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Gli organi costituzionali e la separazione dei poteri

Gli organi costituzionali sono i soggetti che la Costituzione pone al vertice dell'organizzazione dello Stato e che, ciascuno nella propria sfera, esercitano le funzioni fondamentali della Repubblica: Parlamento, Presidente della Repubblica, Governo, Magistratura e Corte costituzionale. La loro disciplina (artt. 55-96, 101-113, 134-137 Cost.) attua il principio della separazione dei poteri, secondo cui le funzioni legislativa, esecutiva e giudiziaria vanno affidate a organi distinti che si controllano reciprocamente. Studiare composizione, durata e funzioni di ciascun organo, l'iter di formazione delle leggi e il sistema dei « pesi e contrappesi » consente di comprendere come la nostra forma di governo parlamentare garantisca l'equilibrio dei poteri e la tutela dei diritti.

5 sezioni·~33 min di lettura·3 competenze·Livello Standard 3 · Approfondimento 2·Verificato · 07/2026

T·0444 / 14
Profilo d’esame
Comprendere il funzionamento degli organi dello Stato e le loro reciproche relazioniRicostruire l'iter di formazione delle leggiValutare il sistema di « checks and balances » (pesi e contrappesi) tra i poteri
Operatori:analizzaspiegadescriviconfrontaclassificaillustragiustificainterpreta

livello base

Conoscere composizione, durata e funzioni essenziali di ciascun organo costituzionale e ricostruire le tappe principali dell'iter legislativo ordinario.

livello avanzato

Analizzare criticamente le relazioni reciproche tra gli organi (rapporto di fiducia, scioglimento, controllo di costituzionalità) interpretando il principio della separazione dei poteri come sistema dinamico di pesi e contrappesi e collegandolo a casi della vita istituzionale.

Profondità

Profondità di lettura: Approfondimento

Testo

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Contenuti · 5 sezioni▾
  1. Gli organi costituzionali e la separazione dei poteri
    • 01Il Parlamento: bicameralismo e funzione legislativa◐
    • 02Il Presidente della Repubblica e il Governo◐
    • 03La Magistratura e il CSM◐
    • 04La Corte costituzionale e il controllo di costituzionalità●
    • 05La separazione e l'equilibrio dei poteri●
§ 01

Il Parlamento: bicameralismo e funzione legislativa#

●●○StandardLPOSA-diritto-economia-quinto-anno-organi-costituzionaliLPCost. artt. 55-82

L'iter legislativo ordinario

L’iter legislativo ordinarioGrafo, Iniziativa → Camera — esame e voto, Camera — esame e voto → Senato — esame e voto, Senato — esame e voto → Promulgazione (Pres. Rep.), Promulgazione (Pres. Rep.) → Pubblicazione (Gazzetta Ufficiale), Pubblicazione (Gazzetta Ufficiale) → Entrata in vigoreIniziativaCamera — esame evotoSenato — esame evotoPromulgazione(Pres. Rep.)Pubblicazione(GazzettaUfficiale)Entrata invigorenavettatesto identicovacatio 15 gg
Fig. 1Iniziativa: Governo, parlamentari, 50.000 elettori, Consigli regionali, CNEL. La navetta prosegue finché le due Camere approvano un testo identico. Promulgazione entro un mese, con possibile rinvio (art. 74).

Punti chiave

Il Parlamento è l'organo che esercita la funzione legislativa ed esprime la sovranità popolare attraverso i rappresentanti eletti: a norma dell'art. 55 della Costituzione esso si compone di due Camere, la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica. Si parla perciò di « bicameralismo », e poiché entrambe le Camere svolgono le medesime funzioni con uguali poteri il nostro è un bicameralismo « perfetto » (o paritario): nessuna delle due prevale sull'altra e ogni legge deve essere approvata nel medesimo testo da entrambe.
Dopo la riforma costituzionale del 2020 (legge cost. n. 1/2020), che ha ridotto il numero dei parlamentari, la Camera dei deputati è composta da 400 deputati e il Senato da 200 senatori elettivi, ai quali si aggiungono i senatori a vita (gli ex Presidenti della Repubblica di diritto e fino a cinque cittadini nominati dal Capo dello Stato per altissimi meriti, art. 59). I deputati si eleggono a partire dai 25 anni di età, i senatori dai 40; per l'elettorato attivo, dopo la legge cost. n. 1/2021, anche il Senato si elegge a suffragio universale dei maggiorenni come la Camera. Entrambe le Camere durano in carica cinque anni (la « legislatura », art. 60).
Le funzioni del Parlamento sono molteplici. La funzione legislativa è la principale: il Parlamento approva le leggi ordinarie e, con il procedimento aggravato dell'art. 138, le leggi costituzionali. Vi sono poi la funzione di indirizzo politico (mozione di fiducia e di sfiducia, approvazione del bilancio), la funzione di controllo sul Governo (interrogazioni, interpellanze, inchieste parlamentari, art. 82) e particolari funzioni elettive (concorre, in seduta comune e integrato dai delegati regionali, all'elezione del Presidente della Repubblica, e elegge una parte dei giudici costituzionali e dei membri del CSM).
L'iter legislativo ordinario (artt. 70-74) si articola in fasi precise. L'iniziativa spetta al Governo, a ciascun parlamentare, a 50.000 elettori, ai Consigli regionali e al CNEL. Segue la fase costitutiva davanti alle Camere: l'esame in commissione (referente, redigente o deliberante) e poi la discussione e approvazione articolo per articolo e con votazione finale; il testo approvato da una Camera passa all'altra e, se questa lo modifica, torna indietro (la cosiddetta « navetta ») finché entrambe non approvano il medesimo testo. Infine la fase integrativa dell'efficacia: la promulgazione da parte del Presidente della Repubblica entro un mese (art. 73), che può però rinviare la legge alle Camere con messaggio motivato (art. 74), e la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, con entrata in vigore dopo la « vacatio legis » di quindici giorni salvo diverso termine.
Il Parlamento occupa così il primo posto tra le fonti-atto del diritto interno: la legge ordinaria, subordinata solo alla Costituzione e alle leggi costituzionali, prevale sulle fonti secondarie (regolamenti) e disciplina le materie coperte da riserva di legge. La centralità del Parlamento esprime il principio democratico: « La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione » (art. 1, comma 2).

Composizione delle due Camere (dopo la riforma 2020)

Composizione delle due CamereTabella con 3 colonne e 4 righe, Dati: Aspetto · Camera · Senato; Membri · 400 deputati · 200 elettivi; Eleggibilità · 25 anni · 40 anni; Voto attivo · 18 anni · 18 anni; Durata · 5 anni · 5 anniASPETTOCAMERASENATOMembri400 deputati200 elettiviEleggibilità25 anni40 anniVoto attivo18 anni18 anniDurata5 anni5 anni
Fig. 2Parlamento (art. 55): bicameralismo perfetto. Al Senato si aggiungono i senatori a vita (art. 59). Numeri dopo la riforma costituzionale del 2020.
Esempio svolto

Ricostruire l'iter di una legge sottoposta a navetta

Il Governo presenta alla Camera dei deputati un disegno di legge in materia di tutela dell'ambiente. La Camera lo approva; trasmesso al Senato, questo lo modifica in un articolo. Ricostruisci che cosa accade fino all'entrata in vigore della legge, indicando gli organi coinvolti.

  1. 01Individuare l'iniziativa

    Il disegno di legge è di iniziativa governativa (art. 71): il Governo lo presenta a una delle due Camere, qui la Camera dei deputati.

  2. 02Prima lettura

    La Camera esamina il testo in commissione e poi in aula, lo discute e lo approva articolo per articolo e con voto finale (fase costitutiva, art. 72).

  3. 03Trasmissione e modifica

    Il testo passa al Senato; poiché il Senato lo modifica, NON è stato approvato il medesimo testo: scatta la « navetta » e il testo modificato torna alla Camera.

  4. 04Nuova lettura della Camera

    La Camera deve esaminare di nuovo il testo. La legge è perfezionata solo quando entrambe le Camere approvano lo STESSO identico testo (bicameralismo perfetto).

  5. 05Promulgazione

    Approvata la legge, il Presidente della Repubblica la promulga entro un mese (art. 73); in alternativa può rinviarla alle Camere con messaggio motivato (art. 74).

  6. 06Pubblicazione ed entrata in vigore

    La legge è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore dopo la vacatio legis di quindici giorni, salvo diverso termine.

Risultato: La legge entra in vigore solo dopo che Camera e Senato hanno approvato il medesimo testo (con la navetta), il Presidente della Repubblica l'ha promulgata e la legge è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, decorsa la vacatio legis di quindici giorni.

Obiettivo Maturità

  • Saper definire e giustificare il « bicameralismo perfetto » italiano, indicando con precisione composizione, requisiti di età e durata in carica delle due Camere (anche alla luce delle riforme del 2020-2021).
  • Saper ricostruire ordinatamente l'iter legislativo ordinario nelle tre fasi (iniziativa, costitutiva con la « navetta », integrativa dell'efficacia con promulgazione e pubblicazione).

Errori frequenti

  • Confondere il numero attuale dei parlamentari con quello precedente la riforma del 2020: i deputati sono 400 (non 630) e i senatori elettivi 200 (non 315).
  • Credere che la promulgazione e la pubblicazione siano la stessa cosa: la promulgazione è l'atto del Presidente della Repubblica che attesta e completa la legge; la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale la rende conoscibile e ne fa decorrere l'entrata in vigore.

Approfondimento

Approfondimento indirizzo — Accanto alle funzioni va conosciuto lo « status » del parlamentare, che ne garantisce l'indipendenza. L'« art. 67 Cost. » sancisce il « divieto di mandato imperativo »: ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le funzioni senza vincolo di mandato, cioè non è giuridicamente obbligato a seguire le istruzioni degli elettori o del partito (ciò che spiega, ma non legittima moralmente, il fenomeno del « cambio di gruppo »). L'« art. 68 Cost. » appresta le « immunità » parlamentari: l'« insindacabilità » per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle funzioni (irresponsabilità sostanziale) e l'« improcedibilità », cioè la necessità di un'autorizzazione della Camera per le misure che limitino la libertà personale (guarentigie a tutela della funzione, non privilegi della persona). L'« art. 66 Cost. » affida a ciascuna Camera la « verifica dei poteri » dei propri eletti. Sul piano procedurale meritano attenzione le « commissioni in sede deliberante » (o legislativa), cui l'Assemblea può demandare l'intera approvazione di una legge per snellire i lavori, salvo la « riserva d'Assemblea » per le materie più delicate (costituzionali, elettorali, di bilancio, di delegazione e di ratifica dei trattati: « art. 72 Cost. »). Il bicameralismo « perfetto » è infine oggetto di un dibattito critico: garantisce una doppia riflessione ma rallenta il procedimento, ed è proprio ciò che le riforme respinte del 2006 e del 2016 avevano tentato di superare istituendo un Senato differenziato.

Ripasso attivo

Spiega che cosa si intende per « bicameralismo perfetto » e ricostruisci l'iter legislativo ordinario di una legge che, approvata dalla Camera, venga poi modificata dal Senato. Indica quali organi intervengono in ciascuna fase e che cosa accade nella fase di promulgazione.

Richiamo attivo

Ricorda i punti chiave — poi rivela.

Fonti: Indicazioni Nazionali per i Licei (DPR 89/2010, DM 211/2010) — Obiettivi Specifici di Apprendimento (Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM))

§ 02

Il Presidente della Repubblica e il Governo#

●●○StandardLPOSA-diritto-economia-quinto-anno-organi-costituzionaliLPCost. artt. 83-96

La formazione del Governo e il rapporto di fiducia

Formazione del Governo e fiduciaGrafo, Consultazioni → Incarico, Incarico → Accettazione con riserva, Accettazione con riserva → Nomina e giuramento, Nomina e giuramento → Fiducia delle CamereConsultazioniIncaricoAccettazione conriservaNomina egiuramentoFiducia delleCamerescelta deiministrientro 10 gg(art. 94)
Fig. 3Artt. 92–94. Il voto di fiducia è per appello nominale; senza la fiducia il Governo deve dimettersi (crisi).

Punti chiave

Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale (art. 87): è un organo di garanzia, posto al di sopra delle parti, e non un organo di indirizzo politico. È eletto dal Parlamento in seduta comune integrato da tre delegati per ogni Regione (uno per la Valle d'Aosta), per un totale che assicura la rappresentanza territoriale. Nelle prime tre votazioni è richiesta la maggioranza dei due terzi dell'assemblea; dalla quarta votazione basta la maggioranza assoluta dei componenti. Resta in carica sette anni (art. 85), può essere rieletto e deve aver compiuto cinquant'anni di età.
I poteri del Presidente della Repubblica si distribuiscono lungo le tre funzioni dello Stato. Verso il Parlamento: indice le elezioni, può inviare messaggi alle Camere, promulga le leggi e può rinviarle, nomina fino a cinque senatori a vita e può sciogliere le Camere (art. 88). Verso il Governo: nomina il Presidente del Consiglio e, su sua proposta, i ministri; autorizza la presentazione dei disegni di legge governativi; emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Verso la magistratura: presiede il Consiglio superiore della magistratura (CSM) e può concedere la grazia. È inoltre comandante delle Forze armate e presiede il Consiglio supremo di difesa.
Tratto caratteristico è l'irresponsabilità politica del Presidente: per gli atti compiuti nell'esercizio delle funzioni egli non risponde, perché tali atti sono « controfirmati » dai ministri proponenti, che se ne assumono la responsabilità (art. 89). Risponde soltanto, davanti alla Corte costituzionale, per i due reati presidenziali di alto tradimento e attentato alla Costituzione (art. 90), per i quali è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune. Molti dei suoi atti sono perciò « atti complessi », frutto della volontà del Capo dello Stato e del Governo insieme.
Il Governo è l'organo titolare della funzione esecutiva ed è composto dal Presidente del Consiglio, dai ministri e, collegialmente, dal Consiglio dei ministri (art. 92). Il procedimento di formazione del Governo segue tappe consuetudinarie e costituzionali: le consultazioni del Presidente della Repubblica, l'incarico al futuro Presidente del Consiglio, l'accettazione (spesso « con riserva »), la nomina del Presidente del Consiglio e dei ministri, il giuramento e, infine, la fiducia delle Camere. Il rapporto di fiducia (art. 94) è il cuore della forma di governo parlamentare: entro dieci giorni dalla formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia, votata per appello nominale; il venir meno della fiducia, con una mozione di sfiducia motivata e votata da almeno un decimo dei componenti di una Camera, obbliga il Governo a dimettersi.
Il Governo non solo amministra, ma partecipa anche alla funzione normativa. Esso esercita l'iniziativa legislativa; adotta i regolamenti; e, nei limiti fissati dalla Costituzione, emana atti aventi forza di legge: il decreto legislativo (art. 76), emanato in base a una legge di delegazione del Parlamento che ne fissa principi, criteri direttivi, oggetto e tempi, e il decreto-legge (art. 77), adottato in casi straordinari di necessità e urgenza sotto la propria responsabilità, che però perde efficacia fin dall'inizio se non è convertito in legge dalle Camere entro sessanta giorni.
Esempio svolto

Decreto-legge: presupposti e conseguenze della mancata conversione

A seguito di una calamità naturale, il Governo adotta un decreto-legge per stanziare aiuti immediati alle popolazioni colpite. Spiega su quale base costituzionale il Governo può farlo e che cosa accade se il Parlamento non lo converte in legge entro il termine previsto.

  1. 01Individuare il fondamento

    L'art. 77 Cost. consente al Governo di adottare, sotto la propria responsabilità, atti con forza di legge (decreti-legge) in casi straordinari di necessità e urgenza.

  2. 02Verificare i presupposti

    La calamità naturale integra la « necessità e urgenza »: occorre intervenire immediatamente, prima che il Parlamento possa approvare una legge ordinaria.

  3. 03Efficacia provvisoria

    Il decreto-legge entra in vigore subito, ma è provvisorio: il Governo deve presentarlo lo stesso giorno alle Camere per la conversione.

  4. 04Termine di conversione

    Le Camere devono convertirlo in legge entro 60 giorni dalla pubblicazione.

  5. 05Mancata conversione

    Se la conversione non avviene nei 60 giorni, il decreto perde efficacia « sin dall'inizio » (ex tunc): gli effetti vengono meno retroattivamente. Le Camere possono regolare con legge i rapporti giuridici sorti nel frattempo.

Risultato: Il Governo agisce in base all'art. 77 (necessità e urgenza); se entro 60 giorni il Parlamento non converte il decreto-legge, questo decade fin dall'inizio e gli effetti prodotti vengono meno, salvo la legge di sanatoria dei rapporti pregressi.

Obiettivo Maturità

  • Saper distinguere il ruolo di garanzia del Presidente della Repubblica (organo super partes, irresponsabile politicamente) da quello di indirizzo politico del Governo, e spiegare la funzione della controfirma ministeriale (art. 89).
  • Saper descrivere il procedimento di formazione del Governo e il rapporto di fiducia (art. 94), distinguendo il decreto legislativo (art. 76) dal decreto-legge (art. 77) quanto a presupposti, ruolo del Parlamento e tempi (delega vs conversione entro 60 giorni).

Errori frequenti

  • Attribuire al Presidente della Repubblica un ruolo di « capo del Governo »: il Capo dello Stato è organo di garanzia super partes, mentre l'indirizzo politico ed esecutivo spetta al Governo guidato dal Presidente del Consiglio.
  • Confondere decreto legislativo e decreto-legge: il primo presuppone una legge di delega PREVENTIVA del Parlamento (art. 76); il secondo è adottato d'urgenza dal Governo e deve essere convertito in legge ENTRO 60 GIORNI, altrimenti decade (art. 77).

Approfondimento

Approfondimento indirizzo — La dottrina classifica gli atti del Presidente della Repubblica in tre categorie, utili per capire dove stia il potere reale. Vi sono gli atti « formalmente presidenziali ma sostanzialmente governativi » (per esempio l'emanazione dei decreti o la nomina dei ministri), in cui la decisione è del Governo e il Presidente esercita un controllo; gli atti « sostanzialmente presidenziali » (il rinvio delle leggi, i messaggi, la nomina dei senatori a vita e dei cinque giudici costituzionali), che esprimono una volontà propria del Capo dello Stato; e gli atti « complessi » o « duumvirali », frutto del concorso paritario delle due volontà (tipicamente la nomina del Presidente del Consiglio). Da qui la celebre immagine della « fisarmonica » (Giuliano Amato): i poteri presidenziali si dilatano nei momenti di crisi del sistema politico e si contraggono quando esiste una maggioranza solida. Sul « decreto-legge » (« art. 77 Cost. ») va ricordato l'abuso storico della « reiterazione » — la riadozione di decreti non convertiti — che la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima con la sentenza n. 360 del 1996, e il requisito, oggi presidiato, dell'« omogeneità » del contenuto rispetto ai presupposti di necessità e urgenza. Anche lo scioglimento delle Camere (« art. 88 Cost. ») incontra un limite: il « semestre bianco », il divieto di scioglierle negli ultimi sei mesi del mandato presidenziale, salvo che coincidano con la fine della legislatura, per evitare che un Presidente in scadenza condizioni la propria successione.

Ripasso attivo

Descrivi il procedimento di formazione del Governo, dalla crisi del precedente esecutivo fino al voto di fiducia, e spiega perché si dice che la nostra è una forma di governo « parlamentare ». Chiarisci infine il ruolo del Presidente della Repubblica in questo procedimento.

Richiamo attivo

Ricorda i punti chiave — poi rivela.

Fonti: Indicazioni Nazionali per i Licei (DPR 89/2010, DM 211/2010) — Obiettivi Specifici di Apprendimento (Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM))

§ 03

La Magistratura e il CSM#

●●○StandardLPOSA-diritto-economia-quinto-anno-organi-costituzionaliLPCost. artt. 101-113

Composizione del Consiglio superiore della magistratura

Composizione del CSMTabella con 2 colonne e 4 righe, Dati: Componente · Chi; Presidente · il Presidente della Repubblica; Di diritto · 1º pres. e proc. gen. della Cassazione; Togati (2/3) · eletti dai magistrati; Laici (1/3) · eletti dal Parlamento (prof. e avvocati)COMPONENTECHIPresidenteil Presidente dellaRepubblicaDi diritto1º pres. e proc. gen. dellaCassazioneTogati (2/3)eletti dai magistratiLaici (1/3)eletti dal Parlamento (prof.e avvocati)
Fig. 4CSM (art. 105): organo di autogoverno della magistratura. Funzioni: assunzioni, assegnazioni, trasferimenti, promozioni e provvedimenti disciplinari.

Punti chiave

La Magistratura esercita la funzione giurisdizionale, cioè applica la legge ai casi concreti risolvendo le controversie (« amministra la giustizia »). La Costituzione la disciplina agli artt. 101-113 e ne fa un « ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere » (art. 104). Il fondamento dell'autonomia è enunciato dall'art. 101: « La giustizia è amministrata in nome del popolo » e « I giudici sono soggetti soltanto alla legge ». Il giudice, dunque, non riceve ordini da altri poteri: la sua unica guida è la legge.
Occorre distinguere indipendenza esterna e interna. L'indipendenza esterna protegge la magistratura nei confronti degli altri poteri, in particolare dell'esecutivo: nessun governo può rimuovere, trasferire o sanzionare un magistrato a proprio piacimento. L'indipendenza interna garantisce ciascun magistrato anche rispetto agli altri magistrati e ai superiori gerarchici: i magistrati « si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni » (art. 107). A presidio di tutto ciò vi è l'inamovibilità: i magistrati non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né trasferiti se non per decisione del CSM (art. 107).
Il Consiglio superiore della magistratura (CSM) è l'organo di « autogoverno » della magistratura ordinaria (art. 105): a esso spettano le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei confronti dei magistrati, sottraendoli così al potere esecutivo. Lo presiede il Presidente della Repubblica; ne sono membri di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione; gli altri componenti sono per due terzi eletti dai magistrati (membri « togati ») e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori di diritto e avvocati (membri « laici »). Il vicepresidente è scelto tra i membri laici.
La funzione giurisdizionale è circondata da garanzie costituzionali per i cittadini. Il giudice deve essere « naturale precostituito per legge » (art. 25): nessuno può essere distolto dal giudice individuato in anticipo da norme generali, e sono vietati i giudici straordinari (art. 102). L'art. 24 assicura a tutti il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e la difesa è « diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento »; ai non abbienti è garantito il patrocinio a spese dello Stato. L'art. 111 sancisce il « giusto processo », regolato dalla legge, in condizioni di parità tra le parti e davanti a un giudice terzo e imparziale, con obbligo di motivazione dei provvedimenti e possibilità di ricorso in Cassazione per violazione di legge.
Va infine ricordata la distinzione fra giurisdizione ordinaria (civile e penale, affidata ai giudici ordinari) e giurisdizioni speciali tuttora ammesse dalla Costituzione, come i tribunali amministrativi (TAR e Consiglio di Stato), la Corte dei conti per la contabilità pubblica e i tribunali militari (art. 103). All'interno del processo opera anche il pubblico ministero, che esercita l'azione penale obbligatoria (art. 112).
Esempio svolto

Indipendenza esterna e interna: un caso pratico

Un Ministro vorrebbe trasferire ad altra sede un giudice che ha emesso una sentenza sgradita al Governo; in un altro caso, un capo dell'ufficio giudiziario pretende di imporre a un giovane magistrato come decidere una causa. Spiega perché in entrambi i casi la Costituzione tutela il magistrato e quale organo interviene.

  1. 01Inquadrare il primo caso

    Il tentativo del Ministro riguarda l'indipendenza ESTERNA: la magistratura deve essere protetta dall'esecutivo.

  2. 02Applicare l'inamovibilità

    L'art. 107 stabilisce che i magistrati non possono essere trasferiti se non con decisione del CSM, e mai dal Governo: il trasferimento voluto dal Ministro è perciò vietato.

  3. 03Inquadrare il secondo caso

    La pretesa del capo ufficio riguarda l'indipendenza INTERNA: il singolo magistrato è autonomo anche rispetto ai colleghi e ai superiori.

  4. 04Applicare l'art. 101 e l'art. 107

    Il giudice è soggetto « soltanto alla legge » (art. 101) e i magistrati « si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni » (art. 107): nessuno può imporgli come decidere.

  5. 05Individuare l'organo di garanzia

    In entrambi i casi è il CSM, organo di autogoverno (art. 105), a vigilare e a decidere su trasferimenti, carriera ed eventuali profili disciplinari.

Risultato: Il primo caso viola l'indipendenza esterna (solo il CSM, non il Governo, può trasferire un magistrato, art. 107); il secondo viola l'indipendenza interna (il giudice è soggetto solo alla legge, art. 101). In entrambi i casi l'organo di garanzia è il CSM.

Obiettivo Maturità

  • Saper spiegare il principio dell'autonomia e indipendenza della magistratura (art. 104) distinguendo indipendenza esterna e interna e collegandolo all'inamovibilità (art. 107) e alla soggezione del giudice « soltanto alla legge » (art. 101).
  • Saper illustrare composizione e funzioni del CSM come organo di autogoverno (art. 105), in particolare la ripartizione fra membri togati (2/3) e laici (1/3) e il ruolo del Presidente della Repubblica.

Errori frequenti

  • Definire la magistratura un « potere » staccato come gli altri: la Costituzione la qualifica come « ordine » autonomo e indipendente, perché i magistrati non sono organizzati gerarchicamente come l'amministrazione e si distinguono solo per funzioni.
  • Pensare che il CSM giudichi le cause o emani sentenze: il CSM NON giudica, ma governa la carriera dei magistrati (assunzioni, trasferimenti, promozioni, provvedimenti disciplinari).

Approfondimento

Approfondimento indirizzo — Due nodi meritano un approfondimento. Il primo è l'« obbligatorietà dell'azione penale » (« art. 112 Cost. »): il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale e non può scegliere discrezionalmente quali reati perseguire. È una garanzia di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge — nessuno è al riparo, nessuno è perseguitato per scelta politica — ma nella prassi si scontra con l'impossibilità materiale di perseguire tutto, da cui il dibattito sui « criteri di priorità ». A questo si lega la questione della « separazione delle carriere » tra giudici e pubblici ministeri, oggi appartenenti a un unico ordine: chi la propone invoca la terzietà del giudice, chi la contrasta teme di avvicinare il pubblico ministero all'esecutivo. Il secondo nodo riguarda la posizione del giudice rispetto alla legge: essendo « soggetto soltanto alla legge » (« art. 101 Cost. »), il giudice non può disapplicare una legge che ritiene ingiusta, ma se la sospetta incostituzionale deve sollevare la « questione di legittimità » davanti alla Corte (controllo « accentrato », diverso dal modello statunitense « diffuso » in cui ogni giudice disapplica la legge incostituzionale). Va infine ricordata la « responsabilità » del magistrato — civile, per dolo o colpa grave secondo la legge sulla responsabilità civile dei magistrati, penale e disciplinare — e il ruolo della « sezione disciplinare » del CSM, che assicura che l'indipendenza non si traduca in irresponsabilità.

Ripasso attivo

Spiega che cosa significa che la magistratura è un « ordine autonomo e indipendente » e quale ruolo svolge il CSM nel garantire questa indipendenza. Distingui poi l'indipendenza esterna da quella interna con un esempio per ciascuna.

Richiamo attivo

Ricorda i punti chiave — poi rivela.

Fonti: Indicazioni Nazionali per i Licei (DPR 89/2010, DM 211/2010) — Obiettivi Specifici di Apprendimento (Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM))

§ 04

La Corte costituzionale e il controllo di costituzionalità#

●●●ApprofondimentoLPOSA-diritto-economia-quinto-anno-organi-costituzionaliLPCost. artt. 134-137

Composizione e funzioni della Corte costituzionale

Corte costituzionale — 15 giudiciDiagramma a torta, Dati: Pres. della Repubblica: 5; Parlamento (seduta comune): 5; Supreme magistrature: 5Pres. della Repubblica 33%Parlamento (seduta comune) 33%Supreme magistrature 33%
Fig. 5Artt. 134–137. I 15 giudici durano 9 anni. Funzioni: legittimità costituzionale delle leggi, conflitti di attribuzione, accuse al Presidente della Repubblica (art. 90), ammissibilità del referendum abrogativo.

Punti chiave

La Corte costituzionale è l'organo di garanzia costituzionale che assicura il rispetto della Costituzione da parte di tutti gli altri poteri: è la « custode della Costituzione ». Introdotta dalla Costituzione repubblicana (e operativa dal 1956), rappresenta una grande novità rispetto allo Statuto Albertino, che era flessibile e privo di un controllo di legittimità delle leggi. La sua disciplina è contenuta negli artt. 134-137.
La Corte si compone di quindici giudici, scelti tra magistrati, professori universitari di materie giuridiche e avvocati con almeno vent'anni di esercizio. La nomina è ripartita per garantire l'equilibrio tra i poteri: un terzo (cinque giudici) è nominato dal Presidente della Repubblica, un terzo (cinque) dal Parlamento in seduta comune e un terzo (cinque) dalle supreme magistrature ordinaria e amministrative (tre dalla Corte di cassazione, uno dal Consiglio di Stato, uno dalla Corte dei conti). I giudici durano in carica nove anni, non sono immediatamente rieleggibili e godono di garanzie di indipendenza analoghe a quelle dei magistrati.
La competenza principale della Corte è il giudizio sulla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello Stato e delle Regioni (art. 134): essa verifica che le norme di legge non contrastino con la Costituzione. Il giudizio può essere attivato in via incidentale — quando, nel corso di un processo, il giudice solleva la questione di costituzionalità ritenendola rilevante e non manifestamente infondata e rinvia gli atti alla Corte — oppure in via principale (o diretta), quando lo Stato impugna una legge regionale o una Regione impugna una legge statale per invasione di competenza. Se la Corte accoglie la questione, dichiara l'incostituzionalità con una sentenza che fa cessare l'efficacia della norma dal giorno successivo alla pubblicazione (art. 136): la norma è espulsa dall'ordinamento con effetti « erga omnes ».
Oltre al controllo di costituzionalità, la Corte ha altre due competenze fondamentali. Risolve i conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e tra Stato e Regioni (e fra Regioni), stabilendo a chi spetti un determinato potere. Giudica inoltre sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica per i reati di alto tradimento e attentato alla Costituzione (art. 90): in questo caso la Corte si integra con sedici cittadini estratti a sorte da un apposito elenco. La Corte è infine chiamata a giudicare sull'ammissibilità delle richieste di referendum abrogativo (art. 75), verificando che non riguardino le materie escluse dalla Costituzione.
Il controllo di costituzionalità è il vertice del principio di rigidità della Costituzione: poiché la Costituzione è « rigida », le leggi ordinarie non possono modificarla né contraddirla, e occorre un organo capace di farlo rispettare. La Corte costituzionale realizza così l'idea dello « Stato costituzionale di diritto », in cui anche il legislatore è sottoposto a una norma superiore. È un'attività di garanzia, non di indirizzo politico: la Corte non valuta l'opportunità politica delle scelte, ma soltanto la loro conformità alla Costituzione.
Esempio svolto

Il giudizio in via incidentale, passo per passo

Durante un processo civile, l'avvocato di una parte sostiene che la legge che il giudice dovrebbe applicare violi il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.). Spiega come può arrivare la questione davanti alla Corte costituzionale e che cosa accade se la Corte la accoglie.

  1. 01Sollevare la questione

    La questione di legittimità costituzionale può essere sollevata da una parte o rilevata d'ufficio dal giudice nel corso del processo (giudizio « a quo »).

  2. 02Doppio filtro del giudice

    Il giudice trasmette gli atti alla Corte solo se la questione è RILEVANTE (la norma deve essere applicata per decidere la causa) e NON MANIFESTAMENTE INFONDATA (vi è un dubbio serio di incostituzionalità).

  3. 03Sospensione del processo

    Con ordinanza il giudice sospende il processo in corso e rimette la questione alla Corte costituzionale (via incidentale).

  4. 04Decisione della Corte

    La Corte può dichiarare la questione inammissibile, infondata (sentenza di rigetto) oppure fondata (sentenza di accoglimento), dichiarando l'illegittimità costituzionale della norma.

  5. 05Effetti dell'accoglimento

    In caso di accoglimento, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza (art. 136), con effetti « erga omnes »: non vale più per nessuno, e il giudice del processo deciderà senza applicarla.

Risultato: Il giudice, ritenuta la questione rilevante e non manifestamente infondata, sospende il processo e la rimette alla Corte (via incidentale); se la Corte accoglie, la norma è dichiarata incostituzionale e perde efficacia per tutti dal giorno successivo alla pubblicazione (art. 136).

Obiettivo Maturità

  • Saper indicare con precisione composizione (15 giudici, 1/3 ciascuno da Presidente, Parlamento e supreme magistrature), durata (9 anni, non rieleggibili) e le quattro funzioni della Corte costituzionale.
  • Saper spiegare il controllo di costituzionalità delle leggi distinguendo via incidentale e via principale, e gli effetti « erga omnes » della sentenza di accoglimento (art. 136), collegandolo alla rigidità della Costituzione.

Errori frequenti

  • Confondere la Corte costituzionale con la Corte di cassazione: la Cassazione è il vertice della giurisdizione ordinaria e giudica le cause; la Corte costituzionale è un organo di garanzia che giudica la legittimità costituzionale delle leggi, non le controversie tra privati.
  • Ritenere che una norma dichiarata incostituzionale valga solo per il caso concreto: la sentenza di accoglimento ha effetti « erga omnes » e fa cessare l'efficacia della norma per tutti dal giorno successivo alla pubblicazione (art. 136).

Approfondimento

Approfondimento indirizzo — Il giudizio della Corte non si esaurisce nell'alternativa « accoglimento/rigetto ». La giurisprudenza ha elaborato una ricca tipologia di decisioni. Le « sentenze interpretative di rigetto » respingono la questione perché la norma può essere letta in modo conforme a Costituzione (« la disposizione non è incostituzionale se interpretata così »); le « sentenze interpretative di accoglimento » colpiscono non il testo, ma una sua interpretazione. Vi sono poi le « sentenze additive », che dichiarano incostituzionale una norma « nella parte in cui non prevede » qualcosa che la Costituzione impone (la Corte « aggiunge » ciò che manca), e le « sentenze additive di principio » o « di monito », con cui la Corte segnala al legislatore la necessità di intervenire. Questa creatività pone il problema del confine tra garanzia costituzionale e supplenza del legislatore. Un secondo profilo avanzato è l'« interpretazione conforme »: prima di sollevare la questione, il giudice comune deve tentare di interpretare la legge in senso costituzionalmente compatibile, e la Corte valorizza il « diritto vivente », cioè il significato che la norma ha assunto nell'applicazione giurisprudenziale consolidata. Infine, nell'ordinamento « multilivello » la Corte convive con la Corte di giustizia dell'Unione Europea: quando una legge viola insieme la Costituzione e il diritto dell'Unione si pone il problema della « doppia pregiudizialità », cioè dell'ordine tra il rinvio alla Corte costituzionale e quello alla Corte di giustizia, che la giurisprudenza più recente tende a rimettere alla scelta del giudice.

Ripasso attivo

Illustra composizione e funzioni della Corte costituzionale e spiega, distinguendo via incidentale e via principale, come si svolge il controllo di costituzionalità delle leggi. Chiarisci che effetti produce la dichiarazione di incostituzionalità.

Richiamo attivo

Ricorda i punti chiave — poi rivela.

Fonti: Indicazioni Nazionali per i Licei (DPR 89/2010, DM 211/2010) — Obiettivi Specifici di Apprendimento (Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM))

§ 05

La separazione e l'equilibrio dei poteri#

●●●ApprofondimentoLPOSA-diritto-economia-quinto-anno-organi-costituzionaliLPCost. artt. 55-96, 101-113, 134-137

I pesi e contrappesi tra gli organi costituzionali

Pesi e contrappesi tra gli organiGrafo, Parlamento → Governo, Governo → Parlamento, Corte cost. → Parlamento, Pres. Rep. → Governo, Magistratura → Corte cost.ParlamentoGovernoMagistraturaCorte cost.Pres. Rep.fiduciainiziativaannulla legginominalegittimità
Fig. 6Ogni organo controlla ed è controllato dagli altri: è il sistema dei pesi e contrappesi.

Punti chiave

Il principio della separazione dei poteri, teorizzato da Montesquieu nel Settecento (« Lo spirito delle leggi », 1748) e anticipato da John Locke, afferma che le tre funzioni fondamentali dello Stato — legislativa (fare le leggi), esecutiva (applicarle e governare) e giudiziaria (giudicare le controversie) — devono essere affidate a organi distinti e separati. Lo scopo è impedire la concentrazione del potere in un solo soggetto, che è all'origine dell'arbitrio e dell'abuso: « il potere arresti il potere ». È una garanzia per la libertà dei cittadini e un pilastro dello Stato di diritto.
Nella Costituzione italiana le tre funzioni sono ripartite tra gli organi costituzionali: la funzione legislativa è del Parlamento (artt. 70 ss.), la funzione esecutiva del Governo (artt. 92 ss.), la funzione giurisdizionale della Magistratura (artt. 101 ss.). A questi si aggiungono organi di garanzia che non rientrano nelle tre funzioni classiche ma assicurano l'equilibrio del sistema: il Presidente della Repubblica, rappresentante dell'unità nazionale e arbitro tra i poteri, e la Corte costituzionale, custode della Costituzione.
La separazione, però, non è rigida: le forme di governo contemporanee adottano una separazione « flessibile » fondata su reciproci controlli, i cosiddetti « pesi e contrappesi » (« checks and balances »). Nessun potere è del tutto isolato; ciascuno è frenato e bilanciato dagli altri. Così il Parlamento controlla il Governo attraverso il rapporto di fiducia (può sfiduciarlo, art. 94); il Governo, tramite il Presidente della Repubblica, può chiedere lo scioglimento delle Camere (art. 88); il Presidente promulga le leggi ma può rinviarle (art. 74); la Corte costituzionale può annullare le leggi del Parlamento; la Magistratura è indipendente ma applica le leggi approvate dal Parlamento. In Italia, in particolare, legislativo ed esecutivo non sono nettamente separati come in un sistema presidenziale, perché il Governo deve avere la fiducia del Parlamento: è la cifra della forma di governo parlamentare.
Questo intreccio realizza un equilibrio dinamico: i poteri collaborano e insieme si limitano a vicenda, evitando che uno di essi prevalga sugli altri. Il sistema dei pesi e contrappesi è il modo concreto in cui la Costituzione tutela la libertà: se il Parlamento approvasse una legge contraria ai diritti fondamentali, la Corte costituzionale potrebbe annullarla; se il Governo abusasse del suo potere, il Parlamento potrebbe negargli la fiducia; se un giudice applicasse una legge ingiusta, resterebbe comunque soggetto al controllo dei gradi superiori e al limite della Costituzione.
Va sottolineato il ruolo « neutro » del Presidente della Repubblica e della Corte costituzionale: sono organi di garanzia, non di indirizzo politico. Il Capo dello Stato interviene nei momenti di crisi (scioglimento delle Camere, formazione del Governo, rinvio delle leggi) come arbitro imparziale; la Corte vigila sul rispetto della Costituzione da parte del legislatore. Insieme essi completano l'architettura della separazione dei poteri, trasformandola da semplice divisione di compiti in un vero sistema di equilibrio costituzionale a tutela dei diritti e della democrazia.
Esempio svolto

Riconoscere i pesi e contrappesi in una vicenda istituzionale

Il Parlamento approva una legge; il Presidente della Repubblica la rinvia con messaggio motivato; il Parlamento la riapprova; più tardi un giudice dubita della sua costituzionalità. Individua, passo per passo, in quali punti opera il sistema dei « pesi e contrappesi » e quali organi controllano quali.

  1. 01Funzione legislativa

    Il Parlamento esercita la sua funzione tipica: approva la legge (separazione dei poteri, funzione legislativa).

  2. 02Primo contrappeso: il rinvio presidenziale

    Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare, può rinviare la legge alle Camere con messaggio motivato (art. 74): è un controllo di garanzia sull'attività del Parlamento.

  3. 03La replica del Parlamento

    Se il Parlamento riapprova la legge, il Presidente è tenuto a promulgarla: il contrappeso non blocca definitivamente il legislatore, ma lo induce a una nuova riflessione (equilibrio, non prevalenza).

  4. 04Secondo contrappeso: il controllo di costituzionalità

    Il giudice che dubita della legittimità costituzionale può rimettere la questione alla Corte costituzionale (via incidentale): è il controllo del potere giudiziario e dell'organo di garanzia sul legislatore.

  5. 05Conclusione del bilanciamento

    Se la Corte dichiara l'incostituzionalità, la legge perde efficacia per tutti (art. 136): l'equilibrio finale è assicurato dalla Corte, custode della Costituzione.

Risultato: La vicenda mostra due contrappesi: il rinvio presidenziale (art. 74), controllo di garanzia che non blocca definitivamente il Parlamento, e il controllo di costituzionalità della Corte (artt. 134 e 136), che può annullare la legge. Nessun potere prevale: ciascuno è bilanciato dagli altri.

Obiettivo Maturità

  • Saper esporre il principio della separazione dei poteri (origine in Montesquieu, finalità di garanzia della libertà) e applicarlo alla ripartizione tra Parlamento, Governo e Magistratura, indicando il ruolo di garanzia di Presidente della Repubblica e Corte costituzionale.
  • Saper illustrare, con esempi concreti tratti dalla Costituzione, il sistema dei « pesi e contrappesi » (fiducia art. 94, scioglimento art. 88, rinvio delle leggi art. 74, controllo di costituzionalità), spiegando perché in Italia la separazione è flessibile e la forma di governo è parlamentare.

Errori frequenti

  • Presentare la separazione dei poteri come una divisione « assoluta » e impermeabile: nelle democrazie attuali, e in Italia in particolare, i poteri si controllano e si bilanciano reciprocamente (separazione flessibile, pesi e contrappesi).
  • Collocare Presidente della Repubblica e Corte costituzionale dentro una delle tre funzioni classiche: sono organi di GARANZIA ed equilibrio, non titolari del potere legislativo, esecutivo o giudiziario.

Approfondimento

Approfondimento indirizzo — Lo schema tripartito di Montesquieu, nato per lo Stato liberale del Settecento, va oggi integrato con fenomeni che esso non prevedeva. In primo luogo, la distinzione classica tende a ricomporsi in una diversa frattura: da un lato il circuito dell'« indirizzo politico » (corpo elettorale → Parlamento → Governo, legati dalla maggioranza), dall'altro i « poteri neutrali » di garanzia (Presidente della Repubblica, Corte costituzionale, Magistratura), che non decidono la politica ma ne sorvegliano i limiti. In secondo luogo sono emerse le « autorità amministrative indipendenti » (per esempio l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, la Consob, il Garante per la protezione dei dati personali): organi tecnici sottratti all'indirizzo del Governo, che esercitano poteri di regolazione e vigilanza in settori sensibili e non si collocano nettamente in nessuno dei tre poteri classici. Si aggiungono i poteri « sovranazionali » — su tutti la Banca centrale europea, indipendente dai governi — che sottraggono agli Stati intere funzioni. Un cenno merita infine il « quarto potere », l'informazione: senza una stampa libera e un'opinione pubblica informata il controllo sul potere resta formale. La separazione dei poteri va dunque intesa non come un dogma immutabile, ma come un principio vivente che si aggiorna per continuare a realizzare il suo scopo perenne: che « il potere arresti il potere » a tutela della libertà.

Ripasso attivo

Esponi il principio della separazione dei poteri, dalla teoria di Montesquieu alla sua attuazione nella Costituzione italiana, e spiega con almeno tre esempi concreti come funziona il sistema dei « pesi e contrappesi ». Chiarisci perché si parla di separazione « flessibile » e di forma di governo parlamentare.

Richiamo attivo

Ricorda i punti chiave — poi rivela.

Fonti: Indicazioni Nazionali per i Licei (DPR 89/2010, DM 211/2010) — Obiettivi Specifici di Apprendimento (Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM))

Contenuti

Sezione -- / 05

    • 01Il Parlamento: bicameralismo e funzione legislativa◐
    • 02Il Presidente della Repubblica e il Governo◐
    • 03La Magistratura e il CSM◐
    • 04La Corte costituzionale e il controllo di costituzionalità●
    • 05La separazione e l'equilibrio dei poteri●

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Gli organi costituzionali e la separazione dei poteri

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Esercitati

Riferimenti e fonti

Fonti

Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM)

  • Indicazioni Nazionali per i Licei (DPR 89/2010, DM 211/2010) — Obiettivi Specifici di Apprendimento

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