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Diritto del lavoro, dell'impresa e dei contratti

Questo appunto collega i principi costituzionali sul lavoro (artt. 1, 4, 35-40) alla disciplina civilistica del rapporto di lavoro, dell'impresa e del contratto. Si studiano la distinzione tra lavoro subordinato e autonomo e le principali tipologie contrattuali, la tutela sindacale e il diritto di sciopero, la figura dell'imprenditore e le forme societarie di persone e di capitali, e infine la nozione di contratto con i suoi elementi essenziali (art. 1325 c.c.). L'argomento rientra a pieno titolo nel programma valutabile all'Esame di Stato, ed e particolarmente caratterizzante per l'indirizzo Economico-Sociale (LES).

4 sezioni·~21 min di lettura·4 competenze·Livello Standard 3 · Approfondimento 1·Verificato · 07/2026

T·121212 / 14
Profilo d’esame
Comprendere la disciplina giuridica del rapporto di lavoro, distinguendone le forme e collegandole alla tutela costituzionaleRiconoscere le forme dell'impresa e dell'attivita economica, distinguendo le societa di persone dalle societa di capitaliCollegare i principi costituzionali (artt. 1, 4, 35-40) alle norme civilistiche su lavoro, impresa e contrattoUtilizzare con proprieta il lessico giuridico per descrivere il contratto e i suoi elementi essenziali (art. 1325 c.c.)
Operatori:analizzadistinguispiegaclassificaconfrontaillustragiustificadescrivi

livello base

Si richiede di conoscere i principi costituzionali sul lavoro, la distinzione tra lavoro subordinato e autonomo, la nozione di imprenditore e i quattro elementi essenziali del contratto, sapendoli applicare a casi concreti.

livello avanzato

Nell'indirizzo Economico-Sociale (LES) si approfondisce il sistema delle fonti del diritto del lavoro (Costituzione, codice civile, Statuto dei lavoratori, contrattazione collettiva), il confronto sistematico tra societa di persone e di capitali e la classificazione completa dei contratti.

Profondità

Profondità di lettura: Approfondimento

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Contenuti · 4 sezioni▾
  1. Diritto del lavoro, dell'impresa e dei contratti
    • 01Il lavoro nella Costituzione e le tipologie di lavoro◐
    • 02Il contratto di lavoro, i sindacati e lo sciopero◐
    • 03L'imprenditore, l'impresa e le forme societarie●
    • 04I contratti: nozione ed elementi essenziali◐
§ 01

Il lavoro nella Costituzione e le tipologie di lavoro#

●●○StandardLPOSA-diritto-economia-secondo-biennio-lavoro-impresaLPArtt. 1, 4, 35-40 Cost.

Mappa dei principi costituzionali sul lavoro (artt. 1, 4, 35-40)

Principi costituzionali sul lavoroGrafo, Art. 1 — il lavoro è fondamento → Art. 4 — diritto-dovere al lavoro, Art. 4 — diritto-dovere al lavoro → Rapporti economici (artt. 35–40), Rapporti economici (artt. 35–40) → 35 tutela del lavoro, Rapporti economici (artt. 35–40) → 36 retribuzione, Rapporti economici (artt. 35–40) → 37 donne e minori, Rapporti economici (artt. 35–40) → 38 previdenza, Rapporti economici (artt. 35–40) → 39 sindacati, Rapporti economici (artt. 35–40) → 40 scioperoArt. 1 — illavoro èfondamentoArt. 4 —diritto-dovereal lavoroRapportieconomici (artt.35–40)35 tutela dellavoro36 retribuzione37 donne eminori38 previdenza39 sindacati40 sciopero
Fig. 1Il lavoro subordinato (art. 2094 c.c.) si distingue da quello autonomo (art. 2222 c.c.).

