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Lo Stato: elementi, forme di Stato e forme di governo

Lo Stato è la principale forma di organizzazione politica e giuridica di una comunità stanziata su un territorio: si regge sull'intreccio di tre elementi costitutivi — popolo, territorio e sovranità — e si presenta storicamente in forme diverse a seconda di come il potere si rapporta ai cittadini e ne riconosce i diritti. Questo appunto distingue le « forme di Stato » (il rapporto tra autorità e libertà: Stato assoluto, liberale, democratico, totalitario, sociale) dalle « forme di governo » (il modo in cui il potere è ripartito tra gli organi costituzionali: monarchia e repubblica; sistemi parlamentari, presidenziali e semipresidenziali) e mostra come lo Stato di diritto e la separazione dei poteri costituiscano la cornice della democrazia costituzionale contemporanea.

5 sezioni·~30 min di lettura·3 competenze·Livello Base 1 · Standard 2 · Approfondimento 2·Verificato · 07/2026

T·0111 / 14
Profilo d’esame
Collocare l'esperienza personale e collettiva nel sistema di regole fondato sulla tutela e il riconoscimento dei dirittiComprendere il significato e la funzione delle istituzioni stataliUtilizzare il lessico giuridico essenziale per descrivere l'organizzazione dello Stato
Operatori:definiscidistinguiclassificaanalizzaconfrontaspiegaillustragiustifica

livello base

Riconoscere i tre elementi costitutivi dello Stato e saper distinguere con sicurezza le forme di Stato dalle forme di governo, usando il lessico giuridico essenziale.

livello avanzato

Nel Liceo delle Scienze Umane e nell'opzione Economico-Sociale, collegare l'evoluzione storica delle forme di Stato alle dottrine della sovranità (Bodin, Hobbes, Rousseau) e al concetto di Stato di diritto, valutando criticamente i rapporti tra autorità, libertà ed eguaglianza.

Profondità

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Contenuti · 5 sezioni▾
  1. Lo Stato: elementi, forme di Stato e forme di governo
    • 01Gli elementi costitutivi dello Stato: popolo, territorio, sovranità○
    • 02Cittadinanza, popolazione e nazione◐
    • 03Le forme di Stato nella prospettiva storica◐
    • 04Le forme di governo: monarchia, repubblica e sistemi parlamentari/presidenziali●
    • 05Stato di diritto e separazione dei poteri●
§ 01

Gli elementi costitutivi dello Stato: popolo, territorio, sovranità#

●○○BaseLPOSA-diritto-economia-secondo-biennio-diritto-pubblicoLPConcetto di sovranità (Bodin, Hobbes, Rousseau)

I tre elementi costitutivi dello Stato

I tre elementi costitutivi dello StatoDiagramma ad albero, 3 percorsi, Dati: Popolo → cittadini (≠ popolazione, ≠ nazione); Territorio → terraferma, acque, spazio aereo, mare territoriale; Sovranità → interna: potere supremo · esterna: indipendenzaPopoloTerritorioSovranitàStatocittadini (≠ popolazione, ≠ nazione)terraferma, acque, spazio aereo, mare t…interna: potere supremo · esterna: indi…
Fig. 1Art. 1 Cost.: la sovranità appartiene al popolo, «nelle forme e nei limiti della Costituzione».

Punti chiave

Lo Stato è una persona giuridica, cioè un ente dotato di soggettività propria, distinta da chi di volta in volta lo governa: per esistere come Stato un'organizzazione politica deve presentare contemporaneamente tre elementi costitutivi, il popolo, il territorio e la sovranità. La loro compresenza è ciò che permette di distinguere lo Stato da altre comunità (una famiglia, un'associazione, una semplice popolazione) che pure vivono insieme ma non dispongono di un potere sovrano su un territorio definito.
Il popolo è l'elemento personale: è l'insieme delle persone legate allo Stato dal vincolo giuridico della cittadinanza, cioè dal complesso di diritti e doveri che fa di un individuo un membro a pieno titolo della comunità statale. Il popolo non va confuso con la popolazione, che è il dato di fatto di tutte le persone presenti su un territorio in un dato momento (cittadini, stranieri, apolidi), né con la nazione, che è una comunità accomunata da lingua, cultura, storia e tradizioni e che può non coincidere con i confini di un singolo Stato.
Il territorio è l'elemento spaziale: è la porzione di superficie terrestre, con il relativo spazio aereo e, per gli Stati costieri, il mare territoriale, entro cui lo Stato esercita in modo esclusivo il proprio potere. Il territorio comprende la terraferma, le acque interne, il sottosuolo e lo spazio atmosferico sovrastante; ad esso si aggiungono per finzione giuridica le navi e gli aeromobili battenti bandiera dello Stato e le sedi diplomatiche all'estero, che godono di un regime di extraterritorialità. I confini delimitano l'ambito entro cui le leggi dello Stato sono efficaci.
La sovranità è l'elemento del potere: è la capacità dello Stato di imporre la propria volontà in modo originario e indipendente. Essa ha due volti complementari: verso l'interno (sovranità interna) è il potere supremo di dettare e far rispettare le regole nei confronti di tutti i soggetti che si trovano sul territorio, senza che vi sia un'autorità superiore; verso l'esterno (sovranità esterna) è l'indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati, ai quali si rapporta su un piano di parità. Il concetto moderno di sovranità nasce con Jean Bodin (che la definisce potere assoluto e perpetuo), si sviluppa con Thomas Hobbes (sovranità come fondamento dell'ordine) e con Jean-Jacques Rousseau, che ne sposta la titolarità sul popolo (sovranità popolare): è questa l'impostazione accolta dall'art. 1 della Costituzione italiana, per cui « la sovranità appartiene al popolo ».
Nello Stato costituzionale contemporaneo la sovranità non è più illimitata: pur restando il potere supremo, essa è esercitata « nelle forme e nei limiti » previsti dalla Costituzione e può essere volontariamente limitata in favore di organizzazioni sovranazionali, come l'Unione Europea (art. 11 Cost.). La sovranità diventa così un potere giuridicamente regolato, non un arbitrio.
Esempio svolto

Distinguere popolo, popolazione e nazione

Maria è cittadina italiana ma vive da anni a Parigi; Ahmed è un cittadino tunisino che risiede regolarmente a Palermo; nel territorio italiano vivono inoltre comunità che si riconoscono nella lingua e nella cultura sarda. Per ciascuna situazione indica se la persona o il gruppo appartiene al popolo italiano, alla popolazione presente in Italia o a una nazione, motivando la risposta.

  1. 01Individua il criterio del popolo

    Il popolo è dato dal vincolo giuridico della cittadinanza. Maria, pur risiedendo all'estero, è cittadina italiana: appartiene quindi al popolo italiano, anche se non fa parte della popolazione fisicamente presente in Italia.

  2. 02Individua il criterio della popolazione

    La popolazione è l'insieme di chi si trova di fatto sul territorio. Ahmed risiede regolarmente a Palermo: fa parte della popolazione presente in Italia, ma non del popolo italiano, perché è cittadino tunisino.

  3. 03Individua il criterio della nazione

    La nazione è una comunità unita da lingua, cultura, storia. Chi si riconosce nella lingua e nella cultura sarda costituisce una comunità di tipo nazionale interna allo Stato italiano: la nazione è un concetto culturale, non coincide necessariamente con il popolo (criterio giuridico).

Risultato: Maria = popolo (cittadinanza, anche se all'estero); Ahmed = popolazione (presenza sul territorio, ma cittadinanza straniera); la comunità sarda = nazione/comunità culturale interna allo Stato. I tre concetti rispondono a criteri diversi: giuridico (popolo), di fatto (popolazione), culturale (nazione).

Obiettivo Maturità

  • Focus Esame di Stato: saper definire con precisione i tre elementi costitutivi e, soprattutto, distinguere popolo, popolazione e nazione — è una distinzione che ricorre nelle prove e nel colloquio.
  • Focus Esame di Stato: collegare il concetto di sovranità popolare all'art. 1 della Costituzione e ricordare che la sovranità si esercita « nelle forme e nei limiti » della Costituzione (sovranità non illimitata).

Errori frequenti

  • Confondere il « popolo » (legato dalla cittadinanza) con la « popolazione » (chiunque sia presente sul territorio) o con la « nazione » (comunità di lingua, cultura e storia): sono tre concetti distinti.
  • Ridurre la sovranità alla sola dimensione interna, dimenticando la sovranità esterna (l'indipendenza dello Stato verso gli altri Stati) e i limiti posti dalla Costituzione e dal diritto sovranazionale.

Approfondimento

Approfondimento indirizzo — La nascita di uno Stato non dipende solo dalla compresenza dei tre elementi, ma anche, sul piano del diritto internazionale, dal criterio di « effettività »: un ente è Stato quando esercita in modo stabile ed effettivo il potere su un territorio e una popolazione, a prescindere dai giudizi di valore sul suo governo. All'effettività si affianca il « riconoscimento » da parte degli altri Stati, sul cui valore la dottrina è divisa: per la teoria « dichiarativa », prevalente, il riconoscimento si limita a prendere atto di uno Stato già esistente, mentre per la teoria « costitutiva » esso concorrerebbe a farlo nascere come soggetto internazionale. È il profilo della sovranità « esterna », cioè l'indipendenza da ogni autorità superiore (« superiorem non recognoscens »). La sovranità « interna », a sua volta, nello Stato costituzionale non è più il potere illimitato del sovrano assoluto, ma un potere « fondato » e « limitato » dalla Costituzione rigida: è il popolo a esercitarla « nelle forme e nei limiti » dell'« art. 1 Cost. », e la stessa sovranità può essere volontariamente compressa in favore di ordinamenti sovranazionali (« art. 11 Cost. »), come l'Unione Europea, senza per questo dissolvere lo Stato. Si parla perciò oggi di sovranità « condivisa » o « a più livelli », concetto-chiave per comprendere l'intreccio tra ordinamento interno, diritto dell'Unione e diritto internazionale.

Ripasso attivo

Definisci i tre elementi costitutivi dello Stato e spiega, con un esempio per ciascuno, la differenza tra popolo, popolazione e nazione. Indica poi che cosa significa che la sovranità appartiene al popolo « nelle forme e nei limiti » della Costituzione (art. 1).

Richiamo attivo

Ricorda i punti chiave — poi rivela.

Fonti: Indicazioni Nazionali per i Licei (DPR 89/2010, DM 211/2010) — Obiettivi Specifici di Apprendimento (Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM))

§ 02

Cittadinanza, popolazione e nazione#

●●○StandardLPOSA-diritto-economia-secondo-biennio-diritto-pubblicoLPAcquisto della cittadinanza italiana (ius sanguinis, naturalizzazione)

Modalità di acquisto della cittadinanza italiana (legge 91/1992)

Acquisto della cittadinanza italianaDiagramma ad albero, 5 percorsi, Dati: Per nascita → ius sanguinis (da genitore cittadino); Per nascita → ius soli residuale (genitori ignoti/apolidi); In via derivata → matrimonio; In via derivata → naturalizzazione (es. 10 anni); In via derivata → dichiarazione a 18 anniPer nascitaIn via derivataCittadinanzaius sanguinis (da genitore cittadino)ius soli residuale (genitori ignoti/apo…matrimonionaturalizzazione (es. 10 anni)dichiarazione a 18 anni
Fig. 2Legge n. 91/1992 — criterio principale: ius sanguinis.

Punti chiave

La cittadinanza è il vincolo giuridico che lega una persona a uno Stato e che fa di essa un membro del popolo, titolare di un complesso di diritti (in particolare i diritti politici, come il voto) e di doveri (come la fedeltà alla Repubblica). È la cittadinanza, e non la mera presenza sul territorio, a definire l'appartenenza al popolo: per questo è utile tenere distinti il concetto giuridico di cittadino dal concetto di fatto di residente.
Nell'ordinamento italiano, disciplinato dalla legge n. 91 del 1992, il criterio principale di acquisto della cittadinanza per nascita è lo ius sanguinis, il « diritto del sangue »: è cittadino italiano chi nasce da almeno un genitore cittadino italiano, indipendentemente dal luogo di nascita. A questo criterio si affiancano ipotesi limitate di ius soli (« diritto del suolo »), ad esempio per chi nasce in Italia da genitori ignoti o apolidi, o quando lo Stato di origine dei genitori non trasmette la propria cittadinanza al figlio.
Oltre all'acquisto per nascita, la cittadinanza può essere acquisita in via derivata: per matrimonio con un cittadino italiano (in presenza dei requisiti di legge) e per naturalizzazione, cioè a seguito di un periodo di residenza legale e continuativa sul territorio (di norma dieci anni per lo straniero extracomunitario, ridotti in alcuni casi), con un provvedimento dell'autorità pubblica. È inoltre prevista una disciplina specifica per chi, nato in Italia da genitori stranieri, vi abbia risieduto legalmente e senza interruzioni fino alla maggiore età e dichiari, entro un anno, di voler diventare cittadino.
La distinzione tra cittadino e straniero non è una distinzione di dignità: la Costituzione riconosce i diritti inviolabili della persona « a tutti », cittadini e stranieri (artt. 2 e 3), mentre riserva ai soli cittadini alcuni diritti politici e taluni doveri. Allo straniero è inoltre garantita una tutela rafforzata in tema di asilo (art. 10): lo straniero al quale sia impedito nel suo Paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica.
Esempio svolto

Acquisto della cittadinanza: applicare i criteri

Luca nasce a Berlino da padre italiano e madre tedesca. Sofia nasce a Torino da genitori entrambi cittadini brasiliani e vi risiede legalmente e senza interruzioni. Stabilisci, per ciascuno, se e a quale titolo può essere cittadino italiano secondo la legge 91/1992.

  1. 01Applica lo ius sanguinis a Luca

    Lo ius sanguinis attribuisce la cittadinanza italiana a chi nasce da almeno un genitore cittadino italiano, ovunque avvenga la nascita. Luca ha il padre italiano: è cittadino italiano per ius sanguinis, indipendentemente dal fatto di essere nato a Berlino.

  2. 02Valuta la posizione di Sofia alla nascita

    Sofia nasce in Italia ma da genitori stranieri che le trasmettono la loro cittadinanza: non acquista la cittadinanza italiana alla nascita, perché in Italia non vige lo ius soli puro e non ricorre l'ipotesi residuale (i genitori non sono ignoti né apolidi).

  3. 03Considera la via del nato in Italia

    Sofia, nata in Italia e ivi residente legalmente e senza interruzioni, potrà acquistare la cittadinanza dichiarando di volerlo, entro un anno dal compimento della maggiore età. Si tratta di una via derivata, condizionata alla residenza continuativa.

Risultato: Luca è cittadino italiano dalla nascita per ius sanguinis (padre italiano). Sofia non lo è alla nascita, ma potrà diventarlo con dichiarazione di volontà al raggiungimento della maggiore età, avendo risieduto legalmente e ininterrottamente in Italia.

Obiettivo Maturità

  • Focus Esame di Stato: ricordare che in Italia prevale lo ius sanguinis (legge 91/1992) e saper indicare le altre vie di acquisto (ius soli residuale, matrimonio, naturalizzazione, dichiarazione del nato in Italia al compimento della maggiore età).
  • Focus Esame di Stato: distinguere i diritti riconosciuti a « tutti » (diritti inviolabili della persona, artt. 2-3) da quelli riservati ai « cittadini » (diritti politici), e ricordare il diritto d'asilo dell'art. 10.

Errori frequenti

  • Credere che in Italia valga lo ius soli « puro » (cittadinanza a chiunque nasca sul territorio): il criterio principale è invece lo ius sanguinis, con sole ipotesi residuali di ius soli.
  • Ritenere che lo straniero non goda di alcun diritto costituzionale: in realtà i diritti inviolabili della persona spettano a tutti; ciò che è riservato ai cittadini sono soprattutto i diritti politici e alcuni doveri.

Approfondimento

Approfondimento indirizzo — Alla cittadinanza nazionale si sovrappone la « cittadinanza dell'Unione », istituita dal Trattato di Maastricht e oggi disciplinata dall'« art. 20 TFUE »: è cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. Si tratta di uno status « aggiuntivo » e non « sostitutivo » — non cancella la cittadinanza statale, vi si aggiunge — dal quale discendono diritti concreti: la libera circolazione e il soggiorno nel territorio dell'Unione, il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali e del Parlamento europeo nello Stato di residenza, la tutela diplomatica da parte di qualsiasi Stato membro nei Paesi terzi, il diritto di petizione al Parlamento europeo e di ricorso al Mediatore europeo. Sul piano interno resta aperto il dibattito sulla riforma dei criteri di acquisto: allo « ius sanguinis » della legge 91/1992 si contrappongono le proposte di « ius soli temperato » (cittadinanza al nato in Italia da genitori stranieri legalmente e stabilmente residenti) e di « ius scholae » (subordinato al compimento di un ciclo di studi in Italia), pensate per integrare i figli degli immigrati ma non ancora tradotte in legge. Va infine ricordata la figura dell'« apolide », privo di qualsiasi cittadinanza, che l'ordinamento protegge in attuazione delle convenzioni internazionali e del principio personalista dell'« art. 2 Cost. ».

Ripasso attivo

Spiega che cos'è la cittadinanza e illustra le principali modalità di acquisto della cittadinanza italiana secondo la legge 91/1992, distinguendo ius sanguinis e ius soli. Indica poi quali diritti la Costituzione riconosce a « tutti » e quali riserva ai « cittadini ».

Richiamo attivo

Ricorda i punti chiave — poi rivela.

Fonti: Indicazioni Nazionali per i Licei (DPR 89/2010, DM 211/2010) — Obiettivi Specifici di Apprendimento (Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM))

§ 03

Le forme di Stato nella prospettiva storica#

●●○StandardLPOSA-diritto-economia-secondo-biennio-diritto-pubblicoLPEvoluzione storica: Stato assoluto, Stato liberale, Stato democratico-sociale

Linea del tempo dell'evoluzione delle forme di Stato

Evoluzione delle forme di StatoLinea del tempo da 1500 a 2000, 1789: rivoluzioni liberali, 1948: Cost. art. 3, 1500–1789: Assoluto, 1789–1870: Liberale, 1870–1945: Democratico, 1945–2000: Sociale15002000annoAssolutoLiberaleDemocraticoSociale1789rivoluzioniliberali1948Cost. art. 3
Fig. 3Forma di Stato = rapporto autorità/libertà. Il voto passa da censitario a universale; deriva del Novecento: lo Stato totalitario.

Punti chiave

Con l'espressione « forma di Stato » si indica il modo in cui si atteggia il rapporto tra chi detiene il potere (l'autorità) e i cittadini, cioè il modo in cui il potere riconosce, limita o comprime i diritti e le libertà delle persone. La forma di Stato risponde alla domanda « quale rapporto c'è tra autorità e libertà? » e non va confusa con la forma di governo, che riguarda invece la ripartizione del potere tra gli organi dello Stato.
Lo Stato assoluto, affermatosi tra il XVI e il XVIII secolo, concentra tutto il potere nel sovrano, legittimato spesso per via divina: il re « è la legge », non esistono limiti giuridici efficaci al suo potere né diritti dei sudditi opponibili al sovrano. È in questo contesto che Bodin e Hobbes elaborano le prime teorie della sovranità come potere supremo e indivisibile.
Lo Stato liberale nasce con le rivoluzioni del Settecento e dell'Ottocento (americana e francese) e con il pensiero illuminista: il potere viene limitato dal diritto, si afferma il principio di separazione dei poteri (Montesquieu), vengono riconosciute le libertà fondamentali (i diritti civili) e l'uguaglianza formale di fronte alla legge. La partecipazione politica, però, resta ristretta: il diritto di voto è limitato dal censo e dall'istruzione (suffragio ristretto), per cui lo Stato liberale è una democrazia incompiuta.
Lo Stato democratico estende progressivamente i diritti politici fino al suffragio universale (prima maschile, poi anche femminile), realizzando la sovranità popolare: il potere appartiene al popolo, che lo esercita eleggendo i propri rappresentanti e attraverso istituti di democrazia diretta. Una degenerazione novecentesca è lo Stato totalitario (fascismo, nazismo, regimi staliniani), che cancella le libertà, sopprime il pluralismo dei partiti, controlla società ed economia attraverso il partito unico e la propaganda.
Lo Stato sociale (welfare state) integra i diritti civili e politici con i diritti sociali (lavoro, salute, istruzione, previdenza): lo Stato non si limita a garantire le libertà ma interviene attivamente per rimuovere le disuguaglianze di fatto e assicurare a tutti condizioni di vita dignitose. È il modello accolto dalla Costituzione italiana, che all'art. 3, comma 2, impegna la Repubblica a rimuovere gli ostacoli che limitano di fatto l'uguaglianza: si parla perciò di Stato democratico-sociale, che unisce l'uguaglianza formale e l'uguaglianza sostanziale.
Esempio svolto

Classificare una forma di Stato da un testo

Un testo costituzionale afferma: « Tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età hanno diritto di voto. La Repubblica riconosce le libertà fondamentali e si impegna a rimuovere gli ostacoli economici e sociali che limitano di fatto l'uguaglianza, garantendo a tutti il diritto alla salute, all'istruzione e al lavoro. » Individua a quale forma di Stato corrisponde, motivando con gli elementi del testo.

  1. 01Cerca gli indici della democrazia

    Il diritto di voto è esteso a tutti i cittadini, uomini e donne, maggiorenni: è il suffragio universale, segno distintivo dello Stato democratico (sovranità popolare, contro il voto censitario dello Stato liberale).

  2. 02Cerca gli indici dello Stato sociale

    Il testo non si limita alle libertà: impegna lo Stato a rimuovere gli ostacoli economici e sociali e a garantire diritti sociali (salute, istruzione, lavoro). È l'uguaglianza sostanziale, propria dello Stato sociale e dell'art. 3, comma 2, della Costituzione italiana.

  3. 03Componi la qualificazione

    La compresenza di suffragio universale e diritti sociali con intervento attivo dello Stato configura lo Stato democratico-sociale, che unisce uguaglianza formale (libertà e voto per tutti) e uguaglianza sostanziale (rimozione delle disuguaglianze di fatto).

Risultato: Si tratta di uno Stato democratico-sociale: democratico per il suffragio universale, sociale per il riconoscimento dei diritti sociali e l'impegno a rimuovere gli ostacoli all'uguaglianza sostanziale (modello della Costituzione italiana, art. 3).

Obiettivo Maturità

  • Focus Esame di Stato: tenere ben distinta la « forma di Stato » (rapporto autorità-libertà) dalla « forma di governo » (ripartizione del potere tra gli organi) — è l'errore concettuale più frequente.
  • Focus Esame di Stato: saper ricostruire la linea evolutiva assoluto → liberale → democratico → sociale e collegare lo Stato democratico-sociale italiano all'art. 3 (uguaglianza formale e sostanziale).

Errori frequenti

  • Scambiare la forma di Stato per la forma di governo (ad esempio rispondere « repubblica » quando viene chiesta la forma di Stato): sono due piani diversi.
  • Considerare lo Stato liberale già pienamente democratico: in realtà il suffragio era ristretto (censitario), e la piena democrazia arriva solo con il suffragio universale.

Approfondimento

Approfondimento indirizzo — L'espressione « forma di Stato » è usata dalla dottrina in due sensi che conviene tenere distinti. Il primo, illustrato negli appunti, riguarda il rapporto « autorità-libertà » nella prospettiva storica (Stato assoluto, liberale, democratico, sociale). Il secondo riguarda invece il modo in cui il potere è distribuito « sul territorio », cioè il rapporto tra lo Stato-apparato centrale e gli enti territoriali. Su questo secondo asse si distinguono lo « Stato unitario accentrato » (un solo centro di potere legislativo, come la Francia napoleonica), lo « Stato federale » (formato da Stati membri dotati di proprie costituzioni e competenze, come gli Stati Uniti o la Germania, dove il potere è « originario » degli enti) e, in posizione intermedia, lo « Stato regionale », in cui le Regioni ricevono dalla Costituzione statale autonomia legislativa e amministrativa pur non essendo Stati. Diversa ancora è la « confederazione », unione di Stati sovrani fondata su un trattato e non su una costituzione. L'Italia è uno « Stato regionale » (Titolo V della Parte II), con un decentramento rafforzato dalla riforma costituzionale del 2001: unica e indivisibile (« art. 5 Cost. »), ma articolata in Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni come enti autonomi. La coesistenza dei due assi spiega perché uno stesso ordinamento possa essere insieme « democratico-sociale » (primo asse) e « regionale » (secondo asse).

Ripasso attivo

Ricostruisci l'evoluzione storica delle forme di Stato dallo Stato assoluto allo Stato democratico-sociale, mettendo in evidenza per ciascuna forma il rapporto tra autorità e libertà e l'estensione dei diritti riconosciuti ai cittadini.

Richiamo attivo

Ricorda i punti chiave — poi rivela.

Fonti: Indicazioni Nazionali per i Licei (DPR 89/2010, DM 211/2010) — Obiettivi Specifici di Apprendimento (Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM))

§ 04

Le forme di governo: monarchia, repubblica e sistemi parlamentari/presidenziali#

●●●ApprofondimentoLPOSA-diritto-economia-secondo-biennio-diritto-pubblicoLPDistinguere le forme di governo (monarchia e repubblica; sistemi parlamentari, presidenziali, semipresidenziali)

Confronto tra i sistemi di governo (parlamentare / presidenziale / semipresidenziale)

Sistemi di governo a confrontoTabella con 3 colonne e 3 righe, Dati: Sistema · Fiducia · Esecutivo ed esempi; Parlamentare · sì · Governo e Premier — Italia, Germania, UK; Presidenziale · no · Presidente eletto dal popolo — Stati Uniti; Semipresid. · solo Premier · Presidente + Premier (diarchia) — FranciaSISTEMAFIDUCIAESECUTIVO ED ESEMPIParlamentaresìGoverno e Premier — Italia,Germania, UKPresidenzialenoPresidente eletto dal popolo— Stati UnitiSemipresid.solo PremierPresidente + Premier(diarchia) — Francia
Fig. 4Italia = Repubblica parlamentare (art. 94 Cost.).

Punti chiave

Con « forma di governo » si indica il modo in cui il potere è distribuito tra i diversi organi costituzionali e il modo in cui essi sono tra loro collegati. Mentre la forma di Stato riguarda il rapporto autorità-libertà, la forma di governo risponde alla domanda « come è ripartito e come circola il potere tra gli organi? ». Un primo criterio classificatorio riguarda la titolarità della carica di capo dello Stato: nella monarchia il capo dello Stato è un re che accede alla carica per via ereditaria e a vita; nella repubblica è un presidente eletto e in carica per un tempo determinato.
Nel sistema parlamentare il Governo deve godere della fiducia del Parlamento: l'esecutivo è espressione della maggioranza parlamentare e resta in carica finché conserva tale fiducia. Il capo dello Stato (re o presidente) svolge un ruolo di garanzia e di rappresentanza dell'unità nazionale, ma non è il vertice dell'esecutivo. È il modello dell'Italia, della Germania, del Regno Unito e della Spagna: il rapporto di fiducia tra Parlamento e Governo è l'elemento centrale.
Nel sistema presidenziale, di cui gli Stati Uniti sono il modello classico, il Presidente è eletto direttamente (o quasi) dal popolo, è insieme capo dello Stato e capo del Governo e non ha bisogno della fiducia del Parlamento (il Congresso) per restare in carica. Vige una netta separazione dei poteri: il Presidente non può sciogliere il Parlamento e il Parlamento non può far cadere il Presidente con un voto di sfiducia, ma i due poteri si controllano reciprocamente (checks and balances).
Nel sistema semipresidenziale, di cui la Francia della Quinta Repubblica è l'esempio principale, convivono un Presidente della Repubblica eletto direttamente dal popolo, con poteri effettivi, e un Primo ministro a capo di un Governo che deve avere la fiducia del Parlamento. Si crea così un esecutivo « a due teste » (diarchia): quando Presidente e maggioranza parlamentare appartengono a schieramenti diversi si verifica la cosiddetta coabitazione.
L'Italia è una Repubblica parlamentare: il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune (con i delegati regionali) e svolge funzioni di garanzia; il Governo deve ottenere la fiducia di entrambe le Camere (art. 94 Cost.). La scelta repubblicana fu compiuta dal popolo con il referendum istituzionale del 2 giugno 1946, che decise tra monarchia e repubblica; la forma repubblicana è oggi sottratta a revisione costituzionale (art. 139 Cost.).
Esempio svolto

Riconoscere la forma di governo da una descrizione

In uno Stato il capo dello Stato è un Presidente eletto direttamente dai cittadini per cinque anni; accanto a lui vi è un Primo ministro che guida un Governo che deve ottenere e mantenere la fiducia dell'Assemblea nazionale. Determina di quale forma di governo si tratta e spiega che cosa accade quando il Presidente e la maggioranza parlamentare sono di schieramenti opposti.

  1. 01Analizza la posizione del capo dello Stato

    Il Presidente è eletto direttamente dal popolo e ha poteri effettivi: questo lo distingue dal sistema parlamentare, dove il capo dello Stato è un garante eletto dal Parlamento (o un monarca).

  2. 02Analizza il ruolo del Primo ministro

    Accanto al Presidente c'è un Primo ministro a capo di un Governo che deve avere la fiducia del Parlamento: questo elemento manca nel sistema presidenziale puro (USA), dove non esiste un Premier e il Governo non ha bisogno della fiducia.

  3. 03Concludi e definisci la coabitazione

    La coesistenza di un Presidente eletto dal popolo e di un Governo legato alla fiducia parlamentare è il tratto del sistema semipresidenziale (esecutivo a due teste). Quando Presidente e maggioranza parlamentare sono di schieramenti opposti, si ha la coabitazione: il Presidente deve nominare un Primo ministro gradito alla maggioranza avversa, con una condivisione conflittuale del potere esecutivo.

Risultato: È un sistema semipresidenziale (modello francese): Presidente eletto dal popolo con poteri effettivi + Primo ministro che dipende dalla fiducia del Parlamento. La coabitazione si verifica quando Presidente e maggioranza parlamentare appartengono a schieramenti diversi.

Obiettivo Maturità

  • Focus Esame di Stato: saper distinguere con precisione i tre sistemi (parlamentare, presidenziale, semipresidenziale) in base al rapporto di fiducia e all'elezione del capo dell'esecutivo, con un esempio di Stato per ciascuno.
  • Focus Esame di Stato: ricordare che l'Italia è una Repubblica parlamentare (fiducia delle Camere, art. 94; Presidente eletto dal Parlamento) e collegare la scelta repubblicana al referendum del 2 giugno 1946 e all'art. 139.

Errori frequenti

  • Confondere il sistema presidenziale con il semipresidenziale: nel presidenziale (USA) non c'è un Primo ministro e il Governo non ha bisogno della fiducia parlamentare; nel semipresidenziale (Francia) coesistono Presidente eletto e Primo ministro che deve avere la fiducia del Parlamento.
  • Pensare che « repubblica » implichi sempre un sistema presidenziale: l'Italia, la Germania e l'Austria sono repubbliche ma con sistema parlamentare. Monarchia/repubblica e parlamentare/presidenziale sono due classificazioni indipendenti.

Approfondimento

Approfondimento indirizzo — La forma di governo parlamentare ha un punto debole strutturale: legando la vita dell'esecutivo alla fiducia delle Camere, può produrre instabilità quando il sistema politico è frammentato. Per questo molti ordinamenti adottano tecniche di « razionalizzazione » del parlamentarismo, cioè regole che rafforzano il Governo. L'esempio classico è la « sfiducia costruttiva » della Legge fondamentale tedesca (« art. 67 GG »): il Parlamento può sfiduciare il Cancelliere solo eleggendo contestualmente il successore, così da non aprire vuoti di potere. La Costituzione italiana prevede invece una razionalizzazione debole: la mozione di sfiducia dell'« art. 94 Cost. » dev'essere motivata e votata per appello nominale, ma non è costruttiva, e la prassi ha conosciuto governi spesso instabili. Di qui il dibattito, mai concluso, sulle riforme della forma di governo: dall'introduzione della sfiducia costruttiva all'elezione diretta del Presidente del Consiglio (« premierato »), fino a ipotesi semipresidenziali sul modello francese. Strettamente collegato è il « sistema elettorale »: un sistema proporzionale rispecchia fedelmente il pluralismo ma favorisce la frammentazione e i governi di coalizione, mentre un sistema maggioritario favorisce maggioranze nette e alternanza (bipolarismo). La forma di governo « in concreto » nasce dunque dall'intreccio tra regole costituzionali, legge elettorale e sistema dei partiti.

Ripasso attivo

Confronta il sistema parlamentare, il sistema presidenziale e il sistema semipresidenziale, evidenziando per ciascuno chi è il capo dell'esecutivo, come viene scelto e quale ruolo ha il rapporto di fiducia con il Parlamento. Indica per ognuno uno Stato di riferimento e colloca l'Italia.

Richiamo attivo

Ricorda i punti chiave — poi rivela.

Fonti: Indicazioni Nazionali per i Licei (DPR 89/2010, DM 211/2010) — Obiettivi Specifici di Apprendimento (Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM))

§ 05

Stato di diritto e separazione dei poteri#

●●●ApprofondimentoLPOSA-diritto-economia-secondo-biennio-diritto-pubblicoLPStato di diritto e principio di legalità

La separazione dei poteri nello Stato di diritto

La separazione dei poteriGrafo, Costituzione → Legislativo · Parlamento, Costituzione → Esecutivo · Governo, Costituzione → Giudiziario · Magistratura, Legislativo · Parlamento → Esecutivo · Governo, Corte costituzionale → CostituzioneCostituzioneLegislativo ·ParlamentoEsecutivo ·GovernoGiudiziario ·MagistraturaCortecostituzionalefiduciagarante
Fig. 5Organi distinti e indipendenti: «il potere arresta il potere» (Montesquieu). Principio di legalità: la P.A. fa solo ciò che la legge consente.

Punti chiave

Lo Stato di diritto è lo Stato in cui anche il potere pubblico è sottoposto al diritto: non solo i cittadini, ma gli stessi organi dello Stato devono agire nel rispetto della legge. Il suo principio cardine è il principio di legalità, secondo cui la pubblica autorità può fare solo ciò che la legge le consente, e ogni atto del potere deve trovare fondamento e limite in una norma. Lo Stato di diritto si oppone così allo Stato assoluto, in cui il sovrano era legibus solutus, cioè sciolto dai vincoli della legge.
Condizione essenziale dello Stato di diritto è la separazione dei poteri, teorizzata da Montesquieu nel Settecento: il potere legislativo (che fa le leggi), il potere esecutivo (che le applica e amministra) e il potere giudiziario (che le fa rispettare giudicando) devono essere affidati a organi distinti e indipendenti, perché « il potere arresti il potere ». Concentrare tutti i poteri in un unico organo significherebbe aprire la strada all'abuso e alla tirannia; distribuirli e bilanciarli è la garanzia della libertà.
Nella Costituzione italiana la separazione dei poteri si traduce nella distinzione tra il Parlamento (potere legislativo), il Governo (potere esecutivo) e la Magistratura (potere giudiziario), cui si aggiungono organi di garanzia come il Presidente della Repubblica e la Corte costituzionale. Non si tratta di una separazione rigida ma di un sistema di pesi e contrappesi (checks and balances): i poteri collaborano e si controllano reciprocamente — ad esempio il Governo deve avere la fiducia del Parlamento, e la Corte costituzionale può dichiarare illegittime le leggi contrarie alla Costituzione.
Allo Stato di diritto appartengono anche il principio della certezza del diritto (le regole devono essere conoscibili, chiare e stabili), l'irretroattività della legge (in particolare della legge penale, art. 25 Cost.), la responsabilità dei pubblici poteri e la garanzia giurisdizionale dei diritti, cioè la possibilità per ciascuno di rivolgersi a un giudice indipendente per far valere le proprie ragioni (artt. 24 e 113 Cost.).
Lo Stato di diritto contemporaneo si presenta come Stato costituzionale di diritto: non basta che il potere rispetti una legge qualsiasi, ma è necessario che le leggi stesse rispettino la Costituzione, norma fondamentale e rigida che vincola anche il legislatore. La sottoposizione della legge alla Costituzione, garantita dal controllo di costituzionalità affidato alla Corte costituzionale, è il punto di arrivo dell'evoluzione dallo Stato assoluto allo Stato democratico-sociale di diritto.
Esempio svolto

Riconoscere una violazione dello Stato di diritto

In uno Stato il sovrano emana un decreto con cui punisce con il carcere comportamenti tenuti dai cittadini due anni prima, quando quei comportamenti erano del tutto leciti; lo stesso sovrano nomina e revoca a piacimento i giudici, decidendo personalmente l'esito dei processi. Indica quali principi dello Stato di diritto vengono violati e perché.

  1. 01Esamina la punizione di fatti passati

    Punire comportamenti che erano leciti quando furono tenuti viola il principio di irretroattività della legge penale: la legge penale non può applicarsi a fatti anteriori alla sua entrata in vigore (art. 25 Cost.). È leso anche il principio di legalità, perché nessuno può essere punito senza una legge preesistente.

  2. 02Esamina il controllo sui giudici

    Se il sovrano nomina e revoca i giudici e decide l'esito dei processi, vengono meno l'indipendenza della magistratura e la separazione dei poteri: il potere giudiziario non è più distinto da quello del sovrano, e salta il sistema di pesi e contrappesi.

  3. 03Trai la conclusione

    La concentrazione del potere nel sovrano, sciolto dalla legge (legibus solutus), è esattamente ciò che lo Stato di diritto vuole impedire: qui non c'è sottoposizione del potere al diritto, ma arbitrio. Manca inoltre la garanzia giurisdizionale dei diritti davanti a un giudice indipendente.

Risultato: Vengono violati il principio di legalità, l'irretroattività della legge penale (art. 25), la separazione dei poteri e l'indipendenza della magistratura: è la negazione dello Stato di diritto, riconducibile al modello dello Stato assoluto in cui il sovrano è legibus solutus.

Obiettivo Maturità

  • Focus Esame di Stato: definire lo Stato di diritto come sottoposizione del potere alla legge e collegarlo al principio di legalità e alla separazione dei poteri di Montesquieu.
  • Focus Esame di Stato: saper indicare nella Costituzione italiana la corrispondenza tra i tre poteri e gli organi (Parlamento, Governo, Magistratura) e spiegare il sistema di pesi e contrappesi, fino al controllo di costituzionalità della Corte costituzionale.

Errori frequenti

  • Intendere la separazione dei poteri come isolamento assoluto degli organi: in realtà è un sistema di equilibrio e controllo reciproco (checks and balances), in cui i poteri collaborano e si limitano a vicenda.
  • Confondere lo Stato di diritto con un generico « rispetto delle leggi » da parte dei cittadini: il cuore dello Stato di diritto è che anche lo Stato e i suoi organi sono soggetti al diritto e alla Costituzione.

Approfondimento

Approfondimento indirizzo — Il principio di legalità, cuore dello Stato di diritto, si articola tecnicamente in due strumenti. Il primo è la « riserva di legge »: la Costituzione riserva alla legge, e non al potere esecutivo, la disciplina di certe materie, soprattutto quelle che incidono sulle libertà. La riserva è « assoluta » quando la materia dev'essere interamente regolata dalla legge (come in materia penale, « art. 25 Cost. »: nessuno può essere punito se non in forza di una legge), è « relativa » quando la legge fissa i principi e lascia all'amministrazione la disciplina di dettaglio. Il secondo strumento è il « principio di legalità dell'azione amministrativa », per cui la pubblica amministrazione può fare solo ciò che una norma le consente. Sul piano storico lo Stato di diritto ha conosciuto due stagioni: lo « Stato legislativo di diritto » dell'Ottocento, in cui il potere era sottoposto alla legge del Parlamento ma la legge stessa era sovrana e insindacabile (impostazione teorizzata in forma pura da Hans Kelsen), e lo « Stato costituzionale di diritto » del Novecento, in cui una Costituzione « rigida » vincola anche il legislatore e un giudice costituzionale può annullare le leggi incostituzionali. Il modello « puro » della separazione dei poteri è inoltre temperato dalla realtà dello Stato contemporaneo, in cui il Governo partecipa alla funzione normativa mediante decreti-legge e decreti legislativi (« artt. 76-77 Cost. »): la separazione resta un principio-guida, ma si traduce in un sistema flessibile di pesi e contrappesi più che in una divisione rigida.

Ripasso attivo

Spiega che cosa si intende per Stato di diritto e illustra il principio della separazione dei poteri, indicando come esso si realizza nella Costituzione italiana. Chiarisci infine perché si parla oggi di « Stato costituzionale di diritto ».

Richiamo attivo

Ricorda i punti chiave — poi rivela.

Fonti: Indicazioni Nazionali per i Licei (DPR 89/2010, DM 211/2010) — Obiettivi Specifici di Apprendimento (Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM))

Contenuti

Sezione -- / 05

    • 01Gli elementi costitutivi dello Stato: popolo, territorio, sovranità○
    • 02Cittadinanza, popolazione e nazione◐
    • 03Le forme di Stato nella prospettiva storica◐
    • 04Le forme di governo: monarchia, repubblica e sistemi parlamentari/presidenziali●
    • 05Stato di diritto e separazione dei poteri●

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Dagli appunti all'allenamento

Lo Stato: elementi, forme di Stato e forme di governo

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Esercitati

Riferimenti e fonti

Fonti

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  • Indicazioni Nazionali per i Licei (DPR 89/2010, DM 211/2010) — Obiettivi Specifici di Apprendimento

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