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Lo Stato è la principale forma di organizzazione politica e giuridica di una comunità stanziata su un territorio: si regge sull'intreccio di tre elementi costitutivi — popolo, territorio e sovranità — e si presenta storicamente in forme diverse a seconda di come il potere si rapporta ai cittadini e ne riconosce i diritti. Questo appunto distingue le « forme di Stato » (il rapporto tra autorità e libertà: Stato assoluto, liberale, democratico, totalitario, sociale) dalle « forme di governo » (il modo in cui il potere è ripartito tra gli organi costituzionali: monarchia e repubblica; sistemi parlamentari, presidenziali e semipresidenziali) e mostra come lo Stato di diritto e la separazione dei poteri costituiscano la cornice della democrazia costituzionale contemporanea.
5 sezioni~30 min di lettura3 competenzeLivello Base 1 · Standard 2 · Approfondimento 2Verificato · 07/2026
livello base
Riconoscere i tre elementi costitutivi dello Stato e saper distinguere con sicurezza le forme di Stato dalle forme di governo, usando il lessico giuridico essenziale.
livello avanzato
Nel Liceo delle Scienze Umane e nell'opzione Economico-Sociale, collegare l'evoluzione storica delle forme di Stato alle dottrine della sovranità (Bodin, Hobbes, Rousseau) e al concetto di Stato di diritto, valutando criticamente i rapporti tra autorità, libertà ed eguaglianza.
Profondità di lettura: Approfondimento
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I tre elementi costitutivi dello Stato
Maria è cittadina italiana ma vive da anni a Parigi; Ahmed è un cittadino tunisino che risiede regolarmente a Palermo; nel territorio italiano vivono inoltre comunità che si riconoscono nella lingua e nella cultura sarda. Per ciascuna situazione indica se la persona o il gruppo appartiene al popolo italiano, alla popolazione presente in Italia o a una nazione, motivando la risposta.
Il popolo è dato dal vincolo giuridico della cittadinanza. Maria, pur risiedendo all'estero, è cittadina italiana: appartiene quindi al popolo italiano, anche se non fa parte della popolazione fisicamente presente in Italia.
La popolazione è l'insieme di chi si trova di fatto sul territorio. Ahmed risiede regolarmente a Palermo: fa parte della popolazione presente in Italia, ma non del popolo italiano, perché è cittadino tunisino.
La nazione è una comunità unita da lingua, cultura, storia. Chi si riconosce nella lingua e nella cultura sarda costituisce una comunità di tipo nazionale interna allo Stato italiano: la nazione è un concetto culturale, non coincide necessariamente con il popolo (criterio giuridico).
Risultato: Maria = popolo (cittadinanza, anche se all'estero); Ahmed = popolazione (presenza sul territorio, ma cittadinanza straniera); la comunità sarda = nazione/comunità culturale interna allo Stato. I tre concetti rispondono a criteri diversi: giuridico (popolo), di fatto (popolazione), culturale (nazione).
Errori frequenti
Approfondimento
Approfondimento indirizzo — La nascita di uno Stato non dipende solo dalla compresenza dei tre elementi, ma anche, sul piano del diritto internazionale, dal criterio di « effettività »: un ente è Stato quando esercita in modo stabile ed effettivo il potere su un territorio e una popolazione, a prescindere dai giudizi di valore sul suo governo. All'effettività si affianca il « riconoscimento » da parte degli altri Stati, sul cui valore la dottrina è divisa: per la teoria « dichiarativa », prevalente, il riconoscimento si limita a prendere atto di uno Stato già esistente, mentre per la teoria « costitutiva » esso concorrerebbe a farlo nascere come soggetto internazionale. È il profilo della sovranità « esterna », cioè l'indipendenza da ogni autorità superiore (« superiorem non recognoscens »). La sovranità « interna », a sua volta, nello Stato costituzionale non è più il potere illimitato del sovrano assoluto, ma un potere « fondato » e « limitato » dalla Costituzione rigida: è il popolo a esercitarla « nelle forme e nei limiti » dell'« art. 1 Cost. », e la stessa sovranità può essere volontariamente compressa in favore di ordinamenti sovranazionali (« art. 11 Cost. »), come l'Unione Europea, senza per questo dissolvere lo Stato. Si parla perciò oggi di sovranità « condivisa » o « a più livelli », concetto-chiave per comprendere l'intreccio tra ordinamento interno, diritto dell'Unione e diritto internazionale.
Ripasso attivo
Definisci i tre elementi costitutivi dello Stato e spiega, con un esempio per ciascuno, la differenza tra popolo, popolazione e nazione. Indica poi che cosa significa che la sovranità appartiene al popolo « nelle forme e nei limiti » della Costituzione (art. 1).
Richiamo attivo
Ricorda i punti chiave — poi rivela.
Fonti: Indicazioni Nazionali per i Licei (DPR 89/2010, DM 211/2010) — Obiettivi Specifici di Apprendimento (Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM))
Modalità di acquisto della cittadinanza italiana (legge 91/1992)
Luca nasce a Berlino da padre italiano e madre tedesca. Sofia nasce a Torino da genitori entrambi cittadini brasiliani e vi risiede legalmente e senza interruzioni. Stabilisci, per ciascuno, se e a quale titolo può essere cittadino italiano secondo la legge 91/1992.
Lo ius sanguinis attribuisce la cittadinanza italiana a chi nasce da almeno un genitore cittadino italiano, ovunque avvenga la nascita. Luca ha il padre italiano: è cittadino italiano per ius sanguinis, indipendentemente dal fatto di essere nato a Berlino.
Sofia nasce in Italia ma da genitori stranieri che le trasmettono la loro cittadinanza: non acquista la cittadinanza italiana alla nascita, perché in Italia non vige lo ius soli puro e non ricorre l'ipotesi residuale (i genitori non sono ignoti né apolidi).
Sofia, nata in Italia e ivi residente legalmente e senza interruzioni, potrà acquistare la cittadinanza dichiarando di volerlo, entro un anno dal compimento della maggiore età. Si tratta di una via derivata, condizionata alla residenza continuativa.
Risultato: Luca è cittadino italiano dalla nascita per ius sanguinis (padre italiano). Sofia non lo è alla nascita, ma potrà diventarlo con dichiarazione di volontà al raggiungimento della maggiore età, avendo risieduto legalmente e ininterrottamente in Italia.
Errori frequenti
Approfondimento
Approfondimento indirizzo — Alla cittadinanza nazionale si sovrappone la « cittadinanza dell'Unione », istituita dal Trattato di Maastricht e oggi disciplinata dall'« art. 20 TFUE »: è cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. Si tratta di uno status « aggiuntivo » e non « sostitutivo » — non cancella la cittadinanza statale, vi si aggiunge — dal quale discendono diritti concreti: la libera circolazione e il soggiorno nel territorio dell'Unione, il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali e del Parlamento europeo nello Stato di residenza, la tutela diplomatica da parte di qualsiasi Stato membro nei Paesi terzi, il diritto di petizione al Parlamento europeo e di ricorso al Mediatore europeo. Sul piano interno resta aperto il dibattito sulla riforma dei criteri di acquisto: allo « ius sanguinis » della legge 91/1992 si contrappongono le proposte di « ius soli temperato » (cittadinanza al nato in Italia da genitori stranieri legalmente e stabilmente residenti) e di « ius scholae » (subordinato al compimento di un ciclo di studi in Italia), pensate per integrare i figli degli immigrati ma non ancora tradotte in legge. Va infine ricordata la figura dell'« apolide », privo di qualsiasi cittadinanza, che l'ordinamento protegge in attuazione delle convenzioni internazionali e del principio personalista dell'« art. 2 Cost. ».
Ripasso attivo
Spiega che cos'è la cittadinanza e illustra le principali modalità di acquisto della cittadinanza italiana secondo la legge 91/1992, distinguendo ius sanguinis e ius soli. Indica poi quali diritti la Costituzione riconosce a « tutti » e quali riserva ai « cittadini ».
Richiamo attivo
Ricorda i punti chiave — poi rivela.
Fonti: Indicazioni Nazionali per i Licei (DPR 89/2010, DM 211/2010) — Obiettivi Specifici di Apprendimento (Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM))
Linea del tempo dell'evoluzione delle forme di Stato
Un testo costituzionale afferma: « Tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età hanno diritto di voto. La Repubblica riconosce le libertà fondamentali e si impegna a rimuovere gli ostacoli economici e sociali che limitano di fatto l'uguaglianza, garantendo a tutti il diritto alla salute, all'istruzione e al lavoro. » Individua a quale forma di Stato corrisponde, motivando con gli elementi del testo.
Il diritto di voto è esteso a tutti i cittadini, uomini e donne, maggiorenni: è il suffragio universale, segno distintivo dello Stato democratico (sovranità popolare, contro il voto censitario dello Stato liberale).
Il testo non si limita alle libertà: impegna lo Stato a rimuovere gli ostacoli economici e sociali e a garantire diritti sociali (salute, istruzione, lavoro). È l'uguaglianza sostanziale, propria dello Stato sociale e dell'art. 3, comma 2, della Costituzione italiana.
La compresenza di suffragio universale e diritti sociali con intervento attivo dello Stato configura lo Stato democratico-sociale, che unisce uguaglianza formale (libertà e voto per tutti) e uguaglianza sostanziale (rimozione delle disuguaglianze di fatto).
Risultato: Si tratta di uno Stato democratico-sociale: democratico per il suffragio universale, sociale per il riconoscimento dei diritti sociali e l'impegno a rimuovere gli ostacoli all'uguaglianza sostanziale (modello della Costituzione italiana, art. 3).
Errori frequenti
Approfondimento
Approfondimento indirizzo — L'espressione « forma di Stato » è usata dalla dottrina in due sensi che conviene tenere distinti. Il primo, illustrato negli appunti, riguarda il rapporto « autorità-libertà » nella prospettiva storica (Stato assoluto, liberale, democratico, sociale). Il secondo riguarda invece il modo in cui il potere è distribuito « sul territorio », cioè il rapporto tra lo Stato-apparato centrale e gli enti territoriali. Su questo secondo asse si distinguono lo « Stato unitario accentrato » (un solo centro di potere legislativo, come la Francia napoleonica), lo « Stato federale » (formato da Stati membri dotati di proprie costituzioni e competenze, come gli Stati Uniti o la Germania, dove il potere è « originario » degli enti) e, in posizione intermedia, lo « Stato regionale », in cui le Regioni ricevono dalla Costituzione statale autonomia legislativa e amministrativa pur non essendo Stati. Diversa ancora è la « confederazione », unione di Stati sovrani fondata su un trattato e non su una costituzione. L'Italia è uno « Stato regionale » (Titolo V della Parte II), con un decentramento rafforzato dalla riforma costituzionale del 2001: unica e indivisibile (« art. 5 Cost. »), ma articolata in Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni come enti autonomi. La coesistenza dei due assi spiega perché uno stesso ordinamento possa essere insieme « democratico-sociale » (primo asse) e « regionale » (secondo asse).
Ripasso attivo
Ricostruisci l'evoluzione storica delle forme di Stato dallo Stato assoluto allo Stato democratico-sociale, mettendo in evidenza per ciascuna forma il rapporto tra autorità e libertà e l'estensione dei diritti riconosciuti ai cittadini.
Richiamo attivo
Ricorda i punti chiave — poi rivela.
Fonti: Indicazioni Nazionali per i Licei (DPR 89/2010, DM 211/2010) — Obiettivi Specifici di Apprendimento (Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM))
Confronto tra i sistemi di governo (parlamentare / presidenziale / semipresidenziale)
In uno Stato il capo dello Stato è un Presidente eletto direttamente dai cittadini per cinque anni; accanto a lui vi è un Primo ministro che guida un Governo che deve ottenere e mantenere la fiducia dell'Assemblea nazionale. Determina di quale forma di governo si tratta e spiega che cosa accade quando il Presidente e la maggioranza parlamentare sono di schieramenti opposti.
Il Presidente è eletto direttamente dal popolo e ha poteri effettivi: questo lo distingue dal sistema parlamentare, dove il capo dello Stato è un garante eletto dal Parlamento (o un monarca).
Accanto al Presidente c'è un Primo ministro a capo di un Governo che deve avere la fiducia del Parlamento: questo elemento manca nel sistema presidenziale puro (USA), dove non esiste un Premier e il Governo non ha bisogno della fiducia.
La coesistenza di un Presidente eletto dal popolo e di un Governo legato alla fiducia parlamentare è il tratto del sistema semipresidenziale (esecutivo a due teste). Quando Presidente e maggioranza parlamentare sono di schieramenti opposti, si ha la coabitazione: il Presidente deve nominare un Primo ministro gradito alla maggioranza avversa, con una condivisione conflittuale del potere esecutivo.
Risultato: È un sistema semipresidenziale (modello francese): Presidente eletto dal popolo con poteri effettivi + Primo ministro che dipende dalla fiducia del Parlamento. La coabitazione si verifica quando Presidente e maggioranza parlamentare appartengono a schieramenti diversi.
Errori frequenti
Approfondimento
Approfondimento indirizzo — La forma di governo parlamentare ha un punto debole strutturale: legando la vita dell'esecutivo alla fiducia delle Camere, può produrre instabilità quando il sistema politico è frammentato. Per questo molti ordinamenti adottano tecniche di « razionalizzazione » del parlamentarismo, cioè regole che rafforzano il Governo. L'esempio classico è la « sfiducia costruttiva » della Legge fondamentale tedesca (« art. 67 GG »): il Parlamento può sfiduciare il Cancelliere solo eleggendo contestualmente il successore, così da non aprire vuoti di potere. La Costituzione italiana prevede invece una razionalizzazione debole: la mozione di sfiducia dell'« art. 94 Cost. » dev'essere motivata e votata per appello nominale, ma non è costruttiva, e la prassi ha conosciuto governi spesso instabili. Di qui il dibattito, mai concluso, sulle riforme della forma di governo: dall'introduzione della sfiducia costruttiva all'elezione diretta del Presidente del Consiglio (« premierato »), fino a ipotesi semipresidenziali sul modello francese. Strettamente collegato è il « sistema elettorale »: un sistema proporzionale rispecchia fedelmente il pluralismo ma favorisce la frammentazione e i governi di coalizione, mentre un sistema maggioritario favorisce maggioranze nette e alternanza (bipolarismo). La forma di governo « in concreto » nasce dunque dall'intreccio tra regole costituzionali, legge elettorale e sistema dei partiti.
Ripasso attivo
Confronta il sistema parlamentare, il sistema presidenziale e il sistema semipresidenziale, evidenziando per ciascuno chi è il capo dell'esecutivo, come viene scelto e quale ruolo ha il rapporto di fiducia con il Parlamento. Indica per ognuno uno Stato di riferimento e colloca l'Italia.
Richiamo attivo
Ricorda i punti chiave — poi rivela.
Fonti: Indicazioni Nazionali per i Licei (DPR 89/2010, DM 211/2010) — Obiettivi Specifici di Apprendimento (Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM))
La separazione dei poteri nello Stato di diritto
In uno Stato il sovrano emana un decreto con cui punisce con il carcere comportamenti tenuti dai cittadini due anni prima, quando quei comportamenti erano del tutto leciti; lo stesso sovrano nomina e revoca a piacimento i giudici, decidendo personalmente l'esito dei processi. Indica quali principi dello Stato di diritto vengono violati e perché.
Punire comportamenti che erano leciti quando furono tenuti viola il principio di irretroattività della legge penale: la legge penale non può applicarsi a fatti anteriori alla sua entrata in vigore (art. 25 Cost.). È leso anche il principio di legalità, perché nessuno può essere punito senza una legge preesistente.
Se il sovrano nomina e revoca i giudici e decide l'esito dei processi, vengono meno l'indipendenza della magistratura e la separazione dei poteri: il potere giudiziario non è più distinto da quello del sovrano, e salta il sistema di pesi e contrappesi.
La concentrazione del potere nel sovrano, sciolto dalla legge (legibus solutus), è esattamente ciò che lo Stato di diritto vuole impedire: qui non c'è sottoposizione del potere al diritto, ma arbitrio. Manca inoltre la garanzia giurisdizionale dei diritti davanti a un giudice indipendente.
Risultato: Vengono violati il principio di legalità, l'irretroattività della legge penale (art. 25), la separazione dei poteri e l'indipendenza della magistratura: è la negazione dello Stato di diritto, riconducibile al modello dello Stato assoluto in cui il sovrano è legibus solutus.
Errori frequenti
Approfondimento
Approfondimento indirizzo — Il principio di legalità, cuore dello Stato di diritto, si articola tecnicamente in due strumenti. Il primo è la « riserva di legge »: la Costituzione riserva alla legge, e non al potere esecutivo, la disciplina di certe materie, soprattutto quelle che incidono sulle libertà. La riserva è « assoluta » quando la materia dev'essere interamente regolata dalla legge (come in materia penale, « art. 25 Cost. »: nessuno può essere punito se non in forza di una legge), è « relativa » quando la legge fissa i principi e lascia all'amministrazione la disciplina di dettaglio. Il secondo strumento è il « principio di legalità dell'azione amministrativa », per cui la pubblica amministrazione può fare solo ciò che una norma le consente. Sul piano storico lo Stato di diritto ha conosciuto due stagioni: lo « Stato legislativo di diritto » dell'Ottocento, in cui il potere era sottoposto alla legge del Parlamento ma la legge stessa era sovrana e insindacabile (impostazione teorizzata in forma pura da Hans Kelsen), e lo « Stato costituzionale di diritto » del Novecento, in cui una Costituzione « rigida » vincola anche il legislatore e un giudice costituzionale può annullare le leggi incostituzionali. Il modello « puro » della separazione dei poteri è inoltre temperato dalla realtà dello Stato contemporaneo, in cui il Governo partecipa alla funzione normativa mediante decreti-legge e decreti legislativi (« artt. 76-77 Cost. »): la separazione resta un principio-guida, ma si traduce in un sistema flessibile di pesi e contrappesi più che in una divisione rigida.
Ripasso attivo
Spiega che cosa si intende per Stato di diritto e illustra il principio della separazione dei poteri, indicando come esso si realizza nella Costituzione italiana. Chiarisci infine perché si parla oggi di « Stato costituzionale di diritto ».
Richiamo attivo
Ricorda i punti chiave — poi rivela.
Fonti: Indicazioni Nazionali per i Licei (DPR 89/2010, DM 211/2010) — Obiettivi Specifici di Apprendimento (Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM))
Riferimenti e fonti
Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM)