sistema sta dunque nel bilanciare l'« art. 5 Cost. » (autonomia e decentramento) con l'« art. 3 Cost. » (uguaglianza) e con l'unità della Repubblica: più autonomia, ma non al prezzo di cittadini con diritti diseguali a seconda della Regione di residenza.
Ripasso attivo
Spiega il significato dell'art. 5 della Costituzione e illustra come esso concili l'unità della Repubblica con il riconoscimento delle autonomie locali, distinguendo i concetti di autonomia, decentramento e sussidiarietà.
Richiamo attivo
Ricorda i punti chiave — poi rivela.
Fonti: Indicazioni Nazionali per i Licei (DPR 89/2010, DM 211/2010) — Obiettivi Specifici di Apprendimento (Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM))
L'articolazione territoriale della Repubblica (art. 114)
Argomenta in un paragrafo perché l'art. 114, ponendo lo Stato accanto agli altri enti, segna un cambiamento rispetto alla concezione precedente.
Affermare che la nuova formulazione dell'art. 114 introduce il principio di equiordinazione fra gli enti territoriali.
Ricordare che prima del 2001 il sistema era piramidale: lo Stato al vertice, le Regioni e gli enti locali in posizione subordinata e controllata.
Citare l'elenco «Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni, Stato»: l'ordine parte dal basso e tutti gli enti sono definiti «autonomi con propri statuti, poteri e funzioni».
Dedurre che lo Stato non è più sovraordinato sul piano formale, anche se conserva funzioni di garanzia dell'unità (potere sostitutivo dell'art. 120, competenze esclusive dell'art. 117).
Risultato: Il paragrafo dimostra che l'art. 114 esprime una Repubblica «policentrica», in cui i livelli di governo sono distinti per funzioni ma equiordinati per dignità costituzionale, pur restando lo Stato il garante ultimo dell'unità.
Errori frequenti
Approfondimento
Approfondimento indirizzo — La formula dell'« art. 114 Cost. » — « La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato » — esprime dopo la riforma del 2001 un principio di « equiordinazione »: gli enti territoriali non sono più gerarchicamente subordinati allo Stato ma sono elementi costitutivi della Repubblica su un piano di pari dignità istituzionale. La Corte costituzionale ha però precisato che equiordinazione non significa identità: solo lo Stato e le Regioni hanno potestà « legislativa », mentre Comuni, Province e Città metropolitane hanno autonomia « statutaria, regolamentare, organizzativa e amministrativa », e allo Stato resta una posizione peculiare di garante dell'unità. Sul piano dell'organizzazione, la « legge Delrio » del 2014 ha profondamente riformato il livello intermedio: le Province sono diventate « enti di secondo livello », con organi non più eletti direttamente dai cittadini ma dai sindaci e consiglieri dei Comuni del territorio, e sono state istituite le « Città metropolitane » nelle aree urbane maggiori. Ogni Comune, infine, si dà un proprio « statuto », adotta regolamenti e ha come organi il Sindaco (eletto direttamente), il Consiglio e la Giunta comunale: è il livello di governo « più vicino al cittadino », coerente con il principio di sussidiarietà. Resta la specialità delle cinque Regioni a statuto speciale, i cui statuti sono adottati con « legge costituzionale » proprio in ragione della loro peculiare posizione storica, linguistica o geografica.
Ripasso attivo
Descrivi l'articolazione territoriale della Repubblica secondo l'art. 114 e classifica i diversi enti (Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni) indicandone organi e funzioni principali; distingui inoltre le Regioni a statuto ordinario da quelle a statuto speciale.
Richiamo attivo
Ricorda i punti chiave — poi rivela.
Fonti: Indicazioni Nazionali per i Licei (DPR 89/2010, DM 211/2010) — Obiettivi Specifici di Apprendimento (Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM))
Il riparto di competenze legislative dell'art. 117
Una Regione vuole disciplinare con legge la «valorizzazione del turismo» sul proprio territorio. In quale fascia di competenza rientra? Lo può fare? E se invece volesse disciplinare l'«ordinamento penale»?
Il turismo non figura tra le materie di competenza esclusiva dello Stato (c.2).
Il turismo non figura nemmeno tra le materie di legislazione concorrente (c.3).
Non essendo elencato, il turismo ricade nella potestà legislativa residuale della Regione: la Regione può quindi legiferare pienamente, nel rispetto del limite del comma 1.
L'ordinamento penale è elencato al comma 2 fra le materie di competenza esclusiva dello Stato: la Regione non può legiferare; una sua legge in materia sarebbe incostituzionale.
Risultato: Sul turismo la Regione ha competenza piena (residuale); sull'ordinamento penale non ha alcuna competenza, riservata in via esclusiva allo Stato. Il metodo è sempre lo stesso: cercare la materia prima nel comma 2, poi nel comma 3; se non c'è, vale la clausola residuale a favore della Regione.
Errori frequenti
Approfondimento
Approfondimento indirizzo — Il riparto per « materie » dell'« art. 117 Cost. » si è rivelato all'atto pratico molto meno netto di quanto sembri, generando un contenzioso amplissimo davanti alla Corte costituzionale. Il motivo è che diverse competenze esclusive dello Stato sono in realtà « materie trasversali », cioè non delimitano un settore ma un fine che attraversa tutte le materie: così la « tutela della concorrenza », la « determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni » (LEP) e la « tutela dell'ambiente » consentono allo Stato di intervenire anche in ambiti altrimenti regionali, purché per quel fine. Per governare le sovrapposizioni la Corte ha elaborato due strumenti. Il primo è la « chiamata in sussidiarietà » (sentenza n. 303 del 2003): quando un interesse richiede un esercizio unitario, lo Stato può attrarre a sé non solo la funzione amministrativa ma anche quella legislativa, a condizione però di procedere « d'intesa » con le Regioni. Il secondo è il principio di « leale collaborazione », che impone allo Stato e alle Regioni di concertare le decisioni sui rispettivi ambiti, spesso attraverso la « Conferenza Stato-Regioni ». Va infine ricordato che la riforma del 2001 ha abolito il vecchio controllo preventivo statale sulle leggi regionali: oggi lo Stato può solo impugnarle « in via principale » davanti alla Corte, sullo stesso piano su cui la Regione impugna le leggi statali, coerentemente con l'equiordinazione dell'« art. 114 Cost. ».
Ripasso attivo
Analizza il riparto delle competenze legislative previsto dall'art. 117 della Costituzione dopo la riforma del 2001: distingui competenza esclusiva statale, concorrente e residuale regionale, con almeno un esempio di materia per ciascuna fascia, e spiega come si distribuiscono le funzioni amministrative (art. 118).
Richiamo attivo
Ricorda i punti chiave — poi rivela.
Fonti: Indicazioni Nazionali per i Licei (DPR 89/2010, DM 211/2010) — Obiettivi Specifici di Apprendimento (Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM))
I principi dell'azione amministrativa (art. 97)
Un Comune assume un dipendente, parente del Sindaco, senza bandire alcun concorso e senza alcuna selezione comparativa. Quali principi dell'art. 97 risultano violati? Perché?
L'art. 97 prevede che agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si acceda di norma mediante concorso pubblico.
Assumere un parente senza selezione viola l'imparzialità: l'amministrazione favorisce un singolo a scapito della parità di trattamento di tutti i potenziali candidati.
Saltare il concorso pregiudica anche il buon andamento, perché non garantisce la scelta del candidato più capace e quindi l'efficienza del servizio.
L'omissione del concorso viola la legalità: la P.A. ha agito al di fuori della procedura prevista dalla legge.
Risultato: L'assunzione lede insieme legalità, imparzialità e buon andamento; l'atto è illegittimo e impugnabile davanti al giudice amministrativo. Il concorso pubblico è proprio lo strumento che attua quei tre principi nella scelta del personale.
Errori frequenti
Approfondimento
Approfondimento indirizzo — L'azione amministrativa può essere « vincolata », quando la legge predetermina il contenuto dell'atto senza margini di scelta, oppure « discrezionale », quando la legge lascia alla P.A. di ponderare l'interesse pubblico con gli altri interessi in gioco scegliendo la soluzione più opportuna. La discrezionalità non è arbitrio: se l'amministrazione ne abusa (per esempio con uno « sviamento di potere », perseguendo cioè un fine diverso da quello per cui il potere le è attribuito), il provvedimento è viziato da « eccesso di potere », uno dei tre vizi di legittimità insieme all'« incompetenza » e alla « violazione di legge ». Sul versante della tutela, il diritto amministrativo ruota attorno a una distinzione peculiare del nostro ordinamento: di fronte al potere della P.A. il cittadino è titolare non di un « diritto soggettivo » pieno ma, di regola, di un « interesse legittimo », cioè della pretesa a che l'amministrazione eserciti correttamente il proprio potere. Ne consegue un « riparto di giurisdizione »: le controversie su diritti soggettivi spettano di norma al giudice ordinario, quelle su interessi legittimi al giudice amministrativo (TAR in primo grado, Consiglio di Stato in appello), in attuazione degli « artt. 24, 103 e 113 Cost. ». La legislazione più recente ha infine puntato sulla « semplificazione »: istituti come il « silenzio-assenso » e la « SCIA » (segnalazione certificata di inizio attività) consentono al privato di avviare un'attività senza attendere un provvedimento espresso, spostando il controllo dell'amministrazione a una fase successiva.
Ripasso attivo
Illustra i principi costituzionali che regolano l'azione della Pubblica Amministrazione secondo l'art. 97 (legalità, buon andamento, imparzialità), spiega il significato del concorso pubblico e indica almeno due principi del procedimento amministrativo introdotti dalla legge 241/1990.
Richiamo attivo
Ricorda i punti chiave — poi rivela.
Fonti: Indicazioni Nazionali per i Licei (DPR 89/2010, DM 211/2010) — Obiettivi Specifici di Apprendimento (Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM))
Riferimenti e fonti
Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM)