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Gli organi costituzionali sono i soggetti che la Costituzione pone al vertice dell'organizzazione dello Stato e che, ciascuno nella propria sfera, esercitano le funzioni fondamentali della Repubblica: Parlamento, Presidente della Repubblica, Governo, Magistratura e Corte costituzionale. La loro disciplina (artt. 55-96, 101-113, 134-137 Cost.) attua il principio della separazione dei poteri, secondo cui le funzioni legislativa, esecutiva e giudiziaria vanno affidate a organi distinti che si controllano reciprocamente. Studiare composizione, durata e funzioni di ciascun organo, l'iter di formazione delle leggi e il sistema dei « pesi e contrappesi » consente di comprendere come la nostra forma di governo parlamentare garantisca l'equilibrio dei poteri e la tutela dei diritti.
5sezionica. 27min di lettura3competenzeLivelloStandard 3 · Approfondimento 2Verificato · 06/2026
livello base
Conoscere composizione, durata e funzioni essenziali di ciascun organo costituzionale e ricostruire le tappe principali dell'iter legislativo ordinario.
livello avanzato
Analizzare criticamente le relazioni reciproche tra gli organi (rapporto di fiducia, scioglimento, controllo di costituzionalità) interpretando il principio della separazione dei poteri come sistema dinamico di pesi e contrappesi e collegandolo a casi della vita istituzionale.
Lesetiefe: Approfondimento
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L'iter legislativo ordinario
Composizione delle due Camere (dopo la riforma 2020)
Il Governo presenta alla Camera dei deputati un disegno di legge in materia di tutela dell'ambiente. La Camera lo approva; trasmesso al Senato, questo lo modifica in un articolo. Ricostruisci che cosa accade fino all'entrata in vigore della legge, indicando gli organi coinvolti.
Il disegno di legge è di iniziativa governativa (art. 71): il Governo lo presenta a una delle due Camere, qui la Camera dei deputati.
La Camera esamina il testo in commissione e poi in aula, lo discute e lo approva articolo per articolo e con voto finale (fase costitutiva, art. 72).
Il testo passa al Senato; poiché il Senato lo modifica, NON è stato approvato il medesimo testo: scatta la « navetta » e il testo modificato torna alla Camera.
La Camera deve esaminare di nuovo il testo. La legge è perfezionata solo quando entrambe le Camere approvano lo STESSO identico testo (bicameralismo perfetto).
Approvata la legge, il Presidente della Repubblica la promulga entro un mese (art. 73); in alternativa può rinviarla alle Camere con messaggio motivato (art. 74).
La legge è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore dopo la vacatio legis di quindici giorni, salvo diverso termine.
Risultato: La legge entra in vigore solo dopo che Camera e Senato hanno approvato il medesimo testo (con la navetta), il Presidente della Repubblica l'ha promulgata e la legge è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, decorsa la vacatio legis di quindici giorni.
Errori frequenti
Ripasso attivo
Spiega che cosa si intende per « bicameralismo perfetto » e ricostruisci l'iter legislativo ordinario di una legge che, approvata dalla Camera, venga poi modificata dal Senato. Indica quali organi intervengono in ciascuna fase e che cosa accade nella fase di promulgazione.
Richiamo attivo
Ricorda i punti chiave — poi rivela.
Fonti: Indicazioni Nazionali per i Licei (DPR 89/2010, DM 211/2010) — Obiettivi Specifici di Apprendimento (Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM))
La formazione del Governo e il rapporto di fiducia
A seguito di una calamità naturale, il Governo adotta un decreto-legge per stanziare aiuti immediati alle popolazioni colpite. Spiega su quale base costituzionale il Governo può farlo e che cosa accade se il Parlamento non lo converte in legge entro il termine previsto.
L'art. 77 Cost. consente al Governo di adottare, sotto la propria responsabilità, atti con forza di legge (decreti-legge) in casi straordinari di necessità e urgenza.
La calamità naturale integra la « necessità e urgenza »: occorre intervenire immediatamente, prima che il Parlamento possa approvare una legge ordinaria.
Il decreto-legge entra in vigore subito, ma è provvisorio: il Governo deve presentarlo lo stesso giorno alle Camere per la conversione.
Le Camere devono convertirlo in legge entro 60 giorni dalla pubblicazione.
Se la conversione non avviene nei 60 giorni, il decreto perde efficacia « sin dall'inizio » (ex tunc): gli effetti vengono meno retroattivamente. Le Camere possono regolare con legge i rapporti giuridici sorti nel frattempo.
Risultato: Il Governo agisce in base all'art. 77 (necessità e urgenza); se entro 60 giorni il Parlamento non converte il decreto-legge, questo decade fin dall'inizio e gli effetti prodotti vengono meno, salvo la legge di sanatoria dei rapporti pregressi.
Errori frequenti
Ripasso attivo
Descrivi il procedimento di formazione del Governo, dalla crisi del precedente esecutivo fino al voto di fiducia, e spiega perché si dice che la nostra è una forma di governo « parlamentare ». Chiarisci infine il ruolo del Presidente della Repubblica in questo procedimento.
Richiamo attivo
Ricorda i punti chiave — poi rivela.
Fonti: Indicazioni Nazionali per i Licei (DPR 89/2010, DM 211/2010) — Obiettivi Specifici di Apprendimento (Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM))
Composizione del Consiglio superiore della magistratura
Un Ministro vorrebbe trasferire ad altra sede un giudice che ha emesso una sentenza sgradita al Governo; in un altro caso, un capo dell'ufficio giudiziario pretende di imporre a un giovane magistrato come decidere una causa. Spiega perché in entrambi i casi la Costituzione tutela il magistrato e quale organo interviene.
Il tentativo del Ministro riguarda l'indipendenza ESTERNA: la magistratura deve essere protetta dall'esecutivo.
L'art. 107 stabilisce che i magistrati non possono essere trasferiti se non con decisione del CSM, e mai dal Governo: il trasferimento voluto dal Ministro è perciò vietato.
La pretesa del capo ufficio riguarda l'indipendenza INTERNA: il singolo magistrato è autonomo anche rispetto ai colleghi e ai superiori.
Il giudice è soggetto « soltanto alla legge » (art. 101) e i magistrati « si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni » (art. 107): nessuno può imporgli come decidere.
In entrambi i casi è il CSM, organo di autogoverno (art. 105), a vigilare e a decidere su trasferimenti, carriera ed eventuali profili disciplinari.
Risultato: Il primo caso viola l'indipendenza esterna (solo il CSM, non il Governo, può trasferire un magistrato, art. 107); il secondo viola l'indipendenza interna (il giudice è soggetto solo alla legge, art. 101). In entrambi i casi l'organo di garanzia è il CSM.
Errori frequenti
Ripasso attivo
Spiega che cosa significa che la magistratura è un « ordine autonomo e indipendente » e quale ruolo svolge il CSM nel garantire questa indipendenza. Distingui poi l'indipendenza esterna da quella interna con un esempio per ciascuna.
Richiamo attivo
Ricorda i punti chiave — poi rivela.
Fonti: Indicazioni Nazionali per i Licei (DPR 89/2010, DM 211/2010) — Obiettivi Specifici di Apprendimento (Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM))
Composizione e funzioni della Corte costituzionale
Durante un processo civile, l'avvocato di una parte sostiene che la legge che il giudice dovrebbe applicare violi il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.). Spiega come può arrivare la questione davanti alla Corte costituzionale e che cosa accade se la Corte la accoglie.
La questione di legittimità costituzionale può essere sollevata da una parte o rilevata d'ufficio dal giudice nel corso del processo (giudizio « a quo »).
Il giudice trasmette gli atti alla Corte solo se la questione è RILEVANTE (la norma deve essere applicata per decidere la causa) e NON MANIFESTAMENTE INFONDATA (vi è un dubbio serio di incostituzionalità).
Con ordinanza il giudice sospende il processo in corso e rimette la questione alla Corte costituzionale (via incidentale).
La Corte può dichiarare la questione inammissibile, infondata (sentenza di rigetto) oppure fondata (sentenza di accoglimento), dichiarando l'illegittimità costituzionale della norma.
In caso di accoglimento, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza (art. 136), con effetti « erga omnes »: non vale più per nessuno, e il giudice del processo deciderà senza applicarla.
Risultato: Il giudice, ritenuta la questione rilevante e non manifestamente infondata, sospende il processo e la rimette alla Corte (via incidentale); se la Corte accoglie, la norma è dichiarata incostituzionale e perde efficacia per tutti dal giorno successivo alla pubblicazione (art. 136).
Errori frequenti
Ripasso attivo
Illustra composizione e funzioni della Corte costituzionale e spiega, distinguendo via incidentale e via principale, come si svolge il controllo di costituzionalità delle leggi. Chiarisci che effetti produce la dichiarazione di incostituzionalità.
Richiamo attivo
Ricorda i punti chiave — poi rivela.
Fonti: Indicazioni Nazionali per i Licei (DPR 89/2010, DM 211/2010) — Obiettivi Specifici di Apprendimento (Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM))
I pesi e contrappesi tra gli organi costituzionali
Il Parlamento approva una legge; il Presidente della Repubblica la rinvia con messaggio motivato; il Parlamento la riapprova; più tardi un giudice dubita della sua costituzionalità. Individua, passo per passo, in quali punti opera il sistema dei « pesi e contrappesi » e quali organi controllano quali.
Il Parlamento esercita la sua funzione tipica: approva la legge (separazione dei poteri, funzione legislativa).
Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare, può rinviare la legge alle Camere con messaggio motivato (art. 74): è un controllo di garanzia sull'attività del Parlamento.
Se il Parlamento riapprova la legge, il Presidente è tenuto a promulgarla: il contrappeso non blocca definitivamente il legislatore, ma lo induce a una nuova riflessione (equilibrio, non prevalenza).
Il giudice che dubita della legittimità costituzionale può rimettere la questione alla Corte costituzionale (via incidentale): è il controllo del potere giudiziario e dell'organo di garanzia sul legislatore.
Se la Corte dichiara l'incostituzionalità, la legge perde efficacia per tutti (art. 136): l'equilibrio finale è assicurato dalla Corte, custode della Costituzione.
Risultato: La vicenda mostra due contrappesi: il rinvio presidenziale (art. 74), controllo di garanzia che non blocca definitivamente il Parlamento, e il controllo di costituzionalità della Corte (artt. 134 e 136), che può annullare la legge. Nessun potere prevale: ciascuno è bilanciato dagli altri.
Errori frequenti
Ripasso attivo
Esponi il principio della separazione dei poteri, dalla teoria di Montesquieu alla sua attuazione nella Costituzione italiana, e spiega con almeno tre esempi concreti come funziona il sistema dei « pesi e contrappesi ». Chiarisci perché si parla di separazione « flessibile » e di forma di governo parlamentare.
Richiamo attivo
Ricorda i punti chiave — poi rivela.
Fonti: Indicazioni Nazionali per i Licei (DPR 89/2010, DM 211/2010) — Obiettivi Specifici di Apprendimento (Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM))
Riferimenti e fonti
Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM)