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La Costituzione italiana e i principi fondamentali

La Costituzione repubblicana, entrata in vigore il 1° gennaio 1948, è la norma fondamentale dell'ordinamento italiano e il patto di convivenza nato dall'esperienza dell'Assemblea Costituente. Questo appunto ne ricostruisce la genesi storica (dallo Statuto Albertino alla Carta del 1948), ne analizza la struttura e i caratteri (rigida, lunga, scritta, votata, compromissoria), illustra i principi fondamentali degli articoli 1-12 e spiega il procedimento di revisione costituzionale (artt. 138-139) con i suoi limiti. L'argomento rientra a pieno titolo nell'Esame di Stato, sia nel colloquio sia come quadro di riferimento per l'educazione civica.

4 sezioni·~20 min di lettura·4 competenze·Livello Base 1 · Standard 2 · Approfondimento 1·Verificato · 07/2026

T·0222 / 14
Profilo d’esame
Comprendere il valore della Costituzione come patto fondativo e norma fondamentale dell'ordinamento giuridicoRiconoscere i principi fondamentali (artt. 1-12) come criteri-guida che orientano l'azione di tutti i poteri pubbliciCollegare i principi costituzionali a casi concreti della vita civile e istituzionaleUtilizzare con proprietà il lessico giuridico-costituzionale (rigidità, revisione, sovranità, uguaglianza formale e sostanziale)
Operatori:analizzaspiegadescriviconfrontaclassificaillustragiustificainterpretacommenta

livello base

È richiesta la conoscenza sicura della genesi storica della Costituzione, della sua struttura, dei caratteri e del contenuto essenziale dei principi fondamentali artt. 1-12.

livello avanzato

L'indirizzo Economico-Sociale (LES) approfondisce il nesso tra principi costituzionali e modello di Stato sociale, e analizza criticamente i limiti alla revisione costituzionale (artt. 138-139) e il valore della rigidità.

Profondità

Profondità di lettura: Approfondimento

Testo

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Contenuti · 4 sezioni▾
  1. La Costituzione italiana e i principi fondamentali
    • 01Dallo Statuto Albertino alla Costituzione del 1948○
    • 02Struttura e caratteri della Costituzione◐
    • 03I principi fondamentali (artt. 1-12)◐
    • 04La revisione costituzionale e i limiti (artt. 138-139)●
§ 01

Dallo Statuto Albertino alla Costituzione del 1948#

●○○BaseLPOSA-diritto-economia-quinto-anno-costituzione

Linea del tempo: dallo Statuto Albertino alla Costituzione

Dallo Statuto Albertino alla CostituzioneLinea del tempo da 1840 a 1955, 1848: Statuto Albertino, 1925: leggi fascistissime, 1946: referendum (2 giu.), 1948: Costituzione in vigore18401955anno1848StatutoAlbertino1925leggifascistissime1946referendum (2giu.)1948Costituzione invigore
Fig. 1Da flessibile e ottriato (concesso dal re) a rigida e votata: l’Assemblea Costituente (1946–47) elabora la Carta, in vigore dal 1º gennaio 1948.

Punti chiave

La Costituzione repubblicana non nasce nel vuoto: per comprenderne il senso occorre confrontarla con la Carta che la precedette, lo Statuto Albertino, concesso da Carlo Alberto di Savoia il 4 marzo 1848 al Regno di Sardegna e poi esteso all'intero Regno d'Italia dopo l'unificazione del 1861.
Lo Statuto Albertino era una Costituzione « ottriata » (cioè concessa unilateralmente dal sovrano, dal francese octroyée) e « flessibile »: poteva essere modificato con una legge ordinaria del Parlamento, senza alcun procedimento aggravato. Questa flessibilità si rivelò il suo punto debole, perché permise al regime fascista di svuotarne i contenuti senza mai abrogarlo formalmente, attraverso le cosiddette « leggi fascistissime ».
La caduta del fascismo, la Seconda guerra mondiale e la Resistenza aprirono la stagione costituente. Il 2 giugno 1946 gli italiani — per la prima volta anche le donne — furono chiamati a un duplice voto: il referendum istituzionale, che scelse la Repubblica contro la monarchia, e l'elezione dell'Assemblea Costituente, incaricata di redigere la nuova Carta.
L'Assemblea Costituente lavorò dal 1946 al 1947: una Commissione dei 75 elaborò il progetto, discusso poi in aula. La Costituzione fu approvata il 22 dicembre 1947, promulgata dal Capo provvisorio dello Stato Enrico De Nicola il 27 dicembre 1947 ed entrò in vigore il 1° gennaio 1948. Frutto del confronto tra le grandi culture politiche del tempo (cattolica, marxista e liberale), essa è perciò una Carta « compromissoria », nel senso alto di sintesi condivisa di valori comuni.
Esempio svolto

Confronto guidato tra lo Statuto Albertino e la Costituzione

Confronta lo Statuto Albertino e la Costituzione repubblicana del 1948 con riferimento a tre aspetti: l'origine, la modificabilità e l'ampiezza dei contenuti.

  1. 01Origine

    Lo Statuto è « ottriato », cioè concesso unilateralmente dal re Carlo Alberto (1848); la Costituzione è « votata », approvata da un'Assemblea Costituente eletta dal popolo (1946-47): la differenza riflette il passaggio dalla sovranità del monarca a quella popolare (art. 1).

  2. 02Modificabilità

    Lo Statuto è « flessibile » (modificabile con legge ordinaria); la Costituzione è « rigida » (modificabile solo con il procedimento aggravato dell'art. 138 e con i limiti dell'art. 139).

  3. 03Ampiezza

    Lo Statuto è « breve » (poche disposizioni, soprattutto sull'organizzazione dello Stato); la Costituzione è « lunga » (139 articoli più 18 disposizioni transitorie e finali, con un'ampia parte dedicata ai diritti).

Risultato: Lo Statuto Albertino era ottriato, flessibile e breve; la Costituzione del 1948 è votata, rigida e lunga: il mutamento dei caratteri esprime il passaggio dalla monarchia costituzionale alla repubblica democratica fondata sulla sovranità popolare.

Obiettivo Maturità

  • Saper distinguere con precisione i caratteri opposti dello Statuto Albertino (ottriato, flessibile, breve) e della Costituzione del 1948 (votato, rigido, lungo): è un confronto ricorrente nel colloquio e nelle prove di educazione civica.
  • Conoscere e collocare correttamente le date-chiave: 2 giugno 1946 (referendum ed elezione della Costituente), 22 dicembre 1947 (approvazione), 1° gennaio 1948 (entrata in vigore).

Errori frequenti

  • Confondere la data del referendum istituzionale (2 giugno 1946) con quella dell'entrata in vigore della Costituzione (1° gennaio 1948): sono due momenti distinti a distanza di oltre un anno e mezzo.
  • Definire lo Statuto Albertino una Costituzione « democratica »: era invece una Carta concessa dal sovrano, espressione di una monarchia costituzionale, non di una sovranità popolare.

Approfondimento

Approfondimento indirizzo — Il carattere « compromissorio » della Costituzione va inteso nel senso alto di « compromesso costituente »: le tre grandi culture politiche presenti nell'Assemblea — quella cattolica (Democrazia Cristiana, con Dossetti e Moro), quella marxista (socialisti e comunisti, con Togliatti e Basso) e quella liberale e azionista (con Einaudi e Calamandrei) — rinunciarono a imporre ciascuna il proprio modello e convennero su una tavola di valori condivisi. Di qui la coesistenza del principio « personalista » (la persona prima dello Stato, di ispirazione cattolica e liberale) e del principio « solidarista » e « lavorista » (la giustizia sociale, di ispirazione socialista), che convivono nell'« art. 2 Cost. » e nell'« art. 3 Cost. ». La Costituzione non è perciò né liberista né collettivista, ma una sintesi originale di « democrazia sociale ». Vanno inoltre ricordate le « disposizioni transitorie e finali » (numerate in cifre romane, da I a XVIII), che regolarono il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento: fra esse la « XII », che vieta la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista, e la « XIII », che dettava misure nei confronti dei Savoia. La stagione costituente segna così una netta cesura rispetto allo Statuto: non più una Carta concessa dall'alto e piegabile dalle maggioranze, ma un patto fondativo « rigido », posto a garanzia di tutti proprio perché nato dall'esperienza del totalitarismo.

Ripasso attivo

Spiega perché lo Statuto Albertino, pur non essendo mai stato formalmente abrogato, non impedì l'instaurazione del regime fascista, e indica quale carattere della Costituzione del 1948 è stato introdotto proprio per evitare il ripetersi di una simile vicenda.

Richiamo attivo

Ricorda i punti chiave — poi rivela.

Fonti: Indicazioni Nazionali per i Licei (DPR 89/2010, DM 211/2010) — Obiettivi Specifici di Apprendimento (Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM))

§ 02

Struttura e caratteri della Costituzione#

●●○StandardLPOSA-diritto-economia-quinto-anno-costituzione

Schema della struttura della Costituzione

Struttura della Costituzione (139 articoli)Diagramma ad albero, 4 percorsi, Dati: Principi fondamentali (artt. 1–12); Parte I — Diritti e doveri (artt. 13–54); Parte II — Ordinamento (artt. 55–139); 18 disposizioni transitorie e finaliCostituzionePrincipi fondamentali (artt. 1–12)Parte I — Diritti e doveri (artt. 13–54)Parte II — Ordinamento (artt. 55–139)18 disposizioni transitorie e finali
Fig. 2Caratteri: scritta, rigida, lunga, votata, compromissoria.

Punti chiave

La Costituzione italiana si compone di 139 articoli, suddivisi in quattro grandi blocchi, più 18 disposizioni transitorie e finali. La struttura non è casuale: l'ordine degli articoli riflette una precisa gerarchia di valori, in cui la persona e i suoi diritti precedono l'organizzazione dei poteri.
I primi 12 articoli costituiscono i « Principi fondamentali »: non sono raggruppati in una parte numerata, ma collocati in apertura come fondamento dell'intero edificio. Seguono la Parte I, dedicata ai « Diritti e doveri dei cittadini » (artt. 13-54), e la Parte II, dedicata all'« Ordinamento della Repubblica » (artt. 55-139), che disciplina gli organi costituzionali e i loro rapporti.
La dottrina riassume i caratteri della Costituzione in cinque aggettivi. È « scritta » (raccolta in un testo solenne); è « rigida » (modificabile solo con il procedimento aggravato dell'art. 138, a differenza delle leggi ordinarie); è « lunga » (non si limita all'organizzazione dello Stato ma enuncia un ampio catalogo di diritti e doveri); è « votata » (approvata da un'assemblea eletta); è « compromissoria » (sintesi delle diverse culture politiche dell'Assemblea Costituente).
La rigidità è il carattere giuridicamente più rilevante: poiché la Costituzione è « rigida », essa si colloca al vertice della gerarchia delle fonti del diritto. Una legge ordinaria contraria alla Costituzione è incostituzionale e può essere dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale. La rigidità rende dunque la Costituzione una garanzia stabile, sottratta alle maggioranze parlamentari del momento.
Esempio svolto

Riconoscere i caratteri della Costituzione in un caso concreto

Il Parlamento approva con maggioranza semplice una legge ordinaria che limita la libertà di stampa garantita dall'art. 21. Spiega, richiamando i caratteri della Costituzione, perché questa legge non può prevalere sulla Carta.

  1. 01Individuare il carattere rilevante

    Il carattere chiamato in causa è la « rigidità »: la Costituzione si modifica solo con il procedimento aggravato dell'art. 138, non con una normale legge ordinaria.

  2. 02Gerarchia delle fonti

    Essendo rigida, la Costituzione è al vertice delle fonti del diritto: la legge ordinaria le è subordinata e non può contraddirla.

  3. 03Conseguenza giuridica

    Una legge ordinaria contraria all'art. 21 è incostituzionale; la Corte costituzionale (art. 134) può dichiararla illegittima, facendola cessare di avere efficacia.

Risultato: Per effetto della rigidità della Costituzione, la legge ordinaria che comprime la libertà di stampa è subordinata alla Carta e, se contraria all'art. 21, può essere dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale.

Obiettivo Maturità

  • Saper indicare la struttura della Costituzione nelle sue quattro partizioni con gli intervalli di articoli corretti: Principi fondamentali (artt. 1-12), Parte I — Diritti e doveri (artt. 13-54), Parte II — Ordinamento della Repubblica (artt. 55-139).
  • Saper spiegare il significato e le conseguenze giuridiche del carattere « rigido »: collocazione al vertice delle fonti e sindacato di costituzionalità delle leggi.

Errori frequenti

  • Affermare che la Costituzione ha « 138 articoli » o « 12 parti »: gli articoli sono 139 e le partizioni principali sono i Principi fondamentali più due Parti (I e II), oltre alle disposizioni transitorie e finali.
  • Scambiare « rigida » con « immodificabile »: la Costituzione si può modificare, ma solo con il procedimento aggravato dell'art. 138; la rigidità riguarda la difficoltà della modifica, non la sua impossibilità.

Approfondimento

Approfondimento indirizzo — La rigidità colloca la Costituzione al vertice della « gerarchia delle fonti del diritto », cioè del sistema ordinato che stabilisce quali atti possono produrre norme e con quale forza. Al primo gradino stanno la Costituzione e le leggi costituzionali e di revisione; al secondo le « fonti primarie » (leggi ordinarie del Parlamento, decreti-legge e decreti legislativi del Governo, leggi regionali, e — con un rango peculiare — i regolamenti dell'Unione Europea); al terzo le « fonti secondarie » (i regolamenti amministrativi, che non possono contraddire la legge); alla base la « consuetudine », fonte-fatto non scritta. Quando due norme confliggono (« antinomia ») l'interprete applica tre criteri di risoluzione: il criterio « gerarchico » (la fonte superiore prevale sull'inferiore: « lex superior derogat inferiori »), il criterio « cronologico » (tra fonti di pari grado prevale la più recente: « lex posterior derogat priori ») e il criterio della « competenza » (ciascuna fonte disciplina solo la materia che le è riservata, come nel riparto Stato-Regioni dell'« art. 117 Cost. »). Il criterio gerarchico è il più forte: una legge posteriore non può derogare alla Costituzione anteriore, perché la superiorità di grado prevale sul dato temporale. È questa architettura a dare senso concreto alla rigidità: senza gerarchia delle fonti e senza un giudice che ne sanzioni le violazioni, la supremazia della Costituzione resterebbe una petizione di principio.

Ripasso attivo

Illustra la struttura della Costituzione italiana indicando le sue partizioni con i relativi articoli, e spiega perché la collocazione dei diritti (Parte I) prima dell'organizzazione dei poteri (Parte II) non è casuale.

Richiamo attivo

Ricorda i punti chiave — poi rivela.

Fonti: Indicazioni Nazionali per i Licei (DPR 89/2010, DM 211/2010) — Obiettivi Specifici di Apprendimento (Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM))

§ 03

I principi fondamentali (artt. 1-12)#

●●○StandardLPOSA-diritto-economia-quinto-anno-costituzione

Mappa concettuale dei principi fondamentali (artt. 1-12)

I principi fondamentali (artt. 1–12)Grafo, Principi fondamentali (artt. 1–12) → Art. 1 — democrazia, lavoro, sovranità, Principi fondamentali (artt. 1–12) → Art. 2 — diritti inviolabili e solidarietà, Principi fondamentali (artt. 1–12) → Art. 3 — uguaglianza formale e sostanziale, Principi fondamentali (artt. 1–12) → Artt. 7–8 — laicità e confessioni, Principi fondamentali (artt. 1–12) → Art. 9 — cultura, ricerca, ambiente, Principi fondamentali (artt. 1–12) → Art. 11 — ripudio della guerraPrincipifondamentali(artt. 1–12)Art. 1 —democrazia,lavoro, sovrani…Art. 2 — dirittiinviolabili esolidarietàArt. 3 —uguaglianzaformale e sosta…Artt. 7–8 —laicità econfessioniArt. 9 —cultura,ricerca, ambien…Art. 11 —ripudio dellaguerra

Punti chiave

I primi dodici articoli enunciano i valori-cardine su cui si regge la Repubblica: non sono semplici dichiarazioni di intenti, ma norme giuridiche che orientano l'interpretazione di tutte le altre disposizioni e l'azione dei poteri pubblici. Per questo si parla di principi « fondamentali ».
L'art. 1 stabilisce che « L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro » e che « la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione »: democrazia, centralità del lavoro e sovranità popolare. L'art. 2 riconosce e garantisce i « diritti inviolabili dell'uomo », sia come singolo sia nelle formazioni sociali, e richiede l'adempimento dei « doveri inderogabili di solidarietà » politica, economica e sociale (principio personalista e solidarista).
L'art. 3 è il cardine del principio di uguaglianza: il primo comma sancisce l'uguaglianza « formale » (tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge, senza distinzioni di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali); il secondo comma introduce l'uguaglianza « sostanziale », impegnando la Repubblica a rimuovere gli ostacoli economici e sociali che limitano di fatto la libertà e l'uguaglianza. Seguono l'art. 4 (diritto-dovere al lavoro) e gli articoli che disciplinano autonomie e decentramento (art. 5).
Gli articoli successivi completano il quadro dei valori: l'art. 6 tutela le minoranze linguistiche; gli artt. 7 e 8 regolano i rapporti con la Chiesa cattolica e con le altre confessioni religiose (principio di laicità e libertà religiosa); l'art. 9 promuove cultura, ricerca scientifica e — dalla riforma del 2022 — la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi anche nell'interesse delle future generazioni; gli artt. 10 e 11 disciplinano i rapporti con l'ordinamento internazionale, con il celebre « ripudio della guerra » come strumento di offesa; l'art. 12 descrive infine il tricolore.
Esempio svolto

Analisi guidata dell'articolo 3 della Costituzione

Leggi l'art. 3 della Costituzione e analizzalo: individua i due commi, spiega la differenza tra uguaglianza formale e sostanziale e indica un esempio di attuazione del secondo comma.

  1. 01Primo comma — uguaglianza formale

    « Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. » Vieta ogni discriminazione: la legge si applica a tutti allo stesso modo.

  2. 02Secondo comma — uguaglianza sostanziale

    « È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana. » Impone allo Stato un intervento attivo per correggere le disuguaglianze reali.

  3. 03Esempio di attuazione

    Il diritto allo studio garantito con borse di studio e gratuità dei libri per gli studenti meno abbienti (art. 34) attua l'uguaglianza sostanziale: rimuove l'ostacolo economico che impedirebbe di proseguire gli studi.

Risultato: L'art. 3 unisce il divieto di discriminazione (uguaglianza formale, comma 1) all'impegno della Repubblica a rimuovere gli ostacoli economici e sociali (uguaglianza sostanziale, comma 2); le borse di studio sono un tipico esempio di attuazione del secondo comma.

Obiettivo Maturità

  • Conoscere a memoria, anche nella formulazione, i contenuti degli articoli 1, 2, 3 e 11: sono i più richiesti al colloquio e nei percorsi di educazione civica.
  • Saper distinguere con chiarezza l'uguaglianza « formale » (art. 3, comma 1) dall'uguaglianza « sostanziale » (art. 3, comma 2), spiegando con un esempio il compito di rimozione degli ostacoli affidato alla Repubblica.

Errori frequenti

  • Ridurre l'art. 11 a un generico « ripudio della guerra »: la Costituzione ripudia la guerra come strumento di « offesa » e di risoluzione delle controversie internazionali, ma consente le limitazioni di sovranità necessarie a un ordinamento di pace (fondamento dell'adesione all'ONU e all'UE).
  • Confondere uguaglianza formale e sostanziale: la prima vieta le discriminazioni davanti alla legge, la seconda impone interventi attivi per rimuovere le disuguaglianze di fatto; non sono sinonimi.

Approfondimento

Approfondimento indirizzo — I principi fondamentali si reggono su alcune grandi scelte di valore che conviene nominare con precisione. Il « principio personalista » (« art. 2 Cost. ») pone la persona, e non lo Stato, al centro dell'ordinamento: i diritti inviolabili sono « riconosciuti », non concessi, perché preesistono allo Stato. Il « principio pluralista » riconosce la persona anche « nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità » — la famiglia, la scuola, i partiti, i sindacati, le confessioni — valorizzando la società civile tra individuo e Stato. Il « principio solidarista » esige l'adempimento dei « doveri inderogabili di solidarietà ». Un problema classico riguarda la natura dell'elenco dei diritti inviolabili: la dottrina prevalente e la giurisprudenza costituzionale leggono l'« art. 2 Cost. » come una « fattispecie aperta », capace di tutelare anche diritti nuovi non espressamente elencati (per esempio la riservatezza o l'identità personale), purché riconducibili al valore della dignità umana. Quanto ai rapporti tra Stato e religioni, gli « artt. 7 e 8 Cost. » fondano un principio di « laicità » che la Corte costituzionale ha qualificato come « principio supremo » dell'ordinamento (sentenza n. 203 del 1989): lo Stato non è confessionale né anti-religioso, ma « equidistante e imparziale » verso tutte le fedi. Questi principi non sono proclami: essendo « supremi », vincolano perfino il potere di revisione costituzionale.

Ripasso attivo

Analizza l'articolo 3 della Costituzione distinguendo i due commi: spiega che cosa si intende per uguaglianza formale e per uguaglianza sostanziale e proponi un esempio concreto di misura con cui la Repubblica attua il secondo comma.

Richiamo attivo

Ricorda i punti chiave — poi rivela.

Fonti: Indicazioni Nazionali per i Licei (DPR 89/2010, DM 211/2010) — Obiettivi Specifici di Apprendimento (Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM))

§ 04

La revisione costituzionale e i limiti (artt. 138-139)#

●●●ApprofondimentoLPOSA-diritto-economia-quinto-anno-costituzione

Diagramma di flusso del procedimento di revisione (art. 138)

Procedimento di revisione (art. 138)Grafo, 1ª deliberazione (magg. relativa) → 2ª deliberazione (magg. assoluta), 2ª deliberazione (magg. assoluta) → Legge adottata, 2ª deliberazione (magg. assoluta) → Referendum eventuale1ª deliberazione(magg. relativa)2ª deliberazione(magg. assoluta)Legge adottataReferendumeventualealmeno 3 mesimagg. 2/3solo magg.assoluta
Fig. 4Referendum eventuale richiesto da 1/5 dei membri di una Camera, 500.000 elettori o 5 Consigli regionali. Limite assoluto (art. 139): la forma repubblicana non è revisionabile.

Punti chiave

Essendo « rigida », la Costituzione può essere modificata solo seguendo il procedimento aggravato disciplinato dall'art. 138, più complesso di quello previsto per le leggi ordinarie. Questo procedimento si applica sia alle « leggi di revisione della Costituzione » (che modificano singoli articoli) sia alle « altre leggi costituzionali ».
Il procedimento richiede una doppia deliberazione di ciascuna Camera (Camera dei deputati e Senato), a intervallo non minore di tre mesi. Nella prima deliberazione basta la maggioranza relativa; nella seconda è necessaria almeno la maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera. La distanza di tre mesi serve a garantire una riflessione ponderata.
Se nella seconda votazione la legge è approvata dai due terzi dei componenti di ciascuna Camera, essa è definitivamente adottata. Se invece è approvata solo a maggioranza assoluta (ma inferiore ai due terzi), entro tre mesi un quinto dei membri di una Camera, cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali possono chiedere il « referendum costituzionale » (od oppositivo): in questo caso la legge entra in vigore solo se approvata dalla maggioranza dei voti validi, senza quorum di partecipazione.
La revisione incontra dei limiti. Il limite esplicito è posto dall'art. 139: « La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale », a sancire l'irreversibilità della scelta del 2 giugno 1946. Accanto a questo, la Corte costituzionale ha riconosciuto limiti « impliciti »: i principi supremi dell'ordinamento e i diritti inviolabili della persona non possono essere stravolti nemmeno con il procedimento dell'art. 138, perché costituiscono l'identità stessa della Costituzione.
Massoluta=⌊N2⌋+1M_{\text{assoluta}} = \left\lfloor \frac{N}{2} \right\rfloor + 1Massoluta​=⌊2N​⌋+1

Maggioranza assoluta

La maggioranza assoluta richiesta nella seconda deliberazione è pari alla metà dei componenti N della Camera più uno (con N pari). Per la Camera dei deputati a 400 membri occorrono almeno 201 voti.

M2/3=⌈23 N⌉M_{2/3} = \left\lceil \frac{2}{3}\, N \right\rceilM2/3​=⌈32​N⌉

Maggioranza dei due terzi

La maggioranza qualificata che rende definitiva la legge senza possibilità di referendum è pari a due terzi dei componenti N (arrotondati all'intero superiore). Per la Camera a 400 membri occorrono almeno 267 voti.

Esempio svolto

Calcolo delle maggioranze e individuazione del percorso (art. 138)

Una legge di revisione costituzionale, alla seconda deliberazione, ottiene alla Camera dei deputati (400 componenti) 230 voti favorevoli. Stabilisci se è approvata, con quale maggioranza, e quale percorso seguirà.

  1. 01Maggioranza assoluta

    Con N = 400, la maggioranza assoluta è 400 / 2 + 1 = 201 voti. I 230 voti la superano: la legge è approvata.

  2. 02Maggioranza dei due terzi

    I due terzi di 400 sono (2/3) x 400 = 266,67, arrotondati a 267 voti. I 230 voti NON raggiungono questa soglia.

  3. 03Percorso applicabile

    Essendo approvata a maggioranza assoluta ma inferiore ai due terzi, la legge può essere sottoposta a referendum costituzionale se, entro tre mesi, lo richiedono un quinto dei membri di una Camera, 500.000 elettori o cinque Consigli regionali.

Risultato: Con 230 voti su 400 la legge è approvata a maggioranza assoluta (>= 201) ma non a maggioranza dei due terzi (< 267): non è quindi definitiva e può essere sottoposta a referendum costituzionale, che la confermerà se otterrà la maggioranza dei voti validi (senza quorum di partecipazione).

Obiettivo Maturità

  • Saper ricostruire ordinatamente le fasi dell'art. 138: doppia deliberazione di ciascuna Camera, intervallo di almeno tre mesi, maggioranze richieste (assoluta o dei due terzi) e il possibile referendum costituzionale.
  • Conoscere i limiti alla revisione: il limite esplicito dell'art. 139 (forma repubblicana) e i limiti impliciti (principi supremi e diritti inviolabili), spiegando perché il referendum dell'art. 138 non prevede quorum di validità.

Errori frequenti

  • Confondere il referendum costituzionale dell'art. 138 con il referendum abrogativo dell'art. 75: il primo conferma o respinge una legge costituzionale e non richiede quorum di partecipazione; il secondo abroga una legge ordinaria ed è valido solo se vota la maggioranza degli aventi diritto.
  • Ritenere che l'intera Costituzione sia immodificabile: modificabili sono i singoli articoli con l'art. 138; immodificabili sono solo la forma repubblicana (art. 139) e i principi supremi/diritti inviolabili.

Approfondimento

Approfondimento indirizzo — La distinzione tra limiti « espliciti » e « impliciti » alla revisione ha un preciso ancoraggio giurisprudenziale. Con la storica sentenza n. 1146 del 1988 la Corte costituzionale ha affermato che la Costituzione contiene « principi supremi » che non possono essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale nemmeno da leggi di revisione costituzionale o da altre leggi costituzionali: fra essi la forma repubblicana, il principio democratico, i diritti inviolabili della persona, l'unità e indivisibilità della Repubblica, la laicità. La Corte si è spinta oltre, riconoscendo a sé stessa il potere di sindacare la legittimità delle stesse leggi costituzionali per violazione dei principi supremi — un « controllo di costituzionalità sulla revisione » che segna il punto più alto della rigidità. Sul piano storico, il referendum costituzionale dell'« art. 138 Cost. » è stato effettivamente utilizzato più volte: nel 2001 confermò la riforma del Titolo V; nel 2006 e nel 2016 respinse due ampi progetti di revisione (rispettivamente la riforma del centrodestra e la riforma Renzi-Boschi); nel 2020 confermò la riduzione del numero dei parlamentari. Questi precedenti mostrano che il referendum oppositivo funziona da freno democratico: quando la classe politica non raggiunge il largo consenso dei due terzi, la parola torna al corpo elettorale, senza il quorum di partecipazione richiesto invece per il referendum abrogativo dell'« art. 75 Cost. ».

Ripasso attivo

Descrivi il procedimento di revisione costituzionale previsto dall'art. 138, distinguendo i due casi (approvazione a maggioranza dei due terzi e approvazione a maggioranza assoluta) e spiega quali sono i limiti, espliciti e impliciti, alla revisione.

Richiamo attivo

Ricorda i punti chiave — poi rivela.

Fonti: Indicazioni Nazionali per i Licei (DPR 89/2010, DM 211/2010) — Obiettivi Specifici di Apprendimento (Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM)) · Esame di Stato del secondo ciclo — quadri di riferimento e griglie di valutazione (Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM))

Contenuti

Sezione -- / 04

    • 01Dallo Statuto Albertino alla Costituzione del 1948○
    • 02Struttura e caratteri della Costituzione◐
    • 03I principi fondamentali (artt. 1-12)◐
    • 04La revisione costituzionale e i limiti (artt. 138-139)●

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Dagli appunti all'allenamento

La Costituzione italiana e i principi fondamentali

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Riferimenti e fonti

Fonti

Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM)

  • Indicazioni Nazionali per i Licei (DPR 89/2010, DM 211/2010) — Obiettivi Specifici di Apprendimento
  • Esame di Stato del secondo ciclo — quadri di riferimento e griglie di valutazione

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