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La Costituzione repubblicana, entrata in vigore il 1° gennaio 1948, è la norma fondamentale dell'ordinamento italiano e il patto di convivenza nato dall'esperienza dell'Assemblea Costituente. Questo appunto ne ricostruisce la genesi storica (dallo Statuto Albertino alla Carta del 1948), ne analizza la struttura e i caratteri (rigida, lunga, scritta, votata, compromissoria), illustra i principi fondamentali degli articoli 1-12 e spiega il procedimento di revisione costituzionale (artt. 138-139) con i suoi limiti. L'argomento rientra a pieno titolo nell'Esame di Stato, sia nel colloquio sia come quadro di riferimento per l'educazione civica.
4 sezioni~20 min di lettura4 competenzeLivello Base 1 · Standard 2 · Approfondimento 1Verificato · 07/2026
livello base
È richiesta la conoscenza sicura della genesi storica della Costituzione, della sua struttura, dei caratteri e del contenuto essenziale dei principi fondamentali artt. 1-12.
livello avanzato
L'indirizzo Economico-Sociale (LES) approfondisce il nesso tra principi costituzionali e modello di Stato sociale, e analizza criticamente i limiti alla revisione costituzionale (artt. 138-139) e il valore della rigidità.
Profondità di lettura: Approfondimento
Dimensione del testo: Standard
Linea del tempo: dallo Statuto Albertino alla Costituzione
Confronta lo Statuto Albertino e la Costituzione repubblicana del 1948 con riferimento a tre aspetti: l'origine, la modificabilità e l'ampiezza dei contenuti.
Lo Statuto è « ottriato », cioè concesso unilateralmente dal re Carlo Alberto (1848); la Costituzione è « votata », approvata da un'Assemblea Costituente eletta dal popolo (1946-47): la differenza riflette il passaggio dalla sovranità del monarca a quella popolare (art. 1).
Lo Statuto è « flessibile » (modificabile con legge ordinaria); la Costituzione è « rigida » (modificabile solo con il procedimento aggravato dell'art. 138 e con i limiti dell'art. 139).
Lo Statuto è « breve » (poche disposizioni, soprattutto sull'organizzazione dello Stato); la Costituzione è « lunga » (139 articoli più 18 disposizioni transitorie e finali, con un'ampia parte dedicata ai diritti).
Risultato: Lo Statuto Albertino era ottriato, flessibile e breve; la Costituzione del 1948 è votata, rigida e lunga: il mutamento dei caratteri esprime il passaggio dalla monarchia costituzionale alla repubblica democratica fondata sulla sovranità popolare.
Errori frequenti
Approfondimento
Approfondimento indirizzo — Il carattere « compromissorio » della Costituzione va inteso nel senso alto di « compromesso costituente »: le tre grandi culture politiche presenti nell'Assemblea — quella cattolica (Democrazia Cristiana, con Dossetti e Moro), quella marxista (socialisti e comunisti, con Togliatti e Basso) e quella liberale e azionista (con Einaudi e Calamandrei) — rinunciarono a imporre ciascuna il proprio modello e convennero su una tavola di valori condivisi. Di qui la coesistenza del principio « personalista » (la persona prima dello Stato, di ispirazione cattolica e liberale) e del principio « solidarista » e « lavorista » (la giustizia sociale, di ispirazione socialista), che convivono nell'« art. 2 Cost. » e nell'« art. 3 Cost. ». La Costituzione non è perciò né liberista né collettivista, ma una sintesi originale di « democrazia sociale ». Vanno inoltre ricordate le « disposizioni transitorie e finali » (numerate in cifre romane, da I a XVIII), che regolarono il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento: fra esse la « XII », che vieta la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista, e la « XIII », che dettava misure nei confronti dei Savoia. La stagione costituente segna così una netta cesura rispetto allo Statuto: non più una Carta concessa dall'alto e piegabile dalle maggioranze, ma un patto fondativo « rigido », posto a garanzia di tutti proprio perché nato dall'esperienza del totalitarismo.
Ripasso attivo
Spiega perché lo Statuto Albertino, pur non essendo mai stato formalmente abrogato, non impedì l'instaurazione del regime fascista, e indica quale carattere della Costituzione del 1948 è stato introdotto proprio per evitare il ripetersi di una simile vicenda.
Richiamo attivo
Ricorda i punti chiave — poi rivela.
Fonti: Indicazioni Nazionali per i Licei (DPR 89/2010, DM 211/2010) — Obiettivi Specifici di Apprendimento (Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM))
Schema della struttura della Costituzione
Il Parlamento approva con maggioranza semplice una legge ordinaria che limita la libertà di stampa garantita dall'art. 21. Spiega, richiamando i caratteri della Costituzione, perché questa legge non può prevalere sulla Carta.
Il carattere chiamato in causa è la « rigidità »: la Costituzione si modifica solo con il procedimento aggravato dell'art. 138, non con una normale legge ordinaria.
Essendo rigida, la Costituzione è al vertice delle fonti del diritto: la legge ordinaria le è subordinata e non può contraddirla.
Una legge ordinaria contraria all'art. 21 è incostituzionale; la Corte costituzionale (art. 134) può dichiararla illegittima, facendola cessare di avere efficacia.
Risultato: Per effetto della rigidità della Costituzione, la legge ordinaria che comprime la libertà di stampa è subordinata alla Carta e, se contraria all'art. 21, può essere dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale.
Errori frequenti
Approfondimento
Approfondimento indirizzo — La rigidità colloca la Costituzione al vertice della « gerarchia delle fonti del diritto », cioè del sistema ordinato che stabilisce quali atti possono produrre norme e con quale forza. Al primo gradino stanno la Costituzione e le leggi costituzionali e di revisione; al secondo le « fonti primarie » (leggi ordinarie del Parlamento, decreti-legge e decreti legislativi del Governo, leggi regionali, e — con un rango peculiare — i regolamenti dell'Unione Europea); al terzo le « fonti secondarie » (i regolamenti amministrativi, che non possono contraddire la legge); alla base la « consuetudine », fonte-fatto non scritta. Quando due norme confliggono (« antinomia ») l'interprete applica tre criteri di risoluzione: il criterio « gerarchico » (la fonte superiore prevale sull'inferiore: « lex superior derogat inferiori »), il criterio « cronologico » (tra fonti di pari grado prevale la più recente: « lex posterior derogat priori ») e il criterio della « competenza » (ciascuna fonte disciplina solo la materia che le è riservata, come nel riparto Stato-Regioni dell'« art. 117 Cost. »). Il criterio gerarchico è il più forte: una legge posteriore non può derogare alla Costituzione anteriore, perché la superiorità di grado prevale sul dato temporale. È questa architettura a dare senso concreto alla rigidità: senza gerarchia delle fonti e senza un giudice che ne sanzioni le violazioni, la supremazia della Costituzione resterebbe una petizione di principio.
Ripasso attivo
Illustra la struttura della Costituzione italiana indicando le sue partizioni con i relativi articoli, e spiega perché la collocazione dei diritti (Parte I) prima dell'organizzazione dei poteri (Parte II) non è casuale.
Richiamo attivo
Ricorda i punti chiave — poi rivela.
Fonti: Indicazioni Nazionali per i Licei (DPR 89/2010, DM 211/2010) — Obiettivi Specifici di Apprendimento (Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM))
Mappa concettuale dei principi fondamentali (artt. 1-12)
Leggi l'art. 3 della Costituzione e analizzalo: individua i due commi, spiega la differenza tra uguaglianza formale e sostanziale e indica un esempio di attuazione del secondo comma.
« Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. » Vieta ogni discriminazione: la legge si applica a tutti allo stesso modo.
« È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana. » Impone allo Stato un intervento attivo per correggere le disuguaglianze reali.
Il diritto allo studio garantito con borse di studio e gratuità dei libri per gli studenti meno abbienti (art. 34) attua l'uguaglianza sostanziale: rimuove l'ostacolo economico che impedirebbe di proseguire gli studi.
Risultato: L'art. 3 unisce il divieto di discriminazione (uguaglianza formale, comma 1) all'impegno della Repubblica a rimuovere gli ostacoli economici e sociali (uguaglianza sostanziale, comma 2); le borse di studio sono un tipico esempio di attuazione del secondo comma.
Errori frequenti
Approfondimento
Approfondimento indirizzo — I principi fondamentali si reggono su alcune grandi scelte di valore che conviene nominare con precisione. Il « principio personalista » (« art. 2 Cost. ») pone la persona, e non lo Stato, al centro dell'ordinamento: i diritti inviolabili sono « riconosciuti », non concessi, perché preesistono allo Stato. Il « principio pluralista » riconosce la persona anche « nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità » — la famiglia, la scuola, i partiti, i sindacati, le confessioni — valorizzando la società civile tra individuo e Stato. Il « principio solidarista » esige l'adempimento dei « doveri inderogabili di solidarietà ». Un problema classico riguarda la natura dell'elenco dei diritti inviolabili: la dottrina prevalente e la giurisprudenza costituzionale leggono l'« art. 2 Cost. » come una « fattispecie aperta », capace di tutelare anche diritti nuovi non espressamente elencati (per esempio la riservatezza o l'identità personale), purché riconducibili al valore della dignità umana. Quanto ai rapporti tra Stato e religioni, gli « artt. 7 e 8 Cost. » fondano un principio di « laicità » che la Corte costituzionale ha qualificato come « principio supremo » dell'ordinamento (sentenza n. 203 del 1989): lo Stato non è confessionale né anti-religioso, ma « equidistante e imparziale » verso tutte le fedi. Questi principi non sono proclami: essendo « supremi », vincolano perfino il potere di revisione costituzionale.
Ripasso attivo
Analizza l'articolo 3 della Costituzione distinguendo i due commi: spiega che cosa si intende per uguaglianza formale e per uguaglianza sostanziale e proponi un esempio concreto di misura con cui la Repubblica attua il secondo comma.
Richiamo attivo
Ricorda i punti chiave — poi rivela.
Fonti: Indicazioni Nazionali per i Licei (DPR 89/2010, DM 211/2010) — Obiettivi Specifici di Apprendimento (Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM))
Diagramma di flusso del procedimento di revisione (art. 138)
Maggioranza assoluta
La maggioranza assoluta richiesta nella seconda deliberazione è pari alla metà dei componenti N della Camera più uno (con N pari). Per la Camera dei deputati a 400 membri occorrono almeno 201 voti.
Maggioranza dei due terzi
La maggioranza qualificata che rende definitiva la legge senza possibilità di referendum è pari a due terzi dei componenti N (arrotondati all'intero superiore). Per la Camera a 400 membri occorrono almeno 267 voti.
Una legge di revisione costituzionale, alla seconda deliberazione, ottiene alla Camera dei deputati (400 componenti) 230 voti favorevoli. Stabilisci se è approvata, con quale maggioranza, e quale percorso seguirà.
Con N = 400, la maggioranza assoluta è 400 / 2 + 1 = 201 voti. I 230 voti la superano: la legge è approvata.
I due terzi di 400 sono (2/3) x 400 = 266,67, arrotondati a 267 voti. I 230 voti NON raggiungono questa soglia.
Essendo approvata a maggioranza assoluta ma inferiore ai due terzi, la legge può essere sottoposta a referendum costituzionale se, entro tre mesi, lo richiedono un quinto dei membri di una Camera, 500.000 elettori o cinque Consigli regionali.
Risultato: Con 230 voti su 400 la legge è approvata a maggioranza assoluta (>= 201) ma non a maggioranza dei due terzi (< 267): non è quindi definitiva e può essere sottoposta a referendum costituzionale, che la confermerà se otterrà la maggioranza dei voti validi (senza quorum di partecipazione).
Errori frequenti
Approfondimento
Approfondimento indirizzo — La distinzione tra limiti « espliciti » e « impliciti » alla revisione ha un preciso ancoraggio giurisprudenziale. Con la storica sentenza n. 1146 del 1988 la Corte costituzionale ha affermato che la Costituzione contiene « principi supremi » che non possono essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale nemmeno da leggi di revisione costituzionale o da altre leggi costituzionali: fra essi la forma repubblicana, il principio democratico, i diritti inviolabili della persona, l'unità e indivisibilità della Repubblica, la laicità. La Corte si è spinta oltre, riconoscendo a sé stessa il potere di sindacare la legittimità delle stesse leggi costituzionali per violazione dei principi supremi — un « controllo di costituzionalità sulla revisione » che segna il punto più alto della rigidità. Sul piano storico, il referendum costituzionale dell'« art. 138 Cost. » è stato effettivamente utilizzato più volte: nel 2001 confermò la riforma del Titolo V; nel 2006 e nel 2016 respinse due ampi progetti di revisione (rispettivamente la riforma del centrodestra e la riforma Renzi-Boschi); nel 2020 confermò la riduzione del numero dei parlamentari. Questi precedenti mostrano che il referendum oppositivo funziona da freno democratico: quando la classe politica non raggiunge il largo consenso dei due terzi, la parola torna al corpo elettorale, senza il quorum di partecipazione richiesto invece per il referendum abrogativo dell'« art. 75 Cost. ».
Ripasso attivo
Descrivi il procedimento di revisione costituzionale previsto dall'art. 138, distinguendo i due casi (approvazione a maggioranza dei due terzi e approvazione a maggioranza assoluta) e spiega quali sono i limiti, espliciti e impliciti, alla revisione.
Richiamo attivo
Ricorda i punti chiave — poi rivela.
Fonti: Indicazioni Nazionali per i Licei (DPR 89/2010, DM 211/2010) — Obiettivi Specifici di Apprendimento (Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM)) · Esame di Stato del secondo ciclo — quadri di riferimento e griglie di valutazione (Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM))
Riferimenti e fonti