Punti chiave

Il lavoro e un valore fondante della Repubblica: gia l'art. 1 della Costituzione afferma che « l'Italia e una Repubblica democratica, fondata sul lavoro », ponendo l'attivita lavorativa al centro non solo dell'economia ma dell'intera comunita politica. Da questo principio discende una concezione del lavoro come strumento di partecipazione, dignita e realizzazione della persona, e non come semplice merce di scambio.
L'art. 4 riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e impegna la Repubblica a promuovere le condizioni che lo rendano effettivo; il secondo comma trasforma pero il lavoro anche in un dovere, stabilendo che ogni cittadino svolga, secondo le proprie possibilita e la propria scelta, un'attivita o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della societa. Il lavoro e dunque insieme diritto sociale e dovere di solidarieta.
Gli articoli 35-40 costituiscono il nucleo dei rapporti economici dedicati al lavoro: l'art. 35 tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni; l'art. 36 garantisce una retribuzione proporzionata alla quantita e qualita del lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare un'esistenza libera e dignitosa; l'art. 37 tutela la donna lavoratrice e il lavoro dei minori; l'art. 38 disciplina la previdenza e l'assistenza sociale. Gli artt. 39 e 40 riguardano rispettivamente la liberta sindacale e il diritto di sciopero, trattati nella sezione successiva.
Sul piano civilistico occorre distinguere il lavoro subordinato dal lavoro autonomo. Il lavoratore subordinato (art. 2094 c.c.) si obbliga a collaborare nell'impresa prestando il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore: l'elemento decisivo e il vincolo di subordinazione, cioe l'assoggettamento al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore. Il lavoratore autonomo (art. 2222 c.c.) si obbliga invece a compiere un'opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione, assumendo il rischio del risultato. Tra le tipologie contrattuali subordinate la legge distingue il contratto a tempo indeterminato (forma comune del rapporto), quello a tempo determinato, l'apprendistato, il lavoro a tempo parziale (part-time) e il lavoro somministrato.
Esempio svolto

Qualificazione di un rapporto di lavoro

Anna e assunta da un supermercato: timbra il cartellino, segue i turni stabiliti dal responsabile, indossa la divisa aziendale ed e soggetta alle direttive del capo reparto. Qualifica il rapporto, indica l'articolo del codice civile e collega la situazione alla tutela costituzionale.

  1. 01Individuare gli indici

    Orario imposto, turni decisi dal datore, soggezione alle direttive e al potere disciplinare, uso di strumenti aziendali: sono tutti indici di assoggettamento al potere direttivo.

  2. 02Applicare la norma

    La presenza del vincolo di subordinazione conduce all'art. 2094 c.c.: Anna e lavoratrice subordinata, obbligata a prestare il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore.

  3. 03Collegare alla Costituzione

    Il rapporto e tutelato dall'art. 35 (tutela del lavoro in ogni forma) e dall'art. 36 (retribuzione proporzionata e sufficiente a un'esistenza libera e dignitosa).

Risultato: Anna e una lavoratrice subordinata ai sensi dell'art. 2094 c.c., titolare delle tutele degli artt. 35 e 36 della Costituzione.

Obiettivo Maturità

  • Focus Esame di Stato: saper citare con precisione gli articoli (art. 1 « fondata sul lavoro », art. 4 diritto-dovere, art. 36 retribuzione « proporzionata e sufficiente ») e spiegarne il significato, non limitarsi a elencarli.
  • Focus Esame di Stato: individuare il criterio distintivo tra lavoro subordinato e autonomo (la subordinazione e il potere direttivo) e saperlo applicare a un caso concreto proposto nel quesito o nel colloquio.

Errori frequenti

  • Confondere il « diritto al lavoro » (art. 4: impegno dello Stato a promuovere le condizioni dell'occupazione) con un inesistente diritto soggettivo a ottenere un posto di lavoro: lo Stato non garantisce a ciascuno un impiego, ma le condizioni per accedervi.
  • Ritenere che la differenza tra subordinato e autonomo dipenda dall'orario o dalla durata: il criterio decisivo e il vincolo di subordinazione, non il numero di ore o la stabilita del rapporto.

Approfondimento

Approfondimento indirizzo — La rigida dicotomia tra lavoro « subordinato » e « autonomo » è oggi messa alla prova dalle nuove forme di lavoro. Tra i due estremi si è collocato il « lavoro parasubordinato » — le collaborazioni coordinate e continuative (« co.co.co. ») — in cui il lavoratore è formalmente autonomo ma opera in modo coordinato e continuativo con il committente, in una zona grigia che il legislatore ha progressivamente riavvicinato alle tutele del lavoro dipendente. Ancora più sfidante è la « gig economy », il lavoro organizzato tramite piattaforme digitali (i « riders » delle consegne): giurisprudenza e legislatore sono intervenuti per estendere a questi lavoratori, spesso qualificati come autonomi, alcune tutele tipiche della subordinazione, valorizzando la « eterorganizzazione » della loro prestazione. Un secondo profilo riguarda la « stabilità » del posto: contro il licenziamento illegittimo l'ordinamento ha conosciuto un'evoluzione dalla « tutela reale » (il reintegro previsto dall'« art. 18 dello Statuto dei lavoratori », legge n. 300 del 1970) verso una « tutela obbligatoria » più monetaria, attraverso la riforma Fornero e il « contratto a tutele crescenti » del Jobs Act. Dietro queste riforme c'è un nodo economico di fondo: il bilanciamento tra « flessibilità » (che l'impresa chiede per adattarsi al mercato) e « sicurezza » del lavoratore (la cosiddetta « flexicurity »), cioè la ricerca di un punto in cui il diritto del lavoro protegga la persona senza irrigidire eccessivamente il mercato del lavoro.

Ripasso attivo

Mario lavora rispettando un orario fisso, riceve istruzioni quotidiane dal titolare e usa gli strumenti dell'azienda; Luca, programmatore, accetta un singolo progetto da consegnare entro due mesi organizzandosi liberamente. Classifica i due rapporti, indica la norma del codice civile applicabile a ciascuno e giustifica la qualificazione richiamando il criterio distintivo.

Richiamo attivo

Ricorda i punti chiave — poi rivela.

Fonti: Indicazioni Nazionali per i Licei (DPR 89/2010, DM 211/2010) - Obiettivi Specifici di Apprendimento (Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM))

§ 02

Il contratto di lavoro, i sindacati e lo sciopero#

●●○StandardLPOSA-diritto-economia-secondo-biennio-lavoro-impresaLPArtt. 39-40 Cost.LPLegge 300/1970

Le fonti del diritto del lavoro e la tutela collettiva

La piramide delle fonti del lavoropiramide, 4 livelli, Dati: Contratto individuale, Contratti collettivi, Codice civile e leggi, Costituzione (artt. 35–40)Contratto individualeContratti collettiviCodice civile e leggiCostituzione (artt. 35–40)
Fig. 2Tutela collettiva: libertà sindacale (art. 39) e sciopero (art. 40), con limiti nei servizi essenziali (legge 146/1990). Statuto dei lavoratori (legge 300/1970): no ai licenziamenti illegittimi.

Punti chiave

Il contratto di lavoro subordinato e l'accordo con cui il lavoratore si obbliga a mettere a disposizione del datore la propria attivita in cambio di una retribuzione. Da esso nascono obblighi reciproci: il lavoratore deve diligenza (art. 2104 c.c.), obbedienza alle direttive e fedelta (art. 2105 c.c., che vieta concorrenza e divulgazione di notizie riservate); il datore deve corrispondere la retribuzione, garantire la sicurezza sul lavoro (art. 2087 c.c.) e rispettare la dignita e i diritti del lavoratore.
Lo Statuto dei lavoratori (legge 20 maggio 1970, n. 300) ha rafforzato le tutele all'interno dei luoghi di lavoro: ha riconosciuto la liberta e l'attivita sindacale in azienda, limitato i poteri di controllo del datore, vietato indagini sulle opinioni del lavoratore e introdotto garanzie contro il licenziamento illegittimo e i comportamenti antisindacali. Rappresenta una delle leggi piu importanti del diritto del lavoro italiano.
L'art. 39 della Costituzione sancisce la liberta sindacale: l'organizzazione sindacale e libera e ai sindacati non puo essere imposto altro obbligo se non la registrazione. Il sindacato e un'associazione che rappresenta e tutela gli interessi collettivi dei lavoratori (o dei datori) e che stipula i contratti collettivi di lavoro, i quali fissano i trattamenti minimi (retribuzione, orario, ferie) per categorie di lavoratori. La contrattazione collettiva e una fonte fondamentale del diritto del lavoro.
L'art. 40 riconosce il diritto di sciopero, che si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano. Lo sciopero e l'astensione collettiva e concertata dal lavoro per la tutela di interessi professionali ed economici: e un diritto soggettivo del singolo lavoratore, che non puo essere sanzionato per averlo esercitato legittimamente. Per i servizi pubblici essenziali (sanita, trasporti, istruzione) la legge 146/1990 prevede limiti, come il preavviso e le prestazioni minime indispensabili, per contemperare il diritto di sciopero con i diritti degli utenti.
Esempio svolto

Sciopero nei servizi pubblici essenziali

Gli infermieri di un ospedale indicono uno sciopero per ottenere migliori condizioni retributive, ma garantiscono i servizi di urgenza e danno il preavviso previsto. Valuta la legittimita dello sciopero e collega la risposta alle fonti.

  1. 01Inquadrare il diritto

    Lo sciopero e un diritto riconosciuto dall'art. 40 Cost. per la tutela di interessi economici e professionali dei lavoratori.

  2. 02Verificare i limiti

    La sanita e un servizio pubblico essenziale: la legge 146/1990 richiede preavviso e garanzia delle prestazioni indispensabili a tutela del diritto alla salute degli utenti (art. 32 Cost.).

  3. 03Applicare al caso

    Gli infermieri hanno dato il preavviso e garantito le urgenze: hanno rispettato i limiti previsti per il bilanciamento tra diritto di sciopero e diritti degli utenti.

Risultato: Lo sciopero e legittimo perche esercitato nei limiti della legge 146/1990, contemperando l'art. 40 con la tutela della salute (art. 32).

Obiettivo Maturità

  • Focus Esame di Stato: distinguere nettamente la liberta sindacale (art. 39) dal diritto di sciopero (art. 40) e saper spiegare perche lo sciopero nei servizi pubblici essenziali e sottoposto a limiti (legge 146/1990).
  • Focus Esame di Stato: collocare correttamente lo Statuto dei lavoratori (legge 300/1970) come fonte di tutela del lavoratore in azienda, indicandone almeno due contenuti (liberta sindacale, limiti ai controlli, tutela contro il licenziamento).

Errori frequenti

  • Affermare che lo sciopero sia un diritto illimitato: e un diritto costituzionale, ma si esercita « nell'ambito delle leggi che lo regolano » e nei servizi essenziali incontra limiti precisi (preavviso, prestazioni minime).
  • Confondere il contratto individuale di lavoro con il contratto collettivo: il primo lega un singolo lavoratore al datore; il secondo e stipulato dai sindacati e fissa i trattamenti minimi per un'intera categoria.

Approfondimento

Approfondimento indirizzo — Un aspetto tecnico spesso ignorato è che la seconda parte dell'« art. 39 Cost. » è rimasta « inattuata ». La Costituzione prevedeva che i sindacati, registrandosi, acquistassero personalità giuridica e potessero stipulare contratti collettivi con efficacia « erga omnes » (validi per tutti i lavoratori della categoria); ma i sindacati, temendo il controllo statale, non si sono mai registrati. Di conseguenza i « contratti collettivi nazionali di lavoro » (CCNL) sono, sul piano formale, contratti « di diritto comune », che vincolerebbero solo gli iscritti; nella pratica, però, la giurisprudenza ne estende i minimi retributivi a tutti attraverso l'« art. 36 Cost. » (retribuzione sufficiente e dignitosa), che il giudice usa come parametro. Quanto al diritto di sciopero (« art. 40 Cost. »), esso non è illimitato: nei « servizi pubblici essenziali » (sanità, trasporti, istruzione, energia) la legge n. 146 del 1990 impone il « preavviso », la garanzia delle « prestazioni indispensabili » e affida a una « Commissione di garanzia » il controllo, così da bilanciare il diritto dei lavoratori con i diritti degli utenti (alla salute, alla circolazione). Va infine ricordato che la « serrata » (la chiusura decisa dal datore di lavoro per contrastare i lavoratori) non è un diritto costituzionalmente garantito come lo sciopero, ma una semplice libertà di fatto che può integrare un inadempimento contrattuale. Il diritto sindacale mostra così come la Costituzione tuteli il conflitto collettivo, ma lo incanali entro regole poste a garanzia di tutti.

Ripasso attivo

I lavoratori di un'azienda di trasporto pubblico locale proclamano uno sciopero immediato, senza preavviso e per l'intera giornata. Spiega se e in che limiti il loro comportamento e legittimo, richiamando l'art. 40 della Costituzione e la disciplina dei servizi pubblici essenziali.

Richiamo attivo

Ricorda i punti chiave — poi rivela.

Fonti: Indicazioni Nazionali per i Licei (DPR 89/2010, DM 211/2010) - Obiettivi Specifici di Apprendimento (Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM))

§ 03

L'imprenditore, l'impresa e le forme societarie#

●●●ApprofondimentoLPOSA-diritto-economia-secondo-biennio-lavoro-impresaLPArt. 2082 c.c.LPArtt. 2247 ss. c.c.

Le forme societarie: societa di persone e societa di capitali

Le forme societarie (art. 2247)Diagramma ad albero, 6 percorsi, Dati: Di persone (resp. illimitata) → S.s. — semplice; Di persone (resp. illimitata) → S.n.c. — nome collettivo; Di persone (resp. illimitata) → S.a.s. — accomandita sempl.; Di capitali (resp. limitata) → S.p.A. — per azioni; Di capitali (resp. limitata) → S.r.l. — resp. limitata; Di capitali (resp. limitata) → S.a.p.a. — accom. per azioniDi persone (resp. illimitata)Di capitali (resp. limitata)SocietàS.s. — sempliceS.n.c. — nome collettivoS.a.s. — accomandita sempl.S.p.A. — per azioniS.r.l. — resp. limitataS.a.p.a. — accom. per azioni
Fig. 3Le società di capitali hanno personalità giuridica (autonomia patrimoniale perfetta); quelle di persone rispondono in modo illimitato.

Punti chiave

L'art. 2082 del codice civile definisce l'imprenditore come colui che esercita professionalmente un'attivita economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi. Quattro elementi caratterizzano questa figura: l'economicita (l'attivita deve almeno tendere a coprire i costi con i ricavi), l'organizzazione (di capitale e lavoro), la professionalita (esercizio abituale e non occasionale) e lo scopo produttivo o di scambio.
Il codice distingue diverse categorie di imprenditore: per l'oggetto, l'imprenditore agricolo (art. 2135 c.c.) e l'imprenditore commerciale (art. 2195 c.c.); per la dimensione, il piccolo imprenditore (art. 2083 c.c.: coltivatore diretto, artigiano, piccolo commerciante, in cui prevale il lavoro proprio e della famiglia). L'imprenditore commerciale non piccolo e soggetto a obblighi particolari, come l'iscrizione nel registro delle imprese e la tenuta delle scritture contabili.
Quando piu persone esercitano in comune un'attivita economica conferendo beni o servizi per dividerne gli utili nasce la societa (art. 2247 c.c.). Le societa si dividono in due grandi famiglie. Le societa di persone (societa semplice - s.s.; societa in nome collettivo - s.n.c.; societa in accomandita semplice - s.a.s.) sono caratterizzate dalla responsabilita illimitata e solidale dei soci per le obbligazioni sociali (con eccezioni per gli accomandanti nella s.a.s.) e da un legame stretto tra societa e persona del socio.
Le societa di capitali (societa per azioni - s.p.a.; societa a responsabilita limitata - s.r.l.; societa in accomandita per azioni - s.a.p.a.) hanno personalita giuridica e autonomia patrimoniale perfetta: per le obbligazioni sociali risponde di regola solo la societa con il proprio patrimonio, e i soci rischiano soltanto il capitale conferito (responsabilita limitata). La distinzione tra responsabilita illimitata (societa di persone) e limitata (societa di capitali) e il criterio chiave per orientarsi tra le forme societarie.
Esempio svolto

Qualificazione dell'imprenditore e scelta della forma societaria

Giulia organizza stabilmente un laboratorio con macchinari e dipendenti per produrre e vendere dolci. Verifica se e imprenditrice ai sensi dell'art. 2082 c.c.; poi, decidendo di associarsi a un socio limitando il rischio personale, indica una forma societaria adeguata e giustificala.

  1. 01Verificare i requisiti

    Attivita economica (produzione e vendita di dolci), organizzata (macchinari + dipendenti), professionale (esercizio stabile), con scopo di produzione/scambio: ricorrono tutti e quattro i requisiti dell'art. 2082 c.c.

  2. 02Concludere sulla qualifica

    Giulia e imprenditrice commerciale ai sensi degli artt. 2082 e 2195 c.c., soggetta agli obblighi tipici (registro delle imprese, scritture contabili).

  3. 03Scegliere la forma societaria

    Per limitare il rischio personale conviene una societa di capitali: nella s.r.l. (art. 2462 c.c.) risponde dei debiti solo la societa col suo patrimonio e i soci rischiano il solo conferimento.

Risultato: Giulia e imprenditrice ex art. 2082 c.c.; la s.r.l. e adeguata perche, grazie alla responsabilita limitata, protegge il patrimonio personale dei soci.

Obiettivo Maturità

  • Focus Esame di Stato: saper enunciare i quattro requisiti dell'imprenditore (art. 2082: economicita, organizzazione, professionalita, scopo produttivo/di scambio) e riconoscerli in un caso concreto.
  • Focus Esame di Stato: distinguere societa di persone e societa di capitali in base al criterio della responsabilita (illimitata e solidale vs limitata al conferimento) e alla personalita giuridica.

Errori frequenti

  • Affermare che ogni lavoratore autonomo sia un imprenditore: il professionista intellettuale (avvocato, medico) di norma non e imprenditore ai sensi dell'art. 2082, perche svolge un'attivita personale non organizzata in forma d'impresa.
  • Credere che nella s.r.l. i soci rispondano con il proprio patrimonio personale: nelle societa di capitali la responsabilita e limitata al capitale conferito, salvo casi eccezionali; e nelle societa di persone che vige la responsabilita illimitata.

Approfondimento

Approfondimento indirizzo — La differenza tra società di persone e società di capitali si comprende appieno con la nozione di « autonomia patrimoniale ». Nelle società di persone l'autonomia è « imperfetta »: il patrimonio sociale è distinto da quello dei soci, ma i creditori sociali possono, in via sussidiaria, aggredire il patrimonio personale dei soci illimitatamente responsabili. Nelle società di capitali l'autonomia è « perfetta » perché la società ha « personalità giuridica », cioè è un soggetto di diritto pienamente distinto dai soci: per i debiti risponde solo la società, e il socio rischia soltanto il capitale conferito. Questa « responsabilità limitata » non è un semplice tecnicismo, ma una delle più potenti istituzioni economiche moderne: separando il rischio d'impresa dal patrimonio personale, incoraggia gli investimenti e la raccolta di capitali da una moltitudine di risparmiatori (gli azionisti). In cambio, la legge impone alle società di capitali una « governance » più complessa — nella società per azioni l'assemblea dei soci, l'organo amministrativo (amministratore unico o consiglio di amministrazione) e l'organo di controllo (collegio sindacale) — e obblighi di trasparenza contabile. L'imprenditore commerciale è inoltre soggetto a uno « statuto » speciale: iscrizione nel registro delle imprese, tenuta delle scritture contabili e assoggettamento alle procedure in caso di insolvenza, oggi riordinate nel « Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza », che ha sostituito il vecchio termine « fallimento » con « liquidazione giudiziale », privilegiando gli strumenti di allerta e di risanamento. Diritto ed economia si intrecciano ancora: la forma giuridica scelta determina il costo del capitale, il rischio e le possibilità di crescita dell'impresa.

Ripasso attivo

Tre amici decidono di aprire insieme un'attivita di ristorazione. Confronta una societa in nome collettivo (s.n.c.) e una societa a responsabilita limitata (s.r.l.) sotto il profilo della responsabilita per i debiti sociali e della personalita giuridica, indicando quale scelta limita il rischio personale dei soci.

Richiamo attivo

Ricorda i punti chiave — poi rivela.

Fonti: Indicazioni Nazionali per i Licei (DPR 89/2010, DM 211/2010) - Obiettivi Specifici di Apprendimento (Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM))

§ 04

I contratti: nozione ed elementi essenziali#

●●○StandardLPOSA-diritto-economia-secondo-biennio-lavoro-impresaLPArt. 1321 c.c.LPArt. 1325 c.c.

Gli elementi essenziali del contratto (art. 1325 c.c.)

Gli elementi essenziali del contrattoruota segmentata, 4 segmenti, Dati: Contratto, Accordo, Causa, Oggetto, FormaAccordoCausaOggettoFormaContratto
Fig. 4Art. 1325 c.c. La forma è essenziale solo quando è prescritta dalla legge. La mancanza di un elemento essenziale comporta la nullità del contratto.

Punti chiave

Il contratto e definito dall'art. 1321 del codice civile come l'accordo di due o piu parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale. E lo strumento principale dell'autonomia privata: le parti, nei limiti della legge, sono libere di decidere se contrarre, con chi e a quali condizioni (autonomia contrattuale, art. 1322 c.c.).
L'art. 1325 c.c. individua i quattro elementi essenziali del contratto, in mancanza dei quali il contratto e nullo: l'accordo delle parti (l'incontro delle volonta, di regola formato da proposta e accettazione); la causa (la funzione economico-sociale del contratto, cioe la ragione giustificatrice dello scambio, ad esempio il trasferimento del bene contro il prezzo nella compravendita); l'oggetto (la prestazione dedotta in contratto, che deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile); la forma, quando risulta prescritta dalla legge a pena di nullita (ad esempio l'atto scritto per la vendita di immobili).
Accanto agli elementi essenziali esistono gli elementi accidentali (condizione, termine, modo), che le parti possono aggiungere ma che non sono necessari per la validita del contratto. I contratti si classificano poi secondo vari criteri: a prestazioni corrispettive (a titolo oneroso) o a titolo gratuito; commutativi o aleatori; tipici (previsti e regolati dal codice, come compravendita, locazione, mandato) o atipici (creati liberamente dalle parti, purche diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela).
Il contratto produce effetti vincolanti: secondo l'art. 1372 c.c. esso ha forza di legge tra le parti e non puo essere sciolto se non per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge. Quando manca un elemento essenziale o si viola una norma imperativa il contratto e nullo; quando e viziato il consenso (errore, violenza, dolo) o vi e incapacita di una parte, il contratto e annullabile su iniziativa della parte protetta.
Esempio svolto

Verifica degli elementi essenziali in una compravendita immobiliare

Due parti si accordano verbalmente per la vendita di un appartamento: e indicato il bene, e pattuito il prezzo, ma non viene redatto alcun atto scritto. Analizza il contratto alla luce dell'art. 1325 c.c. e stabilisci se e valido.

  1. 01Verificare accordo, causa e oggetto

    C'e l'accordo (proposta e accettazione), la causa (scambio immobile-prezzo, tipica della compravendita) e l'oggetto (appartamento determinato e prezzo): questi tre elementi sussistono.

  2. 02Verificare la forma

    Per la vendita di beni immobili l'art. 1350 c.c. richiede la forma scritta a pena di nullita: nel caso manca l'atto scritto, quindi difetta un elemento essenziale richiesto dalla legge.

  3. 03Trarre la conseguenza

    La mancanza di un elemento essenziale (la forma scritta richiesta dalla legge) determina la nullita del contratto ai sensi dell'art. 1418 c.c.

Risultato: Il contratto e nullo: manca la forma scritta richiesta a pena di nullita per la vendita di immobili (artt. 1325, 1350 e 1418 c.c.).

Obiettivo Maturità

  • Focus Esame di Stato: saper elencare e definire con precisione i quattro elementi essenziali dell'art. 1325 c.c. (accordo, causa, oggetto, forma) e indicare la conseguenza della loro mancanza (nullita).
  • Focus Esame di Stato: distinguere nullita (mancanza di un elemento essenziale o violazione di norma imperativa) e annullabilita (vizio del consenso o incapacita), individuando chi puo farle valere.

Errori frequenti

  • Considerare la forma sempre un elemento essenziale: la forma scritta e richiesta a pena di nullita solo nei casi previsti dalla legge (ad esempio i contratti immobiliari); per la maggior parte dei contratti vige la liberta di forma.
  • Confondere la causa con i motivi: la causa e la funzione oggettiva del contratto (lo scambio bene-prezzo), mentre i motivi sono le ragioni soggettive e personali che spingono la parte a contrarre e di regola sono irrilevanti.

Approfondimento

Approfondimento indirizzo — Alcuni approfondimenti chiariscono la vita del contratto. Sulla « formazione », l'« art. 1326 c.c. » stabilisce che il contratto si conclude nel momento e nel luogo in cui il proponente ha « conoscenza » dell'accettazione dell'altra parte; l'accettazione deve essere conforme alla proposta (una difforme vale come nuova proposta) e giungere nel termine. Sulla « causa », la dottrina e la giurisprudenza più recenti hanno affiancato alla vecchia idea di causa « astratta » (il tipo di scambio) la « causa in concreto », cioè la concreta funzione che il contratto realizza: un contratto formalmente valido può essere nullo se in concreto non persegue alcun interesse meritevole (per esempio l'assicurazione di un rischio già avveratosi). Fondamentale è poi la distinzione tra le due grandi patologie. La « nullità » colpisce il contratto mancante di un elemento essenziale o contrario a norme imperative: è una patologia « grave », che può far valere chiunque vi abbia interesse, è rilevabile d'ufficio dal giudice, non si prescrive e di regola non è sanabile. L'« annullabilità » colpisce invece il contratto viziato nel consenso (errore, violenza, dolo) o concluso da un incapace: è una patologia « meno grave », azionabile solo dalla parte protetta, che si prescrive in cinque anni ed è sanabile mediante convalida. A completare la disciplina, gli « artt. 1374 e 1375 c.c. » impongono che il contratto sia eseguito « secondo buona fede » e integrato con ciò che ne deriva secondo legge, usi ed equità: è il punto in cui il dovere costituzionale di solidarietà (« art. 2 Cost. ») penetra nel diritto dei contratti.

Ripasso attivo

Tizio vende a Caio la propria abitazione con un semplice accordo verbale, senza atto scritto. Individua gli elementi essenziali del contratto richiesti dall'art. 1325 c.c., verifica quale manca nel caso e indica la conseguenza giuridica.

Richiamo attivo

Ricorda i punti chiave — poi rivela.

Fonti: Indicazioni Nazionali per i Licei (DPR 89/2010, DM 211/2010) - Obiettivi Specifici di Apprendimento (Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM))

Contenuti

Sezione -- / 04

    • 01Il lavoro nella Costituzione e le tipologie di lavoro◐
    • 02Il contratto di lavoro, i sindacati e lo sciopero◐
    • 03L'imprenditore, l'impresa e le forme societarie●
    • 04I contratti: nozione ed elementi essenziali◐

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Diritto del lavoro, dell'impresa e dei contratti

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Riferimenti e fonti

Fonti

Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM)

  • Indicazioni Nazionali per i Licei (DPR 89/2010, DM 211/2010) - Obiettivi Specifici di Apprendimento

